Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6711 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 10/03/2020), n.6711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 603-2015 proposto da:

B.A., B.R., B.S., elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato UMBERTO IORIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI (OMISSIS) TERRITORIO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2439/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- Be.Pa. e i figli B.A., B.R. e B.S. hanno chiesto che siano dichiarati illegittimi otto avvisi di accertamento con i quali è stata attribuita la rendita a terreni di loro proprietà non dichiarati in catasto. La CTP di Bergamo con sentenza del 25 marzo 2013 ha respinto il ricorso. Ricorono in appello i contribuenti e la CTR della Lombardia con sentenza depositata in data 8 maggio 2014 ha confermato la sentenza impugnata.

2.- Avverso la predetta sentenza propongono ricorso i fratelli B., anche quali eredi della madre, deceduta in data (OMISSIS), per cassazione affidandosi ad un motivo articolato in più punti. Si è costituita l’agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3. I contribuenti ricorrono per cassazione lamentando la insufficiente e contraddittoria motivazione. Deducono che la CTR non ha tenuto conto che i terreni in oggetto costituiscono pertinenze della cava e i manufatti che ivi insistono non sono edifici ma sono beni mobili non stabilmente infissi al suolo (tettoria, nastro trasportatore, impianto fotovoltaico etc.) quindi non soggetti a tassazione immobiliare ma solo sul reddito. Vi sarebbe quindi anche la omissione dell’esame di un fatto decisivo e cioè le caratteristiche fisiche che giuridiche dei beni.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorso dei contribuenti è stato respinto in primo e in secondo grado e quindi si ha una ipotesi di c.d. doppia conforme prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5. Il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014). I ricorrenti non hanno assolto a questo onere. Inoltre le censure riportate i propongono una serie di questioni di fatto che non sono oggetto di riesame in cassazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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