Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6715 del 07/03/2019
Cassazione civile sez. VI, 07/03/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 07/03/2019), n.6715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17240-2018 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO DOSSI 45,
presso lo studio dell’avvocato FACILLA GIOVANNI MARIA, che lo
rappresenta e difende (ammesso P.S.S. Delib. 3 luglio 2018, Cons.
Ord. Avv. Napoli);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 5087/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositato il 17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott.
SCALDAFERRI ANDREA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che il signor S.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale;
che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;
considerato che il ricorso non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa, con indicazione del contenuto della decisione impugnata (oltre che del precedente provvedimento della Commissione territoriale), nè l’illustrazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
che tali elementi strutturali del ricorso sono prescritti dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, a pena di inammissibilità;
ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone, con la conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo;
che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a carico dello Stato, sì che non ricorre l’obbligo del pagamento del doppio contributo.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del Ministero dell’Interno delle spese di questo giudizio, in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2019