Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6712 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11491-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SANTA

TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO GRECO;

– ricorrente –

contro

SUPERPOLLO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1002/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, rigettava le domande avanzate da M.G. nei confronti di Superpollo s.r.l., dirette all’affermazione dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di carico e scarico merci, trasporto con furgone e reperimento clientela, asseritamente intercorso nel periodo agosto 2006 – dicembre 2009, e al pagamento delle differenze retributive dovute in base al CCNL dei dipendenti della piccola e media industria alimentare;

2. rilevava la Corte che erano emerse dall’istruttoria circostanze divergenti rispetto agli allegati indici di subordinazione, come si evinceva dalla disponibilità in capo al M. di una propria organizzazione di mezzi e clientela, rispetto alla quale il presunto datore di lavoro non svolgeva alcuna ingerenza, dal fatto che non risultava alcuna indicazione riguardo all’assoggettamento gerarchico o a specifiche direttive datoriali e dalla circostanza che neppure risultava confermata la prospettazione riguardo la corresponsione di un compenso fisso settimanale, mentre, per quanto riguarda la regolarità quotidiana dell’orario, la stessa era riconducibile più alla stessa organizzazione di lavoro del M. che a specifiche direttive impartite in tal senso;

3. avverso la sentenza propone ricorso per cassazione M.G. sulla base di due motivi;

4. controparte non ha svolto attività difensiva;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa ammissione della prova testimoniale che avrebbe definito il giudizio con l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato;

1.2. rileva che erroneamente la Corte d’appello aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale, esclusa in primo grado perché superflua e reiterata dalla parte appellata, sul rilievo che “ad una obiettiva disamina degli articolati di prova, gli stessi appaiono pedissequamente riproduttivi delle circostanze accertate in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, a nulla rilevando sul piano del concreto esercizio dei poteri autoritativi e gerarchici da parte degli organi direttivi della Superpollo s.r.l.”, poiché l’ammissione della prova richiesta riguardava un punto decisivo della controversia in quanto idoneo a dimostrare circostanze tali da determinare il giudice del merito all’accoglimento delle domande formulate;

2. con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente/omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale qualificato il lavoro di carico e scarico merci svolto dal M. per quattro ore al giorno come attività accessoria sussumibile nelle prestazioni ausiliarie del trasportatore;

3. il primo motivo è infondato poiché dai capitoli di prova, debitamente trascritti, non si evincono circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (cfr. Cass. n. 16214 del 17/06/2019), l’efficacia delle altre risultanze istruttorie (unico punto in cui si fa riferimento a direttive aziendali è quello circa le indicazioni sui luoghi dove effettuare le consegne e riscuotere gli incassi, ma si tratta di circostanza non particolarmente significative quali indici di subordinazione, posto che l’attività svolta dal M. era quella di trasportatore per conto della società e tali indicazioni appaiono neutre e compatibili tanto con la subordinazione quanto con l’attività autonoma), mentre l’assunzione della prova sulla circostanza relativa alla retribuzione appare superflua, avendo la Corte territoriale escluso che fosse corrisposto un importo fisso settimanale già sulla scorta delle allegazioni “ondivaghe” dello stesso lavoratore, oscillanti tra l’indicazione di un importo di Euro 100,00 e di Euro 200,00;

4. il secondo motivo è infondato perché non si confronta con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non indicando l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo ai fini dell’esito della controversia (Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014) né evidenzia carenze motivazionali tali da poter ritenere che la sentenza non attinga la soglia del minimo costituzionale richiesto per la motivazione (SU Cass. 8053/2014 citata e successive conformi);

5. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, senza provvedimento alcuno riguardo alle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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