Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 671 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 671 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 4615-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
3443

contro

CONSORZIO VOLONTARIO URBANIZZAZIONE Q5 COMPARTO 1
LATINA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato
COSTANTINO BUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 15/01/2014

GIUSEPPE POLITO giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
LATINA,

732/2007

della

depositata

il

28/12/2007;

udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.11 Consorzio Volontario di H Urbanizzazione Q4 Comparto 4 di Latina ha impugnato un avviso di
rettifica parziale D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54, comma 5, con il quale il competente ufficio
finanziario accertava, in relazione all’esercizio 1995, un minor credito di imposta (iva), irrogando la
relativa sanzione pecuniaria, sul rilievo che risultavano fatturate soltanto le operazioni passive e non
anche quelle attive.

di primo grado che aveva annullato l’atto. Ha ritenuto, in particolare, il giudice di apello che in
forza della ragione sociale, individuata nel fine di agevolare e promuovere l’edificabilità dei suoli
dei singoli consorziali, doveva escludersi che il Consorzio fosse un soggetto iva.
3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha
resistito il Consorzio con controricorso.
4. Il processo, chiamato all’udienza del 12 maggio 2010 veniva rinviato a nuovo ruolo ex art.3 D.L.
n.40/2010 cov. nella 1.n.73/2010 e successivamente posto in decisione all’udienza del 3.12.2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto
che sia adottata una motivazione semplificata.
6.Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del
1972, art. 3 e art. 4, commi 2, nn. 2, e 4. Lamenta che, come già acclarato da questa Corte, il
consorzio aveva natura di soggetto passivo ai fini iva, avendo ad oggetto esclusivo o principale
l’esecizio di attività commerciale.
7. Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto la insufficiente motivazione della sentenza su un
fatto decisivo e controverso per il giudizio, avendo l’Ufficio affermato che il consorzio svolgeva
attività di rilevanza esterna in nome proprio, senza che tale circostanza fosse stata presa in
considerazione dalla CTR, ribadendo quanto già affermato dai giudici di primo grado.
8.11 consorzio, nel controricorso, ha chiesto il rigetto delle censure, preliminarmente evidenziando
l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di mandato da parte dell’Agenzia ricorrente.
9.0ccorre premettere che la dedotta inammissibilità del ricorso per difetto di procura da parte
dell’Avvocatura dello Stato è infondata.
9.1 Ed infatti, nell’ipotesi di rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da parte
dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che l’ente rilasci una specifica procura all’Avvocatura
medesima per i singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma del R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611, art. 45 la disposizione del R.D. cit., art. 1, comma 2, secondo cui gli avvocati

2.La CTR del Lazio, con sentenza n.732139107 depositata il 28.12.2007, ha confermato la decisione

dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza
bisogno di mandato. (Cass. 23020/2005; conf. ex multis, 11227/07;Cass.n.18680/2010)
9.2 Ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe l’esame del secondo motivo.
9.3 Occorre premettere che la censura, ancorchè rechi nella rubrica l’indicazione del vizio sotto il
paradigma dell’art.360 comma 1 n.4 c.p.c., contempla, in effetti, un’ipotesi di violazione di legge e
non una violazione di norma processuale, correlata alla violazione degli artt.3 e 4 del dpr n.633/72,

ipotesi di violazione di norme processuali. Ragion per cui il riferimento al n.4 dell’art.360 comma 1
c.p.c. deve ritenersi frutto di un mero refuso.
9.4 Passando al merito della censura, va evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire
che “In tema di IVA, i consorzi volontari di urbanizzazione, che ai sensi del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, art. 4, comma 2, n. 2 sono ricompresi fra i soggetti che possono effettuare esercizio di
impresa, svolgono un’attività esterna nei confronti dei terzi, che ne connota la qualità di
imprenditore, sicché hanno l’obbligo di istituire una regolare contabilità fiscale – in particolare, con
riferimento alle scritture prescritte dal cit. D.P.R., art. 14, lett. a) e b), – e di emettere fatture relative
ai compensi percepiti dai consorziali; conseguentemente, assumono rilevanza fiscale anche i
contributi versali dai consoci, che si configurano come corrispettivi di specifiche prestazioni di
servizi, come tali rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, art. 3″ (Cass 9224/2008).”-così anche Cass.n.18681/2010;Cass.n.18796/2010-.
9.5 In conclusione, questa Corte ritiene di dare continuità all’indirizzo sopra esposto, non risultando
nuovi argomenti per ipotizzarne una riconsiderazione, sicché non può essere negata la natura
commerciale dell’attività svolto dal Consorzio.
9.6 Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,la sentenza
impugnata che non è uniformata ai principi testè esposti deve essere.
10. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel
merito ex art.384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
Il complessivo svolgersi della vicenda processuale fa ricorrere giustificati motivi per pervenire ad
un’equa compensazione delle spese del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità
vanno poste a carico della controricorrente
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo del Consorzio.
Compensa le spese della fase di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

come è reso palese dalla motivazione e dal quesito di diritto, senza per nulla contenere cenno ad

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N. i.). •
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