Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6714 del 23/03/2011
Cassazione civile sez. II, 23/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 23/03/2011), n.6714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5417/2007 proposto da:
PREFETTURA DI MATERA in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 103/2006 del GIUDICE DI PACE di MATERA del
2.2.06, depositata l’08/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Matera ha accolto, nel contraddittorio con la locale Prefettura, l’opposizione proposta dal sig. P.G. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S. (eccesso di velocità) rilevata dalla Polizia Stradale mediante apparecchiatura “Telelaser”;
che il giudice ha infatti ritenuto non attendibile l’accertamento eseguito mediante Telelaser in quanto quest’ultimo non lascia alcuna traccia permanente di ciò che appare sul display, con conseguente rischio di errore nella identificazione del veicolo, e, inoltre, che l’omologazione rilasciata per quel tipo di apparecchiatura era scaduta;
che la Prefettura di Matera ha quindi proposto ricorso per cassazione a ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato;
che l’intimato non ha svolto difese;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, l’amministrazione ricorrente deduce che il Giudice di pace è incorso in extrapetizione nel dichiarare l’illegittimità del verbale anche per un vizio – il difetto di omologazione del Telelaser – in realtà non dedotto dall’opponente, e che l’uso del Telelaser per l’accertamento dell’eccesso di velocità è pienamente legittimo;
che entrambe le censure sono manifestamente fondate, in quanto:
a) la denuncia di extrapetizione trova pieno riscontro, in punto di fatto, nell’esame degli atti, da cui emerge l’estraneità all’atto di opposizione della denuncia di difetto di omologazione, e, in punto di diritto, nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’opposizione disciplinata della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, e segg., configura l’atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, e, per l’amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione, con la conseguenza che il giudice, salve le ipotesi – nella specie non ricorrenti – di inesistenza, non ha il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto (Cass. Sez. Un. 3271/1990 e successive conformi);
b) questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante Telelaser omologato, secondo il disposto dell’art. 142 C.d.S., comma 6, trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall’art. 345 reg. C.d.S., la velocità del veicolo e non essendo prescritto, nè dalla norma primaria, nè da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’accertamento dell’infrazione (cfr., ex multis, Cass. “17754/2007, 7013/2006), mentre l’indicazione a verbale del numero di targa del veicolo costituisce prova della identificazione dello stesso fino a querela di falso, salvo casi eccezionali – qui non ricorrenti – di oggettiva contraddittorietà delle risultanze del verbale stesso (Cass. Sez. Un.. 17355/2009);
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati sub b) e provvedere anche sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Matera in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011