Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6709 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 10/03/2021), n.6709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. r.g. 21257/2015 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del cur. fall. p.t., rappr. e

dif. dall’avv. Giuseppe Augello,

giuseppe.auciello.pec.ordineavvocaticatania.it, elett. dom. presso

lo studio dell’avv. Marco Mattei, in Roma, via Orazio n. 31;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. in persona del L.R.p.t;

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANIA;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA, n.

1291/2015, pubblicata in data 23 luglio 2015, in R.G. 428/2015.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza 9 marzo 2015, il Tribunale di Catania pronunciava, su richiesta del P.M., il fallimento della società (OMISSIS) s.r.l., previa declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato preventivo; con sentenza n. 1291/2015, in accoglimento del reclamo inoltrato dalla società debitrice, la Corte d’appello di Catania revocava la predetta duplice declaratoria, rimettendo gli atti al primo giudice per la prosecuzione della procedura di concordato;

2. secondo la premessa della corte, il tribunale aveva ritenuto che: (i) la previsione, contenuta nella proposta, del pagamento del 3,72 % del debito chirografario, fosse indicativa della inidoneità ad assicurare il soddisfacimento pur minimale dei creditori, contraria dunque alla causa del concordato; (ii) la domanda di concordato si fondava quasi integralmente sul valore di realizzo di un immobile di proprietà, indebitamente sovrastimato rispetto al suo valore contabile, causa di inammissibilità della medesima domanda, in ragione di appostazione contabile già inferiore, gravami (un’ipoteca e un pignoramento), perdurante morosità del locatario, assenza di acquirenti definiti, preliminare oggetto di risoluzione;

3. esaminando il reclamo, per la corte: (i) il sindacato del tribunale non poteva avere ad oggetto la percentuale di soddisfacimento dei creditori indicata nella proposta; (ii) la relativa valutazione si era risolta in un sindacato sulla fattibilità economica della proposta, precluso dall’attuale sistema normativo, essendo invero il giudizio limitato alla fattibilità giuridica del piano, potendosi estendere al profilo della fattibilità economica soltanto per quanto attiene alla manifesta inidoneità

raggiungere gli obiettivi prefissati ed essendo invece ogni valutazione di prospettiva rimessa ai soli creditori;

4. avverso la predetta sentenza il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, infine depositando memoria ex art. 378 c.p.c.; (i) con il primo, si deduce la violazione della L.Fall., artt. 160-162, nonchè il difetto di motivazione ovvero la sua apparenza, con riguardo all’applicazione dei principi di diritto espressi da Cass., sez. un., n. 1521/2013, ed altresì l’omessa pronuncia in ordine a fatti decisivi per il giudizio, avendo la corte travisato la nozione di irrealizzabilità del piano, confondendola con un inammissibile giudizio riservato ai creditori, equivocando nella valutazione – data dal tribunale – circa la percentuale di soddisfacimento dei creditori (irrisoria) confliggente con la causa concreta del concordato, alla cui disamina il giudice sarebbe invece tenuto ed inoltre omettendo di dare conto di altri limiti di fattibilità del piano, sotto il profilo di tempi, valori di realizzo e percentuali di sicuro (ancorchè minimo) soddisfacimento dei creditori, secondo le contestazioni mosse al debitore e prive di risposta nell’istruttoria espletata in primo grado; (ii) con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione all’art. 112 c.p.c., poichè la corte non avrebbe espressamente esaminato gli indici fattuali deficitari economici e temporali del piano e la correlata sua decettività (al pari dell’attestazione), che il tribunale aveva posto alla base della valutazione di irrealizzabilità e della conseguente declaratoria di inammissibilità, sotto il profilo del difetto d’informazione rilevato dal primo giudice, non censurato in reclamo e su cui la sentenza non si è pronunciata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. il secondo motivo, da trattare in via pregiudiziale per la sua assorbenza, è fondato, conseguendone la non necessità di esame del primo;

