Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6711 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 10/03/2021), n.6711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22568/2015 proposto da:

Deutsche Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Circonvallazione

Trionfale n. 34, presso lo studio dell’avvocato De Luca Musella

Stefano, rappresentata e difesa dall’avvocato Cadeddu Gianfranco,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 131/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 131/2015, depositata in data 13/2/2015, – in controversia promossa, nel febbraio 1998, da P.F., nei confronti della Deutsche Bank spa, per sentire condannare la convenuta alla restituzione dell’importo di Lire 95.000.000, dal medesimo P. consegnato, in data 10/2/1995, presso la filiale di (OMISSIS) della banca, al cassiere, all’epoca, della banca, filiale di (OMISSIS), G.C., parte in assegni (quanto a Lire 70.000.000) e parte in contanti (quanto a Lire 25.000.000), per essere investito nell’acquisto di titoli denominati “CTT”, con scadenza annuale all’8/2/1996, ed al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti, con chiamata in causa, da parte della convenuta, del terzo di G.C., che rimaneva contumace, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva, all’esito di istruttoria orale, accolto le domande attoree, condannando la Deutsche Bank a pagare al P. l’importo di Euro 49.063,41, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed aveva altresì accolto la domanda di regresso della banca nei confronti del terzo G..

In particolare, i giudici d’appello, respingendo il gravame principale della banca ed accogliendo quello incidentale del P. in punto di mancata rivalutazione monetaria della somma liquidata, trattandosi nella specie “di un’obbligazione di valore”, hanno condannato la Deutsche Bank al pagamento al P., sull’importo liquidato in primo grado, di Euro 49.063, 41, oltre interessi legali dal 10/2/2006 a saldo.

Ad avviso della Corte territoriale, elementi circa la veridicità dell’assunto del P. e la responsabilità della banca potevano trarsi dalla denuncia-querela dal medesimo presentata alla Polizia giudiziaria, nel gennaio 1996, “allegata alla citazione introduttiva”, dalla quale emergeva che l’investimento contestato era stato eseguito con provvista costituita da Lire 60.000.000, attraverso “rinnovo” di un pregresso investimento per tale somma, del 1993, che aveva prodotto un utile di Lire 6.000.000, alla data dell’8/2/1995, e con l’aggiunta di Lire 28.000.000, prelevati dal P., a mezzo assegno circolare bancario, non contestato, da un libretto di risparmio iscritto presso lo stesso istituto (missiva sulla quale non emergeva “commento alcuno da parte della Banca” seppure era evidente “la corrispondenza della somma investita con quanto in numerarlo risultante ai suoi richiamati atti”), e dalla corrispondenza intercorsa tra il primo difensore del P. e l’Ufficio legale della banca (una raccomandata del 30/9/1997 e la risposta della banca dell’11/12/1997, dalla quale era confermato quanto esposto nella denuncia penale, in ordine alla negoziazione “del circolare del Banco di Napoli di Lire 20.000.000 e di quattro ulteriori assegni di Lire 54.000.000”, senza specificazione delle date, ed in ordine all’effettuazione di quattro prelievi di “dubbia provenienza per globali Euro 46.000.000”, “ovviamente non riferibili all’ignaro cliente e verosimilmente operati ad esito di pregressi depositi del P. o di scadenza di precedenti titoli”, per effetto dell’intervento di un “soggetto interno della banca, cognito della provvista”), cosicchè la denunciata falsità (tanto che la banca aveva presentato in primo grado querela di falso, ritenuta inammissibile dal giudice istruttore) della ricevuta bancaria datata 10/2/1996, prodotta dal P., comprovante l’investimento finanziario, risultava smentita sia dal “deposto testimoniale” sia dall’assoluto “vuoto probatorio sulla inesistenza di provviste in numerarlo depositate in Istituto a qualsiasi titolo”, non essendo state prodotti dalla banca estratti relativi alle movimentazioni del P. “della prima decade del febbraio 2006”, non essendo consentito alla Corte “prendere contezza documentale delle operazioni di prelievo di dubbia provenienza” e non rilevando, in relazione a detta ricevuta bancaria, il doppio carattere grafico, “essendo costitutivi della responsabilità ex art. 2049 c.c.: la utilizzazione da parte di un dipendente di documentazione datorialmente intestata, a duplice sottoscrizione del cassiere, che ha preferito disertare il giudizio ed il mancato, costante controllo del regolare svolgimento de servizio espletato, indentificantesi nel maneggio pecuniario”.

Avverso la suddetta pronuncia, la Deutsche Bank spa propone ricorso per cassazione notificato il 14/9/2015 (atto notificato a mezzo U.G. al P., il 14/9/2015, presso il difensore domiciliatario; al G., con atto spedito a mezzo posta in data 14/9/2015), affidato a cinque motivi, nei confronti di P.F. e di G.C. (che non svolgono difese).

