Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6714 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9108-2014 proposto da:

REGIONE TOSCANA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA BARBERINI

N. 12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ARIANNA PAOLETTI, LUCIA BORA;

– ricorrente –

contro

CIRCOLO DELLA PESCA PONTE DI MARMO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DELLA PANETTERIA 15, presso lo studio dell’avvocato MARIATERESA

AVITABILE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DAMIANO VAUDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con sentenza n. 112/9/13, depositata il 3710/2013, la CTR della Toscana ha respinto l’appello proposto dalla Regione Toscana, nei confronti del Circolo della Pesca Ponte di Marmo, volto a conseguire la riforma della sentenza della CTP di Firenze, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento relativo al mancato versamento dell’imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio e patrimonio indisponibile dello Stato per l’anno d’imposta 2006, nella fattispecie essendo il summenzionato Circolo titolare di concessione demaniale rilasciata dall’Autorità Portuale di Livorno per il mantenimento di specchio d’acqua per l’ormeggio delle imbarcazioni dei propri soci.

La CTR confermava la condivisa decisione di primo grado, tra l’altro, rilevando che, in ragione di quanto stabilito della L. n. 281 del 1970, art. 1,D.P.R. n. 616 del 1977, art. 59,D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 105, commi 1 e 2, l’imposta deve ritenersi applicabile alle concessioni statali, regionali e di enti locali, e non anche alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali.

Avverso detta pronuncia la Regione Toscana ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato con memoria; l’intimato Circolo resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 281 del 1970, art. 2, L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1, D.L. n. 400 del 1993, art. 7, convertito, con modificazioni, in L. n. 494 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 3, e censura la sentenza nella parte in cui la CTR, aderendo a quanto già ritenuto dal primo giudice, ha negato l’applicazione della imposta regionale sulle concessioni di beni demaniali rilasciate dall’Autorità portuale, in quanto esse assumono natura diversa dalle concessioni statali, segnatamente, quella di concessioni-contratto, ed i relativi canoni sono determinati non in via generale ed astratta dalla legge, ma con criteri di mercato, soggiacendo al solo vincolo di quantificare i predetti canoni in misura non inferiore a quella derivante dall’applicazione dei menzionati criteri generali.

La censura è fondata e merita accoglimento.

La L. n. 281 del 1970, all’art. 2, ha previsto l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

La norma individua il presupposto impositivo, i soggetti passivi d’imposta del tributo (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile, costituita dallo stesso canone di concessione.

La L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1, comma 3, nella formulazione applicabile, ratione temporis, al giudizio in oggetto (quale risultante dalla modifica apportata dalla L.R. Toscana n. 85 del 1995, non venendo in rilievo, in relazione all’anno d’imposta (2006) oggetto di accertamento, l’ulteriore modifica di cui alla Regione Toscana n. 77 del 2012) prevede che l’imposta è commisurata al 15 % (aliquota) del canone di concessione statale.

Il D.L. n. 400 del 1993, art. 1, convertito in L. n. 494 del 1993, prevede, alla lett. d) tra le concessioni demaniali marittime, in relazione all’oggetto, quelle per attività di gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive. La successiva norma d’interpretazione autentica di cui alla L. n. 172 del 2003, art. 13, ne fa espresso riferimento, stabilendo, per altro, con l’aggiunta di un ulteriore periodo al citato art. 1, comma 2, che le disposizioni di detto comma, che attengono esclusivamente alla durata delle concessioni, indipendentemente dalla natura, non si applicano alle concessioni rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84.

L’art. 3 prevede altresì i criteri direttivi per la determinazione dei canoni annui per concessioni con finalità turistico – ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, stabilendo gli importi a mq in ragione delle diverse categorie di beni (tra cui gli specchi acquei) ivi previste e della diversa natura degli impianti funzionali all’occupazione e l’art. 4 del suddetto decreto ne disciplina le modalità di aggiornamento annuale.

L’art. 7 del decreto medesimo, al comma 1, prevede che gli enti portuali (ora Autorità portuali, ai sensi della citata L. n. 84 del 1994), possano adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, “che comunque non comportino l’applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall’applicazione del decreto stesso”.

Il D.Lgs. n. 68 del 2011, art. 8, comma 1, ha quindi previsto che, “Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1 gennaio2013 sono trasformati in tributi propri” oltre agli altri tributi indicati dalla norma, “l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile”.

Il quadro normativo di cui sopra conferma che, riguardo all’annualità oggetto di accertamento, il tributo in questione resta nella titolarità dello Stato, non rilevando l’esercizio delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni (o quanto a quelle amministrative, di altri enti, quali le Autorità portuali) riguardo all’utilizzazione dei beni stessi, come da costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (Corte Cost. n. 286 del 2004; Corte Cost. n. 150 del 2003; Corte Cost. n. 343 del 1995) e che a fini del calcolo del quantum dell’imposta regionale – fissati in sede di normativa primaria, come si è visto, presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni, resta unicamente demandata alla facoltà dell’Autorità portuale di determinare, con normativa secondaria, l’ammontare della base imponibile, nel rispetto del principio della riserva di legge, relativa, posta dall’art. 23 Cost., sulla base di criteri predeterminati (Cass. S.U. n. 18262/2004; cass. n. 21136/2016; n. 6061/2017).

Orbene, alla luce della L. n. 281 del 1970, art. 2, comma 1 – secondo cui “L’imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche” – il presupposto dell’imposta regionale per cui è causa va individuato nell’occupazione o nell’uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dall’Autorità che con il rilascio della concessione costituisce titolo per lo sfruttamento legittimo degli stessi.

In altri termini, il presupposto dell’imposta sulle concessioni di beni del demanio non coincide con il fatto oggettivo del rilascio della concessione da parte dell’autorità statale, ma piuttosto va collegato all’utilizzo da parte del concessionario di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, assumendo rilievo il fatto oggettivo della relazione materiale concretamente instaurata con la cosa, a prescindere dal titolo che eventualmente, consentendola, rende legittimo il godimento ovvero l’utilizzo (Cass. n. 11652 e 11653/2015; n. 11655/2015).

La circostanza per cui il canone viene D.Lgs. n. 112, ex art. 34, comma 5, “devoluto” alla Regione nell’ambito di una razionale ripartizione delle complessive risorse finanziarie del Paese, dimostra il mantenimento del presupposto impositivo consistente, appunto, nell’occupazione e nell’uso assentito di beni tuttora appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato; in effetti, non si farebbe luogo ad alcuna “devoluzione” di canone se i beni non fossero demaniali o non appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.

Nè, contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente, può dubitarsi della legittimità costituzionale della disposizione regionale che prevede la corresponsione diretta del tributo alla Regione Toscana trattandosi di entrata tributaria per legge “attribuita” alle Regioni (L. n. 281 del 1970, art. 1, lett. a)).

Va, pertanto, ribadito il principio di diritto per cui “Ai sensi della L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2, comma 1, nonchè ai sensi della L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1, comma 1, presupposto dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato inclusi nel territorio della Regione, sono l’occupazione e l’uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall’Autorità cui compete il rilascio della concessione, in questo caso la Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 34, comma 1; e non, invece, l’esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato (Cass. n. 11655/2015, fattispecie in tema di concessione di risorse geotermiche L. 9 dicembre 1986, n. 896, ex art. 17, comma 3, in cui l’ente concedente era appunto la Regione Toscana)”.

Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza impugnata cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente. L’evoluzione della vicenda processuale ed il progressivo consolidarsi della giurisprudenza richiamata giustificano la compensazione di tutte le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 marzo 2020

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