Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6710 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5654-2016 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7,

presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE MARTINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 795/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/11/2015 R.G.N.; 828/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2021 e del 27/1/2022 dal Consigliere Dott.ssa MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Grosseto accoglieva l’opposizione dell’odierna parte ricorrente avverso l’avviso di addebito INPS, avente ad oggetto contributi, relativi all’anno 2006, in favore della Gestione Commercianti;

2. la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame dell’INPS e in riforma della decisione di primo grado “previo annullamento dell’avviso di addebito (…)”, ha condannato l’appellante (recte: l’appellato) al pagamento, in favore dell’INPS, della complessiva somma di Euro 14.699,03;

3. 2. in sintesi, la Corte di merito, a fondamento del decisum, ha osservato:

I. che la prescrizione dei contributi eccedenti il minimale, relativi all’anno 2006 (da pagarsi nel 2007, nei termini previsti per il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), era stata validamente interrotta con l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate del 2011;

II. che l’interruzione della prescrizione poteva rilevarsi d’ufficio, trattandosi di questio iurius. Sulla questione, peraltro, era stato assicurato il contraddittorio; con ordinanza del 13.10.2015, le parti erano state autorizzate al deposito di note difensive;

III. la definizione della lite fiscale, nelle more intervenuta dinanzi al giudice tributario, non determinava la cessazione della materia del contendere nell’ambito del giudizio civile ordinario; piuttosto, la definizione della lite fiscale rendeva incontroverso il reddito imponibile ai fini della determinazione dell’entità dei contributi dovuti;

IV. l’avviso di addebito, emesso in pendenza del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento tributario, era illegittimo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, ed andava sostituito dalla equivalente pronuncia di condanna;

3. avverso la pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione Luca A., articolato in cinque motivi, cui ha resistito l’INPS, con controricorso;

4. parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ai sensi della L. n. 119 del 2018, con contestuale impegno a rinunciare al giudizio.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

6. va dichiarata l’estinzione del giudizio, dandosi continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 24083 del 2018; Cass. n. 28513 del 2019; v. anche, Cass. n. 10558 del 2021 e 20877 del 20121), dovendo, invece, pronunciare la cessazione della materia del contendere se risulta, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (giurisprudenza citata);

7. non si devono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (v. ancora Cass. n. 24083 del 2018 e successive conformi);

8. neppure sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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