Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6712 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26699-2012 proposto da:

ASSOCIAZIONE ARTE VARIA CIRCO A VAPORE, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato

UMBERTO CASSANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 395/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 06/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’Associazione Arte Varia Circo a Vapore impugnava la cartella di pagamento relativa all’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2003 notificata dal Comune di Roma assumendo di essere esonerata dal pagamento dell’imposta e, in subordine, di aver aderito alla sanatoria di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 480.

La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato ad un articolato motivo. Resiste Roma Capitale con controricorso illustrato con memoria.

3. Con un unico, articolato, motivo di ricorso la contribuente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che la sanatoria prevista dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 480, sia prevista per le sole affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, per il che rimarrebbero escluse le affissioni pubblicitarie relative all’attività culturale svolta dall’associazione.

4. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, oltre che infondato.

In primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011). Il ricorso è, altresì, inammissibile perchè la ricorrente non ha specificato, in relazione a ciascun motivo, le norme di diritto sulle quali esso si fonda. Infine il motivo è infondato in quanto la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 480, prevede: “Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 Euro per anno e per provincia”.

La CTR ha fatto corretta applicazione della norma citata, avendo ritenuto, sulla base del dettato di essa, che la sanatoria si intendesse limitata alla affissione di manifesti, striscioni e mezzi similari di natura politica.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a Roma Capitale le spese processuali che liquida in Euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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