Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6714 del 07/03/2019
Cassazione civile sez. VI, 07/03/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 07/03/2019), n.6714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14758-2018 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA N. 16,
presso lo studio legale CARAVELLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CENTORE PAOLO (ammesso P.S.S. Delib. 8 maggio 2018,
Cons. Ord. Avv. Napoli);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;
– intimati –
avverso il decreto n. 2649/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato
il 06/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott.
SCALDAFERRI ANDREA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che il signor N.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale ordinario di Napoli Sezione specializzata in materia di immigrazione ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente ritenendo, per quanto qui interessa, che la normativa vigente al momento della audizione del ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14) non prevedeva come obbligatoria in via generale la videoregistrazione del colloquio con mezzi audiovisivi, come invece introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, art. 35-bis, convertito in L. n. 46 del 2017; e che quindi la causa va decisa in camera di consiglio senza disporre l’udienza, attesa la corretta instaurazione del contraddittorio, da parte della Cancelleria, tra tutte le parti del processo così come disposto dalla legge previgente;
considerato che, con i primi due motivi, il ricorrente ha denunziato la violazione del vigente D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11 (come introdotti dal citato D.L. n. 13 del 2017, conv. in L. n. 46 del 2017) proprio in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilità dell’udienza: ha infatti dedotto come il citato comma 10 prevede che il giudice provveda visionata la videoregistrazione e il comma 11 individua tra le ipotesi in cui è necessaria la fissazione dell’udienza proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa, sì che secondo il ricorrente doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege;
che il Ministero dell’Interno non ha svolto difese;
ritenuto che questa Corte con la recente sentenza della Sez. 1 n. 17717 del 5 luglio 2018 ha ritenuto fondata la doglianza di violazione dell’art. 35-bis con affermazione del seguente principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25l, art. 35-bis, come inserito nel D.L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”; ha precisato peraltro la sentenza come la circostanza che la normativa vigente al momento della audizione del ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale non prevedesse come obbligatoria in via generale la videoregistrazione del colloquio con mezzi audiovisivi si palesi inidonea a ribaltare il chiaro significato della disposizione dell’art. 35-bis, comma 11, sopra richiamato, in vigore al momento della decisione qui impugnata;
che il decreto impugnato è pertanto cassato in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2019