Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6713 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29102-2012 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 8, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMILIANO NICODEMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 27/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Eni S.p.A. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento per l’annualità 2005 relativa all’imposta comunale di pubblicità per la stazione di servizio pubblico ubicata in (OMISSIS) sostenendo che era stata tassata come pubblicità luminosa l’intero superficie del fascione della pensilina mentre, invece, oggetto di tassazione dovevano essere solo le targhe luminose lenticolari raffiguranti il logo della società. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio sul rilievo che l’Eni S.p.A. aveva già pagato l’imposta relativa alle tre targhe pubblicitarie di metri tre mentre la restante superficie, ovvero la pensilina senza alcuna scritta pubblicitaria nè luminosa, non era da assoggettare a tassazione poichè costituiva mero supporto murario alla pubblicità vera e propria.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Roma Capitale affidato a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che la pensilina non dovesse essere assoggettata a tassazione in quanto essa aveva una funzione pubblicitaria poichè richiamava i colori delle targhe pubblicitarie vere e proprie.

4. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè, senza alcuna spiegazione e motivazione, la CTR ha dichiarato che la superficie restante rispetto alle tre targhe pubblicitarie doveva essere calcolata quale opera muraria e che la pensilina senza alcuna scritta pubblicitaria nè luminosa era da intendersi non assoggettabile a tassazione in quanto mero supporto murario. La sentenza impugnata era priva di una specifica motivazione sicchè non era dato comprendere l’iter logico attraverso il quale i giudici d’appello erano giunti al rigetto dell’impugnazione.

5. Osserva la corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la Corte di legittimità ha affermato il principio, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui ” In tema d’imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7, comma 1, stabilisce che l’imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L’imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell’impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. La verifica dell’effettivo impiego della cornice dell’impianto per la pubblicità è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al vizio di motivazione ” (Cass. n. 1161 del 21/01/2008). Ne deriva che non può essere censurato sotto il profilo della violazione di legge l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR secondo cui la pensilina sulla quale erano infisse le targhe pubblicitarie costituiva mero supporto murario. La valutazione in fatto compiuta dalla CTR avrebbe potuto essere censurata solo sotto il profilo del vizio di motivazione perchè, per consolidata giurisprudenza, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed attiene alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006; Cass. n.195 del 11/1/2016; Cass. n. 26110 del 30/12/2015; Cass. n. 16698 del 16/7/2010; Cass. n. 7394 del 26/3/2010).

6. Il secondo motivo è infondato. Invero con esso si fa valere vizio di motivazione sotto forma della sua insufficienza in quanto la CTR, in relazione al fatto controverso e decisivo del giudizio costituito dalla inidoneità della pensilina a costituire mezzo pubblicitario, si è espressa in senso favorevole senza tuttavia esplicitare le ragioni della maggior persuasività degli elementi addotti dall’Agenzia delle entrate. Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della corte di legittimità, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. n. 3198/2015; Cass. N. 11511/14; Cass. n. 19814/13; Cass. n. 1754/07). Il riesame degli elementi oggetto di valutazione, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità. Nella specie non sussiste alcuna lacuna nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, tenuto conto che le doglianze della ricorrente si sostanziano nel fatto che le circostanze di causa sono state lette in modo non corrispondente alle proprie aspettative. Ne deriva che non sussiste il dedotto vizio motivazionale per non aver la CTR considerato preponderante la valenza persuasiva di quanto affermato dall’Agenzia delle entrate ed aver ritenuto, per contro, che la pensilina, in quanto priva di scritta pubblicitaria e non luminosa, costituiva mero supporto murario alla vera pubblicità costituita dalle tre targhe pubblicitarie.

7. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 2.500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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