Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6712 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 10/03/2020), n.6712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 851-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ISCHIAMARETERME SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato DARIO MANNA, rappresentata

e difesa dagli avvocati SILVIO TRANI, SALVATORE TRANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4710/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Ischiamareterme s.n.c. propone ricorso avverso l’avviso di accertamento che, a seguito di una procedura DOCFA, opera un classamento dei suoi immobili (alberghi) e una attribuzione di rendita in senso diverso da quello proposto da essa società; deduce il difetto di motivazione dell’avviso. Il ricorso è respinto in primo grado. La CTR della Campania con sentenza depositata in data 15 maggio 2014 accoglie il ricorso del contribuente, ritenendo che l’avviso di accertamento emesso a seguito di DOCFA, debba avere una motivazione più concisa rispetto a quella dovuta nell’avviso che muove da una iniziativa dell’ufficio, tuttavia deve comunque dare atto delle ragioni per le quali non accoglie la proposta del contribuente; in questo caso la motivazione è ritenuta insufficiente, perchè limitata ad un “apodittico richiamo alla metodologia comparativa”. Inoltre la CTR rileva che la perizia di stima cui si era riportato l’ufficio in primo grado non risulta notificata al contribuente. L’avviso è pertanto ritenuto nullo per difetto di motivazione.

2.- Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l’Agenzia affidandosi ad un motivo. Si costituisce la società con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’obbligo di motivazione degli accertamenti catastali in materia di dichiarazione DOCFA e del D.M. n. 701 del 1994

L’Agenzia si richiama alla giurisprudenza di questa Corte e osserva che il procedimento DOCFA ha una struttura partecipativa e pertanto il cittadino è in grado di risalire alle ragioni della rettifica ove questa consista solo nella diversa valutazione degli elementi di fatto già proposti dal contribuente.

Il motivo è fondato. L’ufficio si è limitato, come si evince dalla trascrizione dell’avviso a modificare la rendita catastatale proposta dal contribuente mantenendo la categoria (D2) senza modificare i dati di fatto indicati dal contribuente.

E’ principio già affermato da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (Cass. n. 31809/2018 V. anche Cass. n. 1777/2018). La CTR non si è attenuta a questo principio, trascurando di attribuire il giusto valore al fatto che la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.

Nel consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della società contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo. Le spese dei gradi di merito di compensano tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della società contribuente. Condanna la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge. Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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