Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6713 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. II, 23/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 23/03/2011), n.6713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14388/2006 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio FAIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato VILLANI Francesco, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA;

– intimato –

avverso il provvedimento R.G. 943/06 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA

del 31.1.06;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilavato che il ricorso per cassazione, proposto avverso ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità di opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, e segg., a ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Bologna, è stato notificato al Prefetto, non costituitosi nel giudizio di merito, presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso il suo ufficio;

Rilevato che questa Corte, ritenuta la conseguente nullità della notifica, ha disposto il rinnovo della stessa nell’ufficio del Prefetto;

Rilevato che il ricorrente non ha a tanto provveduto entro il termine perentorio assegnatogli da questa Corte (cfr. certificazione della Cancelleria in data 7 giugno 2010);

Ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’autorità intimata svolto difese in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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