Con ordinanza interlocutoria n. 18232/20, comunicata il 2/9/2020, questa Corte ha disposto, in difetto di prova del perfezionamento della prima notifica, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’intimato G., coobbligato solidale nel termine di gg. sessanta dalla comunicazione dell’ordinanza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, degli artt. 115, 116 e 101 c.p.c., art. 345 c.p.c., comma 3, artr. 347, 166, 167 c.p.c. e art. 163c.p.c., comma 2, n. 5, e art. 111 Cost., per apparenza della motivazione, avendo la Corte d’appello basato la ricostruzione fattuale della vicenda su di una denuncia-querela dello stesso P., a carico del G., atto peraltro di formazione unilaterale e quindi privo di rilievo probatorio, documento questo mai neppure allegato e ritualmente prodotto in atti del processo; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, degli artt. 132 c.p.c., n. 4 e art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., sempre per inconsistenza assoluta della motivazione, emergendo dalla stessa lettera dell’11/12/1997, dell’Ufficio legale della banca, richiamata in motivazione nella sentenza impugnata, che, dalla documentazione relativa alle movimentazioni in conto corrente del P., emergeva soltanto la negoziazione di assegni circolari per le somme di Lire 20.000.000 e di Lire 54.000.000, importi incassati al medesimo e non trasferiti in un monte titoli, e non la ricognizione da parte della banca di quanto affermato dal P.; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè dell’art. 11l Cost., in relazione alla mancata ammissione della querela di falso, reiterata in appello ed alla considerazione su piano probatorio ed in danno della banca del documento impugnato di falso, rilevandosi che, in primo grado, la querela di falso avverso la ricevuta bancaria datata 10/2/1996, prodotta dal P., non era stata ammessa, in quanto, ad avviso del giudice istruttore, non si trattava di una scrittura privata riconosciuta, ex art. 214 c.p.c., proveniente da un soggetto investito della capacità di manifestare la volontà dell’ente, quanto di un semplice elemento di fatto integrativo, ma il Tribunale aveva, nella decisione di primo grado, affermato che il documento (un’attestazione redatta su stampato originale della banca e debitamente sottoscritta) dimostrava comunque l’avvenuta effettuazione dell’operazione di acquisto in strumenti finanziari e non appariva, ad una persona dotata di media diligenza, falsificato e la Corte d’appello, con espressioni peraltro del tutto incomprensibili sotto il profilo motivazionale, aveva ignorato l’insistenza della banca nella querela di falso e posto a base della decisione la suddetta ricevuta bancaria, malgrado essa fosse stata impugnata di falso (in quanto non recante alcuna esatta indicazione del beneficiario, del conto corrente, del numero di assegni versati e del totale dell’ipotizzata operazione); 4) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’art. 2049 c.c., in relazione all’affermata responsabilità della banca per fatto di un dipendente, pur in difetto di prova del versamento della provvista della somma di Lire 95.000.000 ai fini dell’investimento, da un lato, stante la contestazione sulla falsità della ricevuta bancaria e, dall’altro lato, non essendo mai stati neppure specificamente indicati gli assegni nè essendo stata data prova della dazione in denaro; 5) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, degli artt. 345 e 115 c.p.c. nonchè degli artt. 1224 e1277 c.c., in relazione all’accoglimento del gravame incidentale, con il quale si chiedeva il riconoscimento della svalutazione monetaria, pur essendone stata eccepita l’inammissibilità, contenendo una domanda nuova.

2. Preliminarmente, deve darsi atto che si è provveduto alla notifica del ricorso per cassazione all’intimato G., coobbligato solidale, secondo il rito degli irreperibili, ex art. 143 c.p.c., nell’ottobre 2020.

3. Il primo motivo, con il quale si lamenta essenzialmente che la Corte di merito abbia dato decisivo rilievo ad una denuncia-querela presentata dallo stesso P., in realtà mai ritualmente prodotta agli atti del giudizio, è inammissibile, atteso che, per consolidato orientamento di questo giudice di legittimità, “è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l’errore del giudice di merito in relazione alla erronea percezione di documenti acquisiti agli atti del processo e menzionati dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., risolvendosi, piuttosto, in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile di essere denunciata con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4” (Cass. 2240/2015). Sempre questa Corte (Cass. 2412/2014;) ha chiarito che “la circostanza che il giudice di merito abbia pronunciato la sentenza sulla base di un documento che si assume non utilizzabile, perchè non ritualmente prodotto in giudizio, ove non vi sia controversia sulla irritualità della produzione, integra un vizio revocatorio denunciabile solo ai sensi dell’art. 395 c.p.c.”.

