Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6709 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7596/2010 proposto da:

AIRTEMP DIVISION DI MARCHESE ANTONINO (OMISSIS) in persona del

titolare e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIMBOLI Salvatore, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PAGI SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA BAINZIZZA 10, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO MORRONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato AUGELLO Giuseppe, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1249/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

20.5.09, depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Salvatore Trimboli che si riporta

ai motivi del ricorso, insistendo per la manifesta fondatezza;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giuseppe Augello che si

riporta ai motivi del controricorso, insistendo per

l’inammissibilità del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23-10-1997 la s.r.l. PAGI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania M. A. quale titolare dell’impresa Airtemp Division e, premesso di aver commissionato in appalto a tale impresa nel maggio 1995 la fornitura e la posa in opera degli impianti di condizionamento e di produzione di acqua calda e di quelli per una piscina relativi ad un immobile in corso di costruzione sito in (OMISSIS), assumeva che, dopo aver inutilmente invitato con nota del 7-3-1996 l’Airtemp Division, in ritardo nelle realizzazione dei lavori, a consegnare l’impianto nel termine di 15 giorni, sulla base di un accertamento tecnico preventivo richiesto dall’esponente era emerso che “la corrispondenza al progetto e all’offerta datata 3-5-1995 non è sempre verificata; alcune norme imperative sugli impianti e sulle regole dell’arte non sono state osservate; le opere eseguite non sono nè complete nè collaudabili”.

Pertanto la società attrice, premesso di aver commesso in appalto ad altra ditta l’esecuzione dei lavori ineseguiti nonchè di quelli non eseguiti a regola d’arte per una spesa complessiva di L. 75.696.000 oltre IVA, conveniva in giudizio dinanzi Tribunale di Catania il M. chiedendo dichiararsi risolto il contratto stipulato tra le parti per grave inadempimento della ditta convenuta e condannarsi il M. alla restituzione delle somme versate in acconto ammontanti a L. 115.080.000 ed al risarcimento dei danni.

Costituendosi in giudizio la s.r.l. Airtemp Division chiedeva il rigetto della domanda attrice e in via riconvenzionale chiedeva la condanna delle controparte al pagamento dei danni conseguenti alla mora del creditore.

Con sentenza del 27-1-2004 il Tribunale di Catania dichiarava la contumacia del M., dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Airtemp Division e condannava il M. alla restituzione della somma di euro 35.142,02 oltre rivalutazione ed interessi.

Proposto gravame da parte del M. cui resisteva la s.r.l. PAGI in liquidazione la Corte di Appello di Catania con sentenza del 16/9/2009, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha revocato la dichiarazione di contumacia del M., ha annullato la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della Airtemp Division ed ha rigettato gli ulteriori motivi di appello.

Avverso tale sentenza la Airtemp Division di M.A. ha proposto un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui la s.r.l. PAGI in liquidazione ha resistito con controricorso.

Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c., del 16- 11-2010 ha concluso per il rigetto del ricorso in Camera di consiglio.

Le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 184 e 184 bis c.p.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver rilevato che correttamente il giudice di primo grado, dopo che il difensore della Società PAGI non era stato presente all’udienza del 28-10-1998 fissata per la trattazione, aveva accolto alla successiva udienza la richiesta del medesimo di una rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c., per aver ritenuto provata la causa non imputabile dedotta dalla parte come ostativa alla sua partecipazione alla precedente udienza sulla base della mancata contestazione sul punto dell’altra parte; la ricorrente, premesso che l’art. 184 c.p.c., come novellato dalla L. n. 353 del 1990, stabilisce il carattere perentorio del termine per la deduzione di mezzi istruttori, e che quindi la mancanza di un comportamento oppositivo della Airtemp Division alla suddetta richiesta di rimessione in termini non esonerava la PAGI dal provare la causa ad essa non imputabile per evitare la decadenza dai mezzi istruttori, rileva la nullità dell’attività istruttoria cui quest’ultima era stata illegittimamente ammessa.

La menzionata relazione ha ritenuto infondata tale censura atteso che, secondo le stesse deduzioni della ricorrente, l’istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c., avanzata dalla PAGI era riconducibile alla sua mancata comparizione all’udienza di trattazione, e dunque a sanare le eventuali decadenze ivi verificatesi, e che invece la stessa PAGI, comparsa alla successiva udienza fissata per deduzioni istruttorie, aveva comunque il diritto di chiedere l’ammissione dei mezzi di prova, diritto invero dal quale essa non era decaduta.

