Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6714 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6714
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 20261-2020 proposto da:
G.P., C.R., quali difensori della SOC.
DAUNIA MADICA SPA, domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi il primo da se stesso il
secondo da Gentile Pasquale;
– ricorrenti –
contro
C.R., CASA DI CURA PROF. B. SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 29427/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 13/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ESPOSITO LUCIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Gli avvocati G.P. e C.R., nella qualità di difensori della Società Daunia Medica s.p.a., incorporata per fusione nella società Casa di Cura prof. B. s.p.a., hanno proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n. 29427/19, depositata il 13/11/2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da C.R. avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 2958/2017, aveva condannato la società alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore dei difensori della parte vittoriosa, che ne avevano fatto istanza;
C.R. non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
dall’esame del controricorso depositato dalla società Daunia Medica nell’indicato procedimento dinanzi a questa Corte, riportato nell’istanza in esame per la parte rilevante, era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c., in favore dei difensori;
sulla predetta istanza la sentenza indicata non ha provveduto; per l’ipotesi di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione”;
il ricorso, pertanto, va accolto, prevedendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 29427/19, depositata il 13/11/2019, sia corretto aggiungendo, dopo l’espressione “e accessori di legge”, il seguente enunciato: “con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta”;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che il dispositivo della sentenza n. 29427/19 di questa Corte sia integrato mediante l’aggiunta, dopo l’espressione “e accessori di legge”, del seguente enunciato “con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta”. Alla cancelleria per le annotazioni.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022