Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6715 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 6715 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 28644-2013 proposto da:
REGIONE ABRUZZO 80003170661, in persona del Presidente della
Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rapp resenta e difende, opc legis;
– ricorrente contro
D’UGO PANFILO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’Avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentato e difeso dagli avvocati ELIO TILLI, SANDRO
PASQUALI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 06/04/2016

- controricorrente avverso la sentenza n. 335/2013 del TRIBUNALE di PESCARA del
12/03/2013, depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

udito l’Avvocato ROBERTO PALASCIANO, difensore del
ricorrente, che chiede raccoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato SANDRO PASQUALI, difensore del
controricorrente, che chiede il rigetto.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

La Corte di appello di l’Aquila ha dichiarato inammissibile, ex

art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto dalla Regione Abruzzo avverso la
sentenza del Tribunale di primo grado che aveva dichiarato il diritto
dell’attuale parte intimata alla perequazione della retribuzione
individuale di anzianità a quella percepita da altri dipendenti inquadrati
in pari ruolo a norma degli articoli 1 L.R. Abruzzo n. 16 del 2008 e 43
L.R. Abruzzo n. 6 del 2005 ed 1 L.R. Abruzzo n. 118 del 1998 fino
all’abrogazione sopravvenuta per effetto della L.R. Abruzzo n. 24 del
2011 con condanna della Regione a corrispondere le differenze
retributive maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle rispettive
date di entrata in vigore delle citate leggi regionali.
2.

Il giudice di primo grado, per quello che interessa in questa sede,

ricostruito il quadro normativo di riferimento e precisato che il
meccanismo perequativo di cui alla I ,.r. n. 118 del 1999, come
modificata dalla L.r. n.6 del 2005, era stato esteso per effetto della L.r.

Ric. 2013 n. 28644 sez. ML ud. 15-12-2015
-2-

15/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

n.16 del 2008 a tutti i dipendenti regionali aventi medesimo
inquadramento in ruolo e qualifica in qualunque modo vi avessero
avuto accesso, riteneva riferibile l’operatività del predetto meccanismo
perequativo non già all’epoca dell’immissione in ruolo del dipendente
interessato all’equiparazione, quanto piuttosto al momento dell’accesso

di una più elevata retribuzione di anzianità in relazione alla quale
doveva attuarsi la perequazione.
3.

Avverso questa sentenza la Regione Abruzzo ricorre in

cassazione sulla base di tre censure, cui resiste, con controricorso, la
parte intimata che, nel corso della discussione orale, ha eccepito
l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non notificato al domicilio
eletto per il giudizio di appello.
4.

Il controricorrente assume che, a fronte di un’ordinanza,

dichiarativa dell’inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c.,
notificata il 19/10/2013, il ricorso per cassazione consegnato all’agente
notificante, per la notificazione, in data 10/12/2013, avrebbe dato
luogo ad una notifica inesistente in quanto richiesta, ed eseguita, presso
un indirizzo non corrispondente a quello del domiciliatario del
difensore officiato presso il giudizio di appello – e cioè “in Pescara, Via
Milano, n.19” ed inoltre “presso la cancelleria della Corte di appello di
L’Aquila sez. lavoro Via Pile, n.7, L’Aquila” – laddove il domicilio era
stato eletto, come da memoria di costituzione in appello, presso lo
studio legale dell’avvocato Sandro Pasquali, sito in L’Aquila, via
Cardinale Mazzarino, n.71.
5.

Nel caso in esame si evince, dal ricorso per cassazione, che

l’indicazione dell’indirizzo del domiciliatario (cfr. pag. 20 del ricorso,
recante la relata di notificazione in calce allo stesso a “D’UG-0
PANFILO, rappr. e dif. dall’avv. ‘Filli Elio Via Milano, 19 – 65122
Ric. 2013 n. 28644 sez. ML – ud. 15-12-2015
-3-

nei ruoli regionali del dipendente proveniente dall’esterno che godeva

Pescata” e a “D’UGO PANFILO, rappr. e dif. dall’avv. Tilli Elio
presso la cancelleria della Corte di appello di L’Aquila sez. lavoro Via
Pile, n.7, 67100 L’Aquila”), diversa da quanto evincibile dalla memoria
di costituzione nel giudizio di appello (presso lo studio legale
dell’avvocato Sandro Pasquali, sito in L’Aquila, via Cardinale

grado presso uno dei codifensori nominati per il giudizio di gravame
(l’avvocato Elio Tilli, presso il cui studio la parte ha eletto domicilio in
primo grado, e al quale ha conferito il mandato per il gravame
unitamente all’avvocato Sandro Pasquali, presso il cui studio ha eletto
domicilio per il giudizio di appello (come da memoria di costituzione
in appello).
6.

Ebbene, nel ricorso all’esame, notificato, anziché presso il

procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado (in
conformità a quanto prescritto dall’art. 330, primo comma, c.p.c.),

presso il procuratore, dotniciliatariQ in primo grado

e

difensore in sede

di gravame., la rituale plesentazione del controricorso contenente la
difesa nel merito, dimostrando expost che la notificazione ha raggiunto
lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla non riferibile al
luogo ed alla parte sua destinataria, con conseguente ammissibilità
del ricorso, non appalesandosi, nella peculiare situazione descritta,
profili di incertezza quanto alla riferibilità al destinatario dell’atto e alla
corretta individuazione del rappresentante processuale qualificato a
ricevere l’atto di impugnazione per vagliare l’opportunità della difesa.
7.

