Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6715 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30078-2020 proposto da:

C.P.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati STEFANIA ALBA MANISCALCO, ALBERTO MARELLI;

– ricorrente –

contro

ROMEO GESTIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIERLUIGI RIZZO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G.2878/2020

del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 17/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ARBERTO CELESTE che visto

l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, indichi il Tribunale del lavoro di Napoli competente

per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le

conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. C.P.M. ha convenuto in giudizio il datore di lavoro, Romeo Gestioni s.p.a., dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse condannata al pagamento di differenze retributive, maggiorazioni per lavoro domenicale, notturno e straordinario, differenze tfr e mensilità supplementari;

2. La società Romeo Gestioni s.p.a. ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società, ai sensi dell’art. 413 c.p.c.;

3. Il Tribunale di Milano, all’udienza del 17.10.2020, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Napoli, luogo in cui la società convenuta ha la sede legale ed in cui deve intendersi concluso il contratto, in seguito al ricevimento presso la direzione amministrativa della società dell’accettazione della proposta da parte del lavoratore.

4. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. La Romeo Gestioni s.p.a. ha resistito con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno prodotto memorie;

6. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., sostenendo la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale di Milano per violazione dell’art. 413 c.p.c. Sostiene l’avvenuta sottoscrizione contestuale del contratto di lavoro in Segrate il 1.4.2016 da parte del lavoratore e del legale rappresentante della società. Rileva come non vi sia in atti alcuna prova dell’avvenuta conclusione a Napoli del contratto secondo le modalità dei contratti a distanza, mentre gli allegati alla lettera di assunzione (l’informativa D.Lgs. n. 252 del 2005, ex art. 8 e la lettera di consegna del badge, recanti la data del 1 aprile 2016 a Segrate, comprovano che il contratto è stato sottoscritto a Segrate dove è stata iniziata l’attività lavorativa.

2. L’istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., è fondata.

3. Occorre premettere che, in base al disposto dell’art. 38 c.p.c., u.c., le questioni sulla competenza per valore, materia e territorio sono decise in base a quello che risulta agli atti, con la conseguenza che il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa senza un’apposita istruzione (v. Cass. n. 7586 del 2007; n. 5125 del 2007; n. 6218 del 2003).

4. Per quanto riguarda il criterio di individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, questa Corte ha chiarito che, in tema di controversie di lavoro, il meccanismo previsto dagli artt. 1326 c.c., comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte) e dall’art. 1335 c.c. (in base al quale la proposta e l’accettazione, al pari della loro revoca, “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”) opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell’intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione (v. Cass. n. 25402 del 2017; n. 26842 del 2016).

5. Il criterio di cui all’art. 1326 c.c., comma 1, e art. 1335 c.c. ha insomma valore residuale ed è applicabile nei solo casi in cui difettino elementi per ritenere concluso il contratto nel tempo e nel luogo in cui è avvenuta la firma della proposta per accettazione.

6. Nel caso in esame non è stata prodotta dalla datrice di lavoro alcuna documentazione attestante una comunicazione dalla quale desumere che tra le parti sia intervenuta una pattuizione inter absentes, mentre è incontroverso che la prestazione lavorativa (come documentato dagli allegati alla lettera di assunzione prodotti dal ricorrente) ha avuto inizio lo stesso giorno della conclusione del contratto;

7. Il Tribunale di Milano, applicando il criterio concorrente, previsto dall’art. 413 c.p.c., del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, ha individuato il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Napoli, dove la società ha sede, senza considerare gli elementi presuntivi evidenziati, presupponendo una modalità di conclusione del contratto, subordinata alla ricezione presso il preponente dell’accettazione, che ha carattere residuale (v. Cass. n. 25402 del 2017 cit.; n. 26842 del 2016 cit.) e che non ha alcun riscontro negli elementi probatori risultanti ex actis.

8. Il regolamento, pertanto, va accolto, con affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire. Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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