Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 671 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. I, 15/01/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 15/01/2020), n.671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31711/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, V.le Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sez.

Distaccata di Perugia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 539/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, S.M., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Perugia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva raccontato di essere nato a (OMISSIS), dove aveva vissuto e dove ancora vivevano i suoi familiari, molti poveri e privi del necessario per vivere; di essere partito in cerca di un lavoro con i soli prestatigli dal sindaco della sua città; di essere andato in Libia, ove lavorava in un hotel e veniva regolarmente pagato; di aver lasciato la Libia a causa della guerra; di non poter tornare in patria perchè non ha i solidi da restituire al sindaco che perciò aveva minacciato di ucciderlo.

Con ordinanza del 23/8/2017 il Tribunale di Perugia ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto dal S. è stato rigettato dalla Corte di appello di Perugia, a spese compensate, con sentenza del 24/7/2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso S.M., con atto notificato il 24/10//2018, svolgendo tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia errato esame delle dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale e delle allegazioni da lui portate in giudizio circa la sua condizione personale e alle ragioni della sua fuga dal Paese.

1.1. Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva raccontato di essere fuggito dal suo Paese perchè impossibilitato a restituire un prestito che aveva ottenuto da un influente personaggio della sua città, che lo aveva minacciato e perseguitato, anche tramite le istituzioni politiche, senza che fosse possibile rivolgersi alle autorità statuali per ottenere protezione.

Secondo il ricorrente, il Giudice non aveva contestualizzato la valenza del racconto del richiedente asilo, approfondendo doverosamente le condizioni generali del Paese di provenienza e valutando la debolezza della persona interessata e la percepita inutilità di rivolgersi per ottenere tutela alle autorità statuali.

Del tutto assente era stata la valutazione dell’integrazione sociale in Italia del ricorrente.

1.2. Il motivo è espresso in termini oltremodo generici e non si contrappone alle specifiche affermazioni contenute nella sentenza impugnata, tanto che non è neppur chiaro se le recriminazioni del ricorrente sono rivolte all’una o all’altra delle considerazioni che hanno indotto, partitamente, la Corte territoriale a negare il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Alla luce di quanto esposto all’inizio di pag. 6 le doglianze del ricorrente sembrerebbe volgersi verso il riconoscimento delle protezioni minori.

Tuttavia, quanto alla protezione sussidiaria, il ricorrente non propone specifiche censure al ragionamento della Corte di appello che, partendo dalla premessa che “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e che i rischi di danno grave sono tipizzati dello stesso D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale), ne ha escluso la ricorrenza nella fattispecie, in cui si verteva nell’ambito di una questione di carattere economico privatistico (incapacità di restituzione di un debito e minacce rivolte dal creditore).

L’impossibilità di rivolgersi alle autorità statuali per ottenere tutela, rilevante del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 6, lett. c), è prospettata dal ricorrente in modo inammissibilmente generico, in linea meramente astratta e teorica, per il solo fatto che il creditore minacciante sarebbe stato il sindaco del paese e sulla base della predicata inutilità di rivolgersi alle autorità per invocare intervento e protezione non già solo per il problema specifico del richiedente asilo ma per qualunque problema che si potesse presentare.

Il riferimento all’integrazione sociale, introdotto in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, è formulato senza alcuna attinenza alle caratteristiche dell’integrazione rivendicata, parrebbe in funzione del tempo trascorso nel nostro Paese.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Sez. 6 – 1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648 – 01; Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01 e da ultimo Sez.Un. 29460 del 13/11/2019).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, con riferimento alla valutazione espressa circa le attuali condizioni socio politiche del Paese di provenienza che denotavano la sussistenza di un grave pericolo per la sicurezza individuale, in particolare con riferimento dell’art. 14, lett. c) e alla situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno, circostanza questa che la Corte di appello non aveva minimamente considerato.

A questo riguardo il ricorrente richiama il rapporto 2017 di Amnesty International.

Lungi dall’argomentare una censura per violazione di legge il ricorrente esterna il proprio dissenso nel merito della valutazione, insindacabile in sede di legittimità, espressa dalla Corte territoriale circa l’insussistenza nella zona di provenienza del ricorrente di una situazione di conflitto armato interno tale da determinare un rischio effettivo di esposizione a violenza indiscriminata per i civili, debitamente corredata della citazione delle fonti informative utilizzate (UNCHR e EASO).

Il rapporto Amnesty International 2017 viene inoltre invocato dal ricorrente senza allegare neppure che sia stato prodotto in giudizio e sottoposto al contraddittorio.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in tema di protezione umanitaria, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè all’art. 10 Cost. e art. 3 CEDU.

3.1. In tale prospettiva il ricorrente sottolinea la sua provenienza da un Paese caratterizzato da condizioni di vita del tutto inadeguate ai parametri di benessere e dignità umana e da una ridotta aspettativa di vita, confrontata quella dell’Italia; il rimpatrio porrebbe il ricorrente in una condizione di estrema difficoltà economica e sociale in spregio agli obblighi di solidarietà di fonte nazionale e internazionale.

La Corte di appello non aveva esaminato in alcun modo il motivo di appello proposto sul punto, dando rilievo a un principio privo di ogni fondamento basato sul numero più o meno indefinito dei beneficiari ove si ritenesse di prendere in considerazione a tal fine la provenienza da una certa area geografica.

A tal fine rappresenta le condizioni socio economiche del Paese di provenienza, non tali da garantire un livello sufficientemente adeguato e accettabile di esistenza dignitosa, e la ridotta aspettativa di vita e trae conferma di tale situazione in linea oggettiva dal fatto stesso dell’intrapresa del viaggio migratorio.

3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, ora ribadita anche dalle Sezioni Unite con la recentissima sentenza n. 29460 del 13/11/2019) la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge. Tali domande devono essere, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura “casi speciali”, soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall’art. 1, comma 9, di detto Decreto Legge.

3.3. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455, anche in questo caso avallata anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 29460 del 13/11/2019) i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

La doglianza è articolata in modo del tutto generico nella prospettiva del giudizio comparativo sopra illustrato, sia perchè non adduce uno specifico fattore di vulnerabilità soggettiva apprezzabile sotto il profilo soggettivo e personale del richiedente, che, tempestivamente allegato, non sia stato valutato dal giudice del merito, sia perchè invoca, ancora in modo del tutto indeterminato e generico, una pretesa integrazione sociale in Italia, di per sè comunque ininfluente.

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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