Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6710 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6568-2012 proposto da:

CLEAR CHANNEL AFFITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

REGINA MARGHERITA 46, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO

FRASCAROLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE

21, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SIRACUSA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO BARONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 479/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositato il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Clear Channel Affitalia s.r.l., impresa operante nel settore delle affissioni pubblicitarie, impugnava il provvedimento di diniego del rimborso delle somme versate per imposta di pubblicità dal 1994 al 2001 sostenendo che il Comune di Roma, con delibera consiliare numero 176 del 25 novembre 2002, aveva deliberato la chiusura transattiva delle questioni pendenti in materia di imposta sulla pubblicità consentendo la definizione bonaria, mediante il pagamento del 45% dell’imposta annuale pretesa, degli accertamenti non definitivi concernenti violazioni in materia di imposta sul pubblicità e canone di concessione commesse fino alla data del 30 settembre 2001. Sosteneva che con la stessa delibera l’amministrazione capitolina aveva dato mandato alla commissione tecnica di verificare opportune soluzioni in termini di equità per tutte le ditte pubblicitarie concessionarie e/o autorizzate che avevano corrisposto gli importi relativi al canone di concessione e l’imposta di pubblicità nella misura prevista dall’amministrazione comunale. Sulla base di tali presupposti la società ricorrente riteneva di aver diritto al rimborso dell’imposta regolarmente versata nella misura eccedente il 45%. La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 479/14/11 sul rilievo che quanto previsto dalla delibera numero 176/2002 – avuto riguardo alla possibilità di verificare soluzioni equitative per tutte le ditte pubblicitarie che avessero corrisposto gli importi relativi al canone di concessione e l’imposta di pubblicità nella misura prevista dall’amministrazione comunale – poteva dar luogo ad una mera aspettativa in capo alla contribuente priva di tutela giurisdizionale.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidata ad un motivo. Resiste con controricorso Roma capitale.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1362 e 1375 c.c. e art. 97 Cost.. Sostiene che la delibera del consiglio comunale numero 176/2002 ha generato una grande sperequazione ai suoi danni, dato che essa aveva provveduto al pagamento dell’imposta di pubblicità nella sua interezza per le annualità dal 1994 al 2001, rispetto alle imprese pubblicitarie che, invece, non avevano versato alcunchè e che avevano potuto sanare la loro posizione debitoria nei confronti del comune versando il 45% del dovuto. Sussisteva, dunque, in capo alla ricorrente la lesione dell’interesse giuridicamente rilevante, suscettibile di tutela giurisdizionale, al giusto procedimento secondo quanto prevede l’art. 97 Cost., posto che l’azione amministrativa deve essere improntata alla correttezza ed alla buona fede assimilabile a quella codicistica prevista dall’art. 1375 c.c..

4. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Invero il motivo è incentrato sulla violazione, da parte dei giudici di appello, del canone ermeneutico che avrebbe dovuto essere applicato per pervenire alla corretta interpretazione della delibera consiliare numero 176 del 25 novembre 2002. Sennonchè l’art. 97 Cost., prevedendo, al comma 2, che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, non pone un canone ermeneutico riguardante gli atti della pubblica amministrazione. Neppure risultano violati gli artt. 1362 e 1375 c.c., che riguardano l’interpretazione dei contratti e non gli atti della pubblica amministrazione. La CTR, attenendosi al tenore letterale della delibera citata, la quale non prevedeva il diritto alla riduzione in capo alle società pubblicitarie che avessero regolarmente pagato l’imposta, è dunque pervenuta correttamente al rigetto dell’appello, dovendosi in questa sede considerare che l’iniquità dell’atto amministrativo avrebbe dovuto essere fatta valere, tutt’al più, a mezzo dell’impugnazione dell’atto stesso innanzi al giudice amministrativo.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a Roma Capitale le spese processuali che liquida in Euro 8.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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