Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6712 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. II, 19/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA EDILE STEFANI SRL (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico S.F., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo studio dell’avvocato SIGILLO’

ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARI

BARDILE LUIGI;

– ricorrente –

contro

B.G. (OMISSIS), S.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 1, presso lo

studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 707/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato SIGILLO’ Antonio, difensore SIGILLO’ Antonio,

difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GEROMEL Donatella, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato VALENSISE Carolina, difensore del resistente che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30.9.2001 l’impresa edile Stefani srl conveniva davanti al Pretore di Vigevano, sezione di Mortara, i coniugi B. G. e S.V. per sentirli condannare al pagamento di opere edili presso la loro abitazione in (OMISSIS), extra capitolato per L. 17.800.000.

I coniugi si costituivano, assumendo di aver saldato l’importo.

Il primo giudice respingeva la domanda.

Proponeva appello l’impresa, resistevano i coniugi e la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 707/04, respingeva l’appello e, pur affermando essere pacifico che gli appellati avevano ordinato lavori extra capitolato – documenti 1 e 2 fascicolo attrice – l’appellante non aveva provato quali lavori non erano stati pagati ne’ l’acconto ricevuto, neppure indicato ne’ era rilevante la fattura n. (OMISSIS) per L. 6.188.000 per lavori non capitolati rispetto ad un elenco conclusivo per detti lavori per L. 35.541.000.

Ricorre con un motivo, illustrato da memoria, l’impresa edile Stefani srl, resistono le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. perche’ aveva provato l’elenco dettagliato delle opere ed i prezzi concordati, con accettazione della S.V., documenti 1 mai disconosciuto e prodotto il documento 2 relativo all’elenco completo.

Gli assunti dell’attrice hanno trovato conferma nei testi escussi per cui vi era prova dei lavori commissionati e del prezzo pattuito. La censura, cosi’ come proposta, e’ infondata.

La sentenza, pur sembrando addebitare all’appellante l’onere di provare quali lavori non sono stati pagati, in realta’ ha dedotto che i documenti prodotti erano inidonei a determinare la residua somma dovuta, che si assumeva non pagata, per cui la domanda non risultava provata.

Era irrilevante la fattura n. (OMISSIS) di L. 6.188.000 genericamente riferita a lavori non capitolati eseguiti poiche’ non era utile per chiarire l’ammontare della richiesta di pagamento del residuo indicata in L. 17.850.000 a fronte del documento n. 2 (elenco conclusivo) che indicava per lavori extracapitolato la somma complessiva di L. 35.541.000. L’appellante non aveva neppure indicato il modo in cui era pervenuta a determinare la somma residua che assumeva non pagata.

L’odierno ricorso, rispetto ad una motivazione sintetica, non fornisce tuttavia elementi per pervenire ad una decisione nel senso auspicato, limitandosi a dedurre di aver fornito la prova che troverebbe conferma nelle deposizioni di tutti i testi, senza riportare, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso il contenuto dei documenti e delle deposizioni testimoniali (ritenute generiche dalla sentenza impugnata), anzi ammettendo implicitamente che solo il documento n. 1 era stato sottoscritto dalla S. V. e non il n. 2 relativo all’elenco completo dei lavori svolti.

Trattandosi, quindi, di atto unilaterale, andava provato. Il convincimento espresso dal giudice a quo risulta, in effetti, raggiunto mediante lo svolgimento d’attivita’ interpretativa.

La ricorrente avrebbe dovuto prospettare ogni questione al riguardo, anzi tutto, in relazione all’attivita’ ermeneutica posta in essere dal giudice a quo, relativamente agli atti presi in considerazione nella motivazione della sentenza, con puntuale riferimento ai singoli criteri legali d’ermeneutica, e solo successivamente, una volta idoneamente dimostrato Terrore nel quale fosse eventualmente incorso al riguardo il detto giudice, avrebbero potuto procedere ad un’utile prospettazione delle ulteriori questioni d’erronea od inesatta applicazione d’altre norme ed istituti, dacche’ la disamina di tali questioni presuppone l’intervenuto accertamento dell’errore sull’interpretazione degli atti e non puo’, pertanto, aver luogo ove manchi siffatto previo accertamento d’un vizio che inficerebbe, sul punto, ab origine l’impugnata pronunzia, costituendo tale interpretazione il presupposto logico – giuridico delle conclusioni alle quali il giudice del merito e’ pervenuto poi sulla base di essa (Cass. 21.7.03 n. 11343, 30.5.03 n. 8809, 28.8.02 n. 12596).

E’ ben vero che la ricorrente ha inteso in qualche modo censurare la valutazione degli atti de quibus effettuata dal giudice a quo senza tuttavia svolgere convincenti argomenti in senso contrario, per cui anche ad ammettere una irrituale, denunzia d’errore interpretativo, questa sarebbe, comunque, inidoneamente formulata ed insuscettibile d’accoglimento.

L’opera dell’interprete e’ tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilita’ del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non puo’ essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non e’ consentito in sede di legittimita’ (e pluribus, da ultimo, Cass. 20.3 2009 n. 6866, 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700,00 di cui 1500,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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