Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6713 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 10/03/2020), n.6713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13760-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, ORA FALLITA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

FEDERICO CESI 30, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO ILACQUA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANNALISA CORTESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1859/2014 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR del Veneto, depositata in data 17 novembre 2014, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto in data 12.7.2013 dalla Agenzia Entrate – Ufficio provinciale di (OMISSIS) territorio, per difetto di legittimazione a stare in giudizio. La ricorrente si affida ad un motivo.

Si è costituita con controricorso la (OMISSIS) s.r.l. e in seguito il curatore del fallimento della società, depositando memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 95 del 2012, art. 23 quater, convertito in L. n. 135 del 2012.

La controversia riguarda un avviso di accertamento per classamento catastale, notificato alla società in epigrafe, avverso il quale è stato presentato ricorso, parzialmente accolto in primo grado. L’ufficio propone appello, e la CTR rileva che in virtù del D.L. n. 95 del 2012, art. 23 quater, convertito in L. n. 135 del 2012, l’Agenzia del territorio, parte nel giudizio di primo grado, è stata incorporata nella Agenzia delle entrate e quindi dal 1.12.2012 mancherebbe alla Agenzia del territorio la legittimazione a stare in giudizio. Il giudice di secondo grado osserva che l’atto di appello non è stato firmato dal Direttore provinciale della Agenzia, neppure per delega, e quindi è inammissibile. L’odierna ricorrente lamenta che la CTR è così incorsa in errore, atteso che l’art. 23, comma 7, dispone che l’attività facente capo a gli enti incorporati continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati e che il Direttore della Agenzia con provvedimento del 30 novembre 2012 ha disposto che nelle more del perfezionamento del processo di integrazione “le attività facenti capo alla agenzia del territorio continuano ad essere svolte secondo le disposizioni previste dalle norme dallo statuto e dai regolamenti dell’agenzia incorporata, nonchè dalla procedure e modalità operative adottate”. L’Agenzia precisa che nell’atto di appello (di cui inserisce in ricorso fotocopia della intestazione) l’ufficio si è già presentato come Agenzia della Entrate – Ufficio provinciale di (OMISSIS)- territorio; e l’atto di appello è sottoscritto dal Dott. C.F. Direttore della Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale (OMISSIS) territorio.

Il motivo è fondato.

Il D.L. n. 95 del 2012, art. 23 quater comma 7, dispone che “Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all’Agenzia del territorio ed all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all’Agenzia delle entrate ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In base a questa norma è stata emessa una circolare dal Direttore della Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2013 ove si precisa che “per quanto concerne il contenzioso tributario relativo al settore territorio la relativa gestione continua ad essere curata dagli uffici provinciali- territorio secondo le consuete modalità e procedure operative” e ancora il Direttore della Agenzia con provvedimento del 30 novembre 2012 ha disposto che nelle more del perfezionamento del processo di integrazione “le attività facenti capo alla agenzia del territorio continuano ad essere svolte secondo le disposizioni previste dalle norme dallo statuto e dai regolamenti dell’agenzia incorporata, nonchè dalla procedure e modalità operative adottate”.

Alla luce di queste disposizioni l’appello deve considerarsi regolarmente presentato da soggetto legittimato.

La incorporazione, che non produce effetto interruttivo, è stata resa nota nell’atto di appello, intestato appunto alla “Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di (OMISSIS) – Territorio” e le richiamate circolari del Direttore generale conferiscono il potere di rappresentanza processuale al Direttore dell’ufficio territoriale, che pertanto ben poteva firmare l’atto d’appello.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione per l’esame dell’atto di appello e per le spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione per l’esame dell’atto di appello e anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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