Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6712 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 10/03/2021), n.6712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8144/2019 proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in Roma presso la

CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Dal Medico, in forza di

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trento, con decreto n. cronol. 225/2019, depositato il 7/2/2019, ha respinto la richiesta di A.H., cittadino (OMISSIS), a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici del Tribunale hanno rilevato, all’esito di audizione, che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, perchè, a causa di problemi economici suoi e della famiglia, era stato avvicinato da persone non affidabili che lo avevano minacciato di morte) non integrava i presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) con riguardo a rischi di danno grave in caso di rientro nel Paese d’origine, risultando il racconto lacunoso o contraddittorio; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) la situazione del Paese d’origine, pur presentando criticità per situazioni di violenza generalizzata e continuativa nell’area del (OMISSIS) e per fenomeni di corruzione (come da (OMISSIS) ed Easo 2018), doveva essere ricondotta alla vicenda personale del migrante, il che non era nella specie possibile, stante le dichiarazioni contraddittorie; non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero.

Avverso la suddetta pronuncia, A.H. propone ricorso per cassazione, notificato il 6/3/2019, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5,6,7 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, in relazione al diniego di protezione sussidiaria, malgrado le rilevate situazioni di criticità nel Paese d’origine da parte dello stesso Tribunale, sulla base delle fonti internazionali consultate, a prescindere dalla prova da parte del richiedente di esserne interessato in modo specifico; b) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non avendo il Tribunale esaminato la documentazione allegata in ordine al timore di rientro nel Paese d’origine flagellato da una gravissima situazione di violenza ed al percorso di integrazione avviato in Italia.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Questa Corte (Cass. 1922/2020) ha ribadito, da ultimo, che “in tema di protezione internazionale, l’onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell’ipotesi descritta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. individualizzanti, previste dall’art. 14, lett. a) e lett. b), e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata – dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna – percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio. Ne consegue che, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell’area di provenienza del richiedente”.

Inoltre, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c),in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull’accertamento officioso della situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero, e neppure può impedire l’accertamento officioso, relativo all’esistenza ed al grado di deprivazione dei diritti umani nella medesima area, in ordine all’altra ipotesi di protezione umanitaria fondata sulla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese ed il risultato della predetta indagine officiosa (Cass. 16122/2020; Cass. 13940/2020).

Ancora si è precisato che “il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) medesimo decreto, poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione” (Cass. 10286/2020; Cass. 14283/2019).

Ora, nella specie, il Tribunale, pur avendo, contraddittoriamente, affermato che, dalle fonti internazionali consultate nel Paese d’origine, era presente una situazione di violenza generalizzata, ha ritenuto che, essendo necessario valutare gli effetti di tale contesto sulla situazione personale ed individuale del richiedente la protezione, non potesse procedersi ad una valutazione specifica ai fini della protezione sussidiaria, anche D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) essendo risultate le dichiarazioni del richiedente generiche o contraddittorie.

La decisione non risulta conforme ai principi di diritto sopra indicati. 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassato il decreto impugnata con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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