4. Il secondo motivo, implicante vizio di motivazione apparente, perchè illogica e contraddittoria, è infondato.

Va ribadito (Cass. SU. 8053/2014; Cass. S.U. 22232/2016) che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Ora, la Corte di merito, a prescindere dalla ricevuta bancaria del febbraio 1995, ha ritenuto provata la circostanza, ai fini della costituzione, nel febbraio 1995, di un rapporto di investimento in strumenti finanziari, dell’effettivo versamento da parte del P. di una provvista per Lire 95.000.000, sulla base di una serie di elementi fattuali: a) una denuncia-querela, non un mero atto unilaterale, in quanto impegna la responsabilità del sottoscrittore, essendo diretta ad accusare di un fatto integrante gli estremi di reato un terzo; b) estratti-conto relativi al distinto rapporto di conto corrente bancario, non integralmente prodotti dalla banca; c) lettera dell’Ufficio legale della banca del dicembre 1997, in risposta al legale del P., contenente, proprio per quanto riprodotto in sentenza, il riscontro del pagamento per cassa al P., con rituale quietanza di quest’ultimo, di quattro assegni circolari per le somme di Lire 20.000.000 e Lire 54.000.000 e la circostanza di prelievi di dubbia provenienza, per Lire 46.000.000; d) le deposizioni testimoniali dei testi F. e Ga., che avevano accompagnato il P. in Banca in distinte occasioni correlate al contestato investimento ed a richiesta successiva di disinvestimento.

La motivazione espressa non può ritenersi intrinsecamente illogica o apparente.

5. La terza censura è inammissibile.

Nel motivo, formulato sia come violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c. (oltre che 2697 c.c.), sia come omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia la mancata ammissione della querela di falso e la contestuale considerazione sul piano probatorio della ricevuta bancaria impugnata di falso.

Ora, la ricevuta bancaria, in oggetto, non ha anzitutto costituito elemento decisivo posto a base del ragionamento della Corte di merito. Inoltre, pur avendo in appello (come emerge dalla stessa sentenza impugnata) la D.B. lamentato la mancata ammissione della querela di falso avverso il suddetto documento disconosciuto da parte del giudice di primo grado, non viene proposto un vizio di omessa pronuncia su motivo di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Va rilevato che questa Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 3734 del 1986, ha affermato che “alla parte, nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata, deve ritenersi consentita, oltre la facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione (addossandosi il relativo onere probatorio), anche la possibilità alternativa, senza riconoscere, nè espressamente, nè tacitamente, la scrittura medesima, di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento, atteso che, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti “erga omnes” e non nei soli riguardi della controparte” (conf. Cass. 2699/1992, con riguardo al testamento olografo; Cass. 9013/1992; Cass. 19727/2003; Cass. 1789/2007; Cass. 3990/2017; Cass. 19413/2017).

Tuttavia, se la scrittura venga espressamente disconosciuta nel giudizio in cui essa è stata prodotta, essendo, nell’ambito di quel giudizio, tale scrittura inutilizzabile, il giudice può non autorizzare la presentazione della querela per difetto di rilevanza del documento che ne forma oggetto, ai sensi della seconda parte dell’art. 222 c.p.c.. E la mancata concessione dell’autorizzazione ex art. 222 c.p.c. alla presentazione della querela di falso in via incidentale non impedisce alla parte di presentare la stessa querela, in via principale, instaurando un autonomo giudizio di falso (cfr. Cass. 3990/2017).

Ora, la Corte d’appello, pur soffermandosi su alcune considerazioni non chiaramente percepibili, a pag.7 della sentenza, ha inteso affermare che il documento bancario disconosciuto ed anche impugnato di falso, sulla cui falsità la banca aveva insistito anche in appello, non era comunque idoneo a smentire le altre risultanze processuali, in primis le deposizioni testimoniali.

Va ribadito che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27000/2016; Cass. 23940/2017).

La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 26965/2007) ed ormai, nei limiti della attuale formulazione del suddetto vizio (omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti).

Nella specie, viene invece dedotto un vizio di violazione di legge. Il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, esposto in rubrica, non è svolto nel corpo del motivo.

6. Il quarto motivo è assorbito.

7. Il quinto motivo è infondato.

La rivalutazione monetaria, in accoglimento del gravame incidentale, è stata riconosciuta dalla Corte d’appello sulla base della qualificazione della obbligazione dedotta come di valore, trattandosi di responsabilità della banca da fatto illecito dannoso posto in essere dal dipendente.

Ora, si è da tempo chiarito (Cass. 4637/1987) che “poichè la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d’ufficio sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una “aestimatio” che tenga conto dell’effettivo valore della moneta, lo stesso “petitum” originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e quindi anche in Sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d’appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omesso di impugnare questo capo della decisione” (cfr. anche Cass. 11552/1992).

8. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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