2. nel vagliare l’ammissibilità della proposta, il tribunale aveva rilevato che: (i) la domanda di concordato era fondata quasi integralmente sul valore di realizzo di un immobile la cui valutazione, in sede di stima, era stata determinata in Euro 1.112.000,00, a fronte di un valore contabile pari ed Euro 734.780,73; (ii) il valore stimato non risultava giustificato “se non su perizia di stima recepita dall’attestatore senza alcuna autonoma valutazione”; (iii) la sopravvalutazione del bene rispetto al suo valore contabile, giustificata dalla proponente in virtù della rendita annua prodotta dal bene, pari ad Euro 87.000,00 a titolo di canone di locazione, non era coerente con gli altri dati pure emergenti dalla proposta, da cui risultava il risalente inadempimento della conduttrice, protrattosi per oltre trenta mesi; (iv) la rendita era conseguentemente meramente potenziale, non giustificandosi la sovrastima del bene rispetto al valore contabile; (v) da ciò – unitamente alla considerazione di ulteriori indici, quali la stessa non certa apprezzabilità dell’ingente credito da canoni pregressi verso la conduttrice e quale attivo concordatario (per 220 mila Euro), i dubbi sulla solvibilità degli altri debitori (non tracciati), il contenzioso con la locataria, tali da far dubitare della idoneità del piano a rispettare i previsti tempi di realizzo – derivava anche l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo;

3. su questa seconda parte della pronuncia di prime cure, riportata dalla curatela reclamata, insieme ai limiti di allegazione e agli omessi chiarimenti offerti al tribunale a fronte di specifiche contestazioni elevate alla società debitrice, convocata appositamente sulle criticità del piano, la corte d’appello nulla espone, così evitando l’esercizio di un sindacato sulla fattibilità anche secondo una valutazione alternativa a quella del primo giudice e tale da sostituirsi motivatamente ad essa; si tratta di un’omissione di chiarimenti assunta dal primo giudice a ratio decidendi alla base dei limiti di chiarezza e completezza informativa della proposta, profilo del tutto trascurato in sentenza;

4. è proprio in questo ambito, invero, che la sentenza impugnata non ha dato conto di coerenza con il pur richiamato indirizzo delle Sezioni Unite (n. 1521/2013) sulla distinzione tra sindacato sulla fattibilità giuridica e sulla fattibilità economica, omettendo di argomentare in termini esaustivi su come lo scrutinio della misura di soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori (non rilevante in sè) era stato agganciato agli altri fattori di irreparabile pregiudizio – secondo i riscontri del tribunale – circa la realizzabilità del piano in concreto;

5. è vero infatti, come chiarito in prosieguo (così Cass. n. 3863/2019), che non rientra nell’ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l’aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo, nel senso della convenienza della stessa, specie in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni integralmente riservate ai creditori e nemmeno è possibile individuare (secondo la disciplina applicabile ratione temporis) una percentuale fissa predeterminata al di sotto della quale la proposta concordataria sia fuori dai limiti normativi dell’istituto; tuttavia, appare doveroso ribadire che il controllo del giudice di merito (includendo in esso, ai sensi di Cass. 1169/2017, anche il giudice del reclamo stante la natura devolutiva piena del mezzo, punto non attinto da censure) si esercita compiutamente sulla attuabilità del piano di concordato, per come in concreto articolato e secondo la teorica del “caso per caso” fissata dalle stesse cit. Sez. Un. del 2013, dovendo giungere a dichiarare l’inammissibilità della domanda, ove del primo sia esclusa la idoneità a realizzare effettivamente la causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito con la singola proposta, inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e, dall’altro, all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori (oltre alla cit. Cass., sez. un. 1521/2013, poi anche Cass. n. 13083/2013 e n. 11014/2013);

6. su queste premesse la giurisprudenza successiva ha ammesso il controllo del giudice sulla realizzabilità nei fatti del concordato, ancorchè nei limiti della verifica della sussistenza di una assoluta, manifesta, inettitudine del piano presentato a conseguire gli obiettivi prefissati, fermo restando il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto (cfr. Cass. n. 11497/2014 e n. 11423/2014; cfr. altresì Cass. n. 24970/2013); così, più recentemente, questa Corte ha precisato che la proposta concordataria deve ritenersi sempre sindacabile, ove risulti totalmente implausibile, restando riservata ai creditori la valutazione della convenienza di una proposta plausibile, rispetto all’alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 9061/2017, nonchè Cass. n. 4915/2017, Cass. 5825/2018, Cass. 23315/2018, Cass. 7158/2020, Cass. 10886/2020, Cass. 29770/2020);

il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo, assorbito il primo, con cassazione e rinvio alla corte d’appello, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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