Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6710 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 10/03/2020), n.6710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 547-2015 proposto da:

SOCIETA’ VILLA IGEA SNC, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato FILIPPO VACCINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE FINANZE DELLO STATO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1871/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La società Villa Igea S.N.C. contesta l’attribuzione della categoria D/3 (teatri cinema, spettacoli) al suo immobile, sostenendo che dovrebbe essere attribuita la categoria D/8, in quanto il suo immobile, già adibito ad albergo è ora destinato a museo, cui è annesso un negozio di servizio al museo e una piccola parte è destinata ad alloggio per ospiti (studiosi d’arte e artisti). La società ricorre avverso l’avviso di accertamento della rendita catastale e deduce che il Comune di (OMISSIS) non ha la categoria B/6 (musei) quindi il suo immobile andrebbe classato in D/8, e rileva altresì che la emissione di biglietti di ingresso è marginale e la maggior parte delle mostre sono gratuite. Il ricorso è respinto in primo grado. Propone appello la società e la CTR della Toscana con sentenza del 30 settembre 2014 conferma la sentenza impugnata ritenendo non provato che i ricavi provengano dalle sponsorizzazioni e di contro valutando positivamente la prova offerta dall’ufficio e cioè la locandina pubblicitaria del museo che prevede un biglietto di ingresso.

2.- Avvero la predetta sentenza ricorre per cassazione la società, affidandosi a due motivi Resiste con controricorso l’Agenzia.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- La ricorrente propone due motivi di ricorso illustrati congiuntamente lamentando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c. nn. 2 e 5.

Il ricorso non merita accoglimento. Esso non soddisfa, in primo luogo, il requisito della specificità perchè le censure non sono separatamente illustrate. La parte, premessa la disamina, in termini generali, della procedura di accatastamento a seguito di procedura DOCFA e della giurisprudenza in materia, ripercorre il merito della causa, insistendo sul fatto che l’Agenzia non ha indicato le ragioni del classamento nell’avviso, che i biglietti emessi rappresentano una entrata irrilevante rispetto al fatturato del museo e che la sentenza non considera il piano regolare di (OMISSIS). Pertanto la formulazione del ricorso non rispetta il principio già enunciato da questa Corte secondo il quale l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 26790/2019; Cass. 8009/2019).

Si propongono inoltre delle censure di merito, inammissibili in questa sede, atteso che la Corte non può rivedere il giudizio in punto di fatto e non si trascrive l’avviso di accertamento di cui si lamenta la carenza di motivazione (Cass. 29093/2018; Cass. 13312/2018).

Infine, si osserva che il ricorso della società contribuente è stato respinto in primo e secondo grado. Si verte quindi in un’ ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, e non è stato assolto l’onere che grava sulla parte ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014).

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di parte ricorrente che seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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