Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6710 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 10/03/2021), n.6710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

a) sul ricorso n. r.g. 14844/2017 proposto da:

P.O., E F.I., rappr. e dif. dall’avv. Ilaria

Castellani, ilaria.castellani.pec.studiogiovannelli.it, elett. dom.

presso lo studio Grez & Associati s.r.l. in Roma, c.so Vittorio

Emanuele II n. 18, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del L.R.

p.t., rappr. e dif. dall’avv. Maurizio Bonistalli,

maurizio.bonistalli-pecordineavvocatipisa.it, elett. dom. presso

l’avv. Michelangelo Capua, pec.pec.michelangelocapua.com, in Roma

via P.S. Mancini n. 2, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente-

S.A., COMMISSARIO GIUDIZIALE, + ALTRI OMESSI;

– intimati –

b) sul ricorso n. r.g. 16210/2017 proposto da:

IMPRESA EDILE P. S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Ilaria Castellani,

ilaria.castellani.pec.studiogiovannelli.it, elett. dom. presso lo

studio Grez & Associati s.r.l. in Roma, c.so Vittorio Emanuele

II n. 18, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del L.R.

p.t., rappr. e dif. dall’avv. Maurizio Bonistalli,

maurizio.bonistalli.pecordineavvocatipisa.it, elett. dom. presso

l’avv. Michelangelo Capua, pec.pec.michelangelocapua.com, in Roma

via P.S. Mancini n. 2, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

S.A. COMMISSARIO GIUDIZIALE, + ALTRI OMESSI;

– intimati –

entrambi per la cassazione del decreto App. Firenze 8 maggio 2017, n.

775/2017, rep. n. 1021/17, in R.G. riuniti 361/16, 362/16, 297, 16,

405/16.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.O. E F.I. e IMPRESA EDILE P. S.R.L. impugnano il decreto App. Firenze 8 maggio 2017, n. 775/2017, rep. n. 1021/17, in R.G. riuniti 361/16, 362/16, 297/16, 405/16 che rigettava, tra gli altri, anche i rispettivi reclami interposti L.Fall., ex art. 183 avverso il provvedimento Trib. Firenze 30.5.2016 di omologazione del concordato presentato dalla società C.B. S.R.L., così “respingendo le istanze di fallimento presentate” da alcuni creditori;

2. la corte ha premesso che: a) la società C.B. S.R.L., tramite una propria controllata, gestiva attività ricettivo-alberghiera, così proponendo un piano di concordato misto, prima ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6, in continuità indiretta della predetta attività e con cessione di attivo ad essa non funzionale; b) il positivo giudizio di omologazione espresso dal tribunale respingeva le opposizioni presentate da 12 creditori dissenzienti; c) i conseguenti reclami ne riproducevano talune censure non accolte, tra cui – per quanto qui d’interesse – comma 1) vizi del consenso dei creditori per omessa indicazione del patrimonio della società e delle alternative concretamente praticabili, difetto di convenienza ( P.O. e F.I.); comma 2) gli stessi due primi vizi (Impresa Edile P. s.r.l.); comma 3) violazione della L.Fall., art. 161, comma 2, lett. b), art. 161, comma 3, art. 186bis, comma 2, lett. b) per essere entrato il tribunale nel merito della convenienza della proposta, anzichè – tramite la CTU richiesta dare ai creditori gli elementi di valutazione del complesso immobiliare; comma 4) difetto di osservanza degli obblighi informativi, mancanza del requisito della L.Fall., art. 186bis, comma 2, lett. b);

3. riuniti i ricorsi, la corte ha ritenuto: a) l’insussistenza di limiti nell’attestazione del professionista, da cui risultava pienamente assolta la funzione informativa sulla proposta, per veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano, in particolare desumendosi, dalla citata relazione, dalla perizia tecnica e di parte e alla luce del contraddittorio d’adunanza dei creditori un’adeguata rappresentazione del valore patrimoniale del complesso immobiliare, anche in difetto della indicazione di un valore ad esso proprio e specifico, indirettamente ricavabile in relazione al complesso alberghiero oggetto dei citati elementi di stima e valutazione e pari livello informativo doveva attribuirsi alla attestazione sulla funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori della continuità aziendale; b) l’insussistenza della convenienza della soluzione fallimentare, specificamente ricostruita in via ipotetica nella perizia di stima affidata dal tribunale, imperniata anch’essa necessariamente come il concordato – sulla necessità di salvaguardia della conservazione del complesso alberghiero (e non sulla alienazione in sè degli immobili come tali), così giungendo alla conclusione che il ricavato finale, al netto dei costi degli interventi di ristrutturazione e considerando la “prevedibile cessazione del contratto di affitto in essere con la partecipata C.B. Service s.r.l.”, era inferiore (21.184.000 Euro di contro a 22.528.000 Euro) rispetto a quello della soluzione concordatizia, tenuto conto che l’attivo era la partecipazione della società proponente in altre società alberghiere in Firenze e che i reclamanti avevano addotto elementi generici ovvero non nuovi rispetto a quelli già negativamente apprezzati dal primo giudice;