Un consolidato insegnamento di legittimità esclude, in presenza

di una piena difesa nel merito da parte del soggetto cui il ricorso non
sia stato ritualmente notificato, senza che sia neppure allegata la lesione
del proprio diritto ad apprestare la difesa per il ricorso, la prevalenza
dell’astratto mancato rispetto della regola legale, avendo ripetutamente
Ric. 2013 n. 28644 sez. ML – ud. 15-12-2015
-4-

Mazzarino, n.71), corrisponde, tuttavia, al domicilio eletto in primo

la Corte di cassazione ritenuto che «in materia di impugnazioni civili,
dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del
processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di
vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o
del procedimento, ai sensi dell’art. 360, n.4 c.p.c., non tutela l’astratta

del pregiudizio del diritto di difesa, concretamente subito dalla parte
che denuncia il vizio» (cfr., fra le altre, Cass. n. 19299/2015 e la
giurisprudenza ivi richiamata.
8.

Così rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, la

Regione ricorrente deduce, in sintesi, la violazione dell’art. 43 della L.
R. Abruzzo n. 6 del 2005 come modificato dall’art. 1 comma 2 della L.
R. Abruzzo n. 16 del 2008 alla luce degli artt. 36 e 117 della
Costituzione e rileva che l’impianto della normativa regionale, su cui si
fonda l’impugnata sentenza, risulta adottato in violazione della riserva
di competenza alla contrattazione collettiva del profilo retributivo del
personale dipendente della Regione Abruzzo, oltre che in violazione
dei criteri di riparto fra legislatore statale e regionale nonché del
parametro regolatore di cui all’art. 36 Cost.. Chiede pertanto che sia
disapplicata la predetta normativa regionale o, in subordine, che sia
sollevata la questione di legittimità costituzionale delle citate norme
previa valutazione della non manifesta infondatezza della questione.
Denunzia, inoltre, violazione e falsa applicazione degli art. 43 della
Legge regionale Abruzzo n.6 del 2005, come modificato dall’art. 1, 2°
comma, Legge regionale Abruzzo n.16 del 2008, criticando la sentenza
impugnata per aver legittimato, con la sua interpretazione, un
allineamento dinamico verso l’alto della voce retributiva.
9.

Rileva il Collegio che questa Corte, nel decidere una

controversia identica alla presente, ha rilevato che: “la Corte
Ric. 2013 n. 28644 sez. ML – ud. 15-12-2015
-5-

regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione

costituzionale con sentenza n. 211 del 2014 investita dal Tribunale di
Teramo della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 della 1.r.
Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Legge Regione
Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall’art. 1,

urgenti ed indifferibili) in riferimento all’art. 117, secondo comma,
lettera 1), della Costituzione e dal momento che la disciplina del
trattamento economico dei dipendenti regionali rientrerebbe nella
materia dell’ordinamento civile che appartiene alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
43 della predetta 1.r. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 come sostituito dall’
art. 1, comma 2, della 1.r. Abruzzo 21 novembre 2008 n. 16 nella parte
in cui introduce il comma 2-bis nell’art. 1 della 1.r. Abruzzo 13 ottobre
1998 n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di
servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni,
nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di
pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del
1989 al personale ex L. n. 285 del 1977). Tanto perché l’ art. 43 della
citata L.r. n. 6 del 2005, nel disciplinare la retribuzione individuale di
anzianità dei dipendenti regionali, allineandone l’ammontare a quello
percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni,
sono transitati nei ruoli regionali, incide sul trattamento economico dei
dipendenti regionali prevedendone un incremento allorché ricorrano le
condizioni previste e, quindi eccede dall’ambito di competenza
riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell’ordinamento
civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.” (cfr Cass.
15.12.2014 n. 26320).

Ric. 2013 n. 28644 sez. ML
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ud. 15-12-2015

comma 2, della 1.r. Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti

10.

Da quanto esposto consegue che, per effetto della declaratoria

d’incostituzionalità dell’art. 43 della 1.r. Abruzzo n. 6 del 2005, come
sostituito dall’art. 1, comma 2, della 1.r. Abruzzo 2008 n. 16 del 2008,
nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art, l della 1.r. Abruzzo
13 ottobre 1998 n. 118 – su cui si fonda la domanda del dipendente – il

cassata.
11.

Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la

controversia può essere decisa nel merito, ai sensi del secondo comma
dell’art. 384 c.p.c. e la domanda originaria deve essere rigettata.
12.

Il recente intervento della Corte Costituzionale in uno

all’orientamento espresso dai giudici di merito inducono questa Corte a
ritenere sussistenti le ragioni di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c.
per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta la domanda originaria. Compensa tra le parti le spese
dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015

Il Consigliere

nsore

Il residente

ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza impugnata

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