Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6713 del 23/03/2011
Cassazione civile sez. II, 23/03/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 23/03/2011), n.6713
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14388/2006 proposto da:
D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio FAIS, rappresentato e difeso
dall’avvocato VILLANI Francesco, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA;
– intimato –
avverso il provvedimento R.G. 943/06 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA
del 31.1.06;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilavato che il ricorso per cassazione, proposto avverso ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità di opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, e segg., a ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Bologna, è stato notificato al Prefetto, non costituitosi nel giudizio di merito, presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso il suo ufficio;
Rilevato che questa Corte, ritenuta la conseguente nullità della notifica, ha disposto il rinnovo della stessa nell’ufficio del Prefetto;
Rilevato che il ricorrente non ha a tanto provveduto entro il termine perentorio assegnatogli da questa Corte (cfr. certificazione della Cancelleria in data 7 giugno 2010);
Ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’autorità intimata svolto difese in questa sede.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011