4. i ricorrenti hanno affidato a quattro motivi le rispettive impugnazioni, del tutto omologhe, ad esse contrapponendosi la società in concordato con controricorso; entrambe le parti, nei due procedimenti, hanno depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. il primo motivo del ricorso n. 14844 del 2017 denuncia la violazione della L.Fall., art. 161, comma 2, lett. a) e b), avendo errato la corte a non ritenere necessaria la indicazione del reale valore del patrimonio in particolare immobiliare della società; il secondo motivo riproduce la stessa censura con riguardo all’attestazione, in violazione della L.Fall., art. 161, comma 3, essendosi essa limitata al solo ramo d’azienda; il terzo motivo, censura il decreto per non avere conferito rilievo al mancato adempimento di un complesso di diversi oneri informativi, l’allegazione dell’aggiornata situazione patrimoniale da parte del debitore, dell’attestazione di veridicità dei dati aziendali, della relazione del commissario giudiziale, tutti adempimenti da condursi anteriormente all’adunanza dei creditori e funzionali al consenso informato dei creditori; con il quarto motivo si solleva la violazione della L.Fall., art. 186bis, comma 2, lett. b) per mancata indicazione delle alternative concretamente praticabili, specie quella liquidatoria, secondo la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori; il ricorso n. 16210/2017 espone motivi del tutto analoghi;

2. ricorsi debbono essere riuniti e, nell’esame dei motivi, se ne prospetta la trattazione congiunta poichè connessi; essi sono improcedibili;

3. invero, come allegato nella memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. dal comune controricorrente, già questa Corte, con ordinanza 27 giugno 2018, n. 16938, ha trattato di altra impugnazione, promossa avverso il medesimo decreto App. Firenze 8.5.2017 da diversa parte (Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., R.G. 16713/2017), dichiarandone l’inammissibilità; nel relativo procedimento, i ricorrenti attuali risultano aver ricevuto regolare notifica del relativo ricorso, senza però essersi rispettivamente costituiti, nè tanto meno risulta che essi abbiano proposto impugnazione incidentale nel medesimo processo; nè essi, anche nell’attuale procedimento, risulta abbiano provveduto, mediante idonea e tempestiva istanza, a provocare la formazione del simultaneus processus, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

4. la circostanza, che questo Collegio è tenuto a constatare, limitandosi alla relativa rilevazione, rende applicabile il principio, più volte espresso, per cui “la parte cui sia stata notificata l’altrui impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), qualora proponga la propria avverso la medesima sentenza separatamente, in via principale anzichè incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinchè possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il “simultaneus processus”, si verifica un impedimento all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l’art. 333 c.p.c. sanziona la prescrizione dell’incidentalità delle impugnazioni successive alla prima” (Cass. 13849/2020);

5. si tratta di un canone interpretativo, facente applicazione “dei principi di unità della decisione, giusto processo e sua ragionevole durata”, affermato anche quando, essendosi determinata una inversione dei mezzi d’impugnazione, “la validità della pronuncia già adottata”, che dunque di per sè non diviene afflitta da nullità, ha avuto “per oggetto l’impugnazione esperita successivamente”, come avvenuto nella specie, avendo riguardo alla numerazione progressiva dei ricorsi (Cass. 12430/2010, 17328/2012, 12038/2014, 7096/2016);

6. ne consegue la improcedibilità dei ricorsi, con condanna alle spese, secondo soccombenza e come meglio in dispositivo, nella sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara improcedibili i ricorsi; condanna i ricorrenti alle spese del presente procedimento, liquidate, a carico di ciascuno, in Euro 4.000, oltre ad Euro 200 per esborsi, al 15% sul compenso e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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