La ricorrente nella memoria depositata rileva che in realtà l’istanza di rimessione ex art. 184 bis c.p.c., riguardava la mancata comparizione della PAGI all’udienza del 28-10-1998 fissata per l’assunzione dei mezzi istruttori e non quindi per la trattazione;

orbene per esaminare la fondatezza o meno di tale asserzione il Collegio dovrebbe esaminare direttamente il fascicolo d’ufficio ed in particolare i verbali di udienza del giudizio di primo grado; tale indagine peraltro è resa impossibile dalla mancata presenza in atti del fascicolo d’ufficio, carenza dovuta al fatto che risulta che la ricorrente non ha chiesto alla cancelleria del giudice di appello la trasmissione alla cancelleria di questa Corte del suddetto fascicolo ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

Per tali considerazioni il motivo in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 246, 247 e 252 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, rileva che la Corte territoriale ha erroneamente rigettato il motivo di appello con cui l’esponente aveva sostenuto che il giudice di primo grado non aveva svolto alcuna valutazione di attendibilità in ordine alle dichiarazioni dei testi indotti dalla controparte F. e C., il primo legale rappresentante ed i secondo direttore dei lavori della PAGI, valutazione che invece avrebbe dovuto essere effettuata con particolare attenzione, considerato l’interesse che essi avevano all’esito del giudizio; sotto ulteriore profilo la Airtemp Division censura la scarsa rilevanza attribuita da giudice di appello alla deposizione del teste indotto dall’esponente ingegner B., che pure aveva dichiarato che la PAGI chiedeva continuamente modifiche al progetto iniziale e che non aveva consentito alla appaltatrice l’ultimazione dei lavori.

La censura è infondata.

La suddetta relazione ha affermato che la sentenza impugnata per un verso ha rilevato che nessun elemento dagli atti era emerso che consentisse di dubitare sull’attendibilità dei testimoni F. e C. e per altro verso ha osservato che la deposizione del teste B. – che aveva dichiarato che una sola modifica era stata richiesta dalla PAGI in corso d’opera, peraltro poi non più realizzata per sua stessa volontà – non si era rivelata idonea a sovvertire la complessive risultanze istruttorie acquisite, ivi compreso l’accertamento tecnico preventivo espletato; si è dunque in presenza di una vantazione sorretta da sufficiente e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede.

In riferimento alle deduzioni svolte dalla ricorrente nella memoria in ordine alla ribadita inattendibilità dei testi F. e C. ed alla rilevanza delle dichiarazioni rese dal teste B. è sufficiente osservare che la valutazione della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e tutte le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454 e 1455 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver confermato la statuizione del primo giudice relativa alla risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento dell’appaltatrice senza aver proceduto alla necessaria valutazione della qualità e della quantità dei lavori eseguiti e dell’incidenza qualitativa delle opere non completate; aggiunge inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, il riferimento dell’appellante alla incongruità del termine di 15 giorni assegnato dalla PAGI per il completamento e la consegna dei lavori non era volto a rilevare l’insussistenza di una regolare diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c,, bensì a sottolineare il comportamento volutamente ostruzionistico della controparte, la cui corretta valutazione nella sua globalità avrebbe condotto ad escludere l’imputazione a carico dell’esponente del presunto inadempimento.

Infine la ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha trascurato di considerare che la mancanza di un termine contrattuale di adempimento impediva la concreta valutazione dell’incompletezza dei lavori e quindi della gravità dell’inadempimento.

La censura è infondata.

Come dedotto nella relazione predetta il giudice di appello, sulla scorta del convincimento in proposito già espresso dal Tribunale, premesso che il contratto stipulato tra le parti non prevedeva un termine per l’ultimazione dei lavori, ha evidenziato che sulla base dell’oggetto del contratto stesso (ovvero messa in opera di impianti di climatizzazione), dell’epoca di inizio dei lavori (giugno 1995), dei continui solleciti nelle more effettuati dalla PAGI fino all’atto di messa in mora (giugno 1996), fosse decorso un termine congruo per concludere che la mancata consegna dei lavori (peraltro non ancora completati) configurasse un inadempimento contrattuale; inoltre ha valutato altresì la ricorrenza della gravità di tale inadempimento, emergente sia dall’accertamento tecnico preventivo (le cui analitiche risultanze riportate nella sentenza appellata non erano state contestate) sia dalla CTU (nei confronti della quale l’appellante aveva svolto solo contestazioni generiche).

E’ quindi agevole rilevare, alla luce di tali statuizioni non oggetto di censure specifiche, che la Corte territoriale ha puntualmente indicato le fonti del proprio convincimento, ponendo in essere un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede.

Rilevato poi che in proposito la memoria depositata dalla ricorrente non presenta spunti significativi in ordine alle considerazioni svolte nella relazione sopra richiamata, è opportuno aggiungere che, in tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, ma ciò non gli impone l’obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c., e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c.; infatti in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, secondo la valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivata (Cass. 6-7-2009 n. 15796; Cass. 11-9-2010 n. 19414), come appunto nella fattispecie.

Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c., rileva che la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello proposto dall’esponente, avrebbe dovuto riformare la decisione di primo grado e quindi condannare la controparte anche al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio.

La censura è infondata, considerato che essa è stata prospettata soltanto come conseguenza di un accoglimento dei motivi di appello, invece disattesi dalla Corte territoriale.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2800,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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