Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6709 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 10/03/2020), n.6709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22898-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REEFER TERMINAL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO STUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2014 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 07/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Refer Terminal è concessionaria di aree demaniali operative e banchine nel porto di Savona ove insiste anche un capannanone destinato ad attività di deposito di cellulosa (merce in transito). La società ha ricevuto avviso di classamento del capannone nella categoria D/8 e lo ha impugnato deducendo che detto capannone in quanto destinato al ricovero ed alla custodia della merce in transito avrebbe dovuto essere classato nella categoria E/1 (esente ICI). La CTP rigetta il ricorso; la contribuente propone appello e la CTR della Liguria lo accoglie ritenendo che il capannone non abbia autonomia funzionale e reddituale perchè collocato all’interno dell’area portuale e quindi non utilizzabile se non per deposito merci destinate al trasporto.

2.- Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso. Il P.G. con memoria del 23.10.2019 si è espresso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D.L n. 652 del 1939, artt. 5 e 10; nonchè del D.M. finanze, art. 2, comma 1, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40. Deduce che il capannone costituisce una unità immobiliare autonoma rispetto alla stazione marittima e il collegamento è dato solo dall’attività ivi esercitata; che non è l’utilizzazione dell’immobile ma la struttura dello stesso a determinare il classamento in una o altra categoria catastale. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, e dell’art. 14 disp. prel c.c.. L’Agenzia deduce che l’art. 2, in questione consente lo stralcio dalle unità immobiliari originarie di quelle porzioni che presentino una loro autonomia funzionale e reddituale e quindi anche di quei locali che, come nella specie, non sono strettamente destinati al trasporto. Ricorda inoltre che le disposizioni agevolative non si possono interpretare analogicamente e quindi non si possono includere nelle categorie catastali esenti, tassativamente indicate, beni che hanno caratteristiche, analoghe o assimilabili a quelle previste per gli immobili esenti.

4. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati per quanto appresso si dirà.

E’ pacifico tra le parti che la destinazione dell’immobile della cui classificazione si controverte è quella di ricovero e di custodia di materiale destinato all’imbarco e allo sbarco e che esso (immobile) è allocato all’interno dell’area portuale.

Il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 1), così dispone: “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industria/e, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Nella costante interpretazione di questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, si afferma “in tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 n. 2006, art. 2, comma 40, conv. dalla L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico -funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità” (Cass. n. 10674/ 2019). Ciò in quanto l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento (Cass. 23067/2019). Sulla scorta di queste considerazioni, questa Corte ha costantemente ritenuto che i locali magazzini utilizzati dalle società imprenditrici “terminaliste”, concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci non possono essere classificati nella categoria E.

5. Si deve peraltro escludere, per il carattere innovativo che deve essere ad esse riconosciuto, l’applicabilità nella fattispecie delle disposizioni di cui alla L. n. 205 del 2017, art. 1, commi 578 e 579, che riconoscono a decorrere dal 1 gennaio 2020 la possibilità di ottenere, a seguito di specifica istruttoria, la classificazione in E/1 dei depositi allocati in area portuale e strettamente funzionali alle operazioni e servizi portuali di cui alla L. n. 84 del 1994, art. 16.

5. Il ricorso è pertanto da accogliere con la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente.

In ragione del progressivo consolidamento dalla giurisprudenza le spese dei gradi di merito si compensano. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente.

Compensa le spese del doppio grado di merito e condanna la società contro ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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