Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6709 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 11/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22924/2016 R.G. proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’Avv. EMILIO PERUGINI

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. SILVIA

CIRIELLO in Roma, Viale dei Parioli 63;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli

avv.ti ANTONIO MENNITTO, CATERINA COSTANTINI, con domicilio eletto

presso lo studio SANDULLI-LONARDO in Roma, viale xx Settembre 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2984/2016 della Corte d’Appello di Napoli,

depositata il 20.4.2016, N. R.G. 5828/2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11.11.2021

dal Consigliere Dott. Roberto Belle.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.G. ha agito davanti al Tribunale di Benevento al fine di sentir riconoscere, nei confronti della locale Asl e sul presupposto di essere titolare del Modulo Funzionale “Ecocardiografia”, il diritto ad ottenere, per il periodo 2007/2010, gli aumenti previsti, per l’area della dirigenza sanitaria, dal c.c.n.l. 2006/2007, art. 20, e dal c.c.n.l. 2008/2009, art. 5, rispetto alla retribuzione di posizione minima contrattuale spettanti ai titolari di struttura semplice o ex modulo funzionale, eventualmente ai sensi dell’art. 36 Cost., o in via ancor più gradata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.;

la domanda principale, già accolta in primo grado, è stata poi respinta, in riforma della pronuncia del Tribunale, dalla Corte territoriale;

il M. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria e cui ha opposto difese con controricorso la Asl.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per non avere la Corte territoriale accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione dispiegati in quella sede;

il motivo va disatteso;

si deve intanto tenere conto che il giudizio di appello ha tuttora la “natura di “revisio prioris instantiae”” e “mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, sicché per la sua validità è sufficiente “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199); nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che l’atto di appello “ripercorre criticamente lo svolgimento motivazionale della sentenza evidenziandone l’erroneità in punto di interpretazione della normativa anche contrattuale collettiva applicata al rapporto de quo” e “ciò… anche ripetendo le prospettazioni sostenute in primo grado”, il che individua un’impostazione del gravame del tutto in linea con i contenuti essenziali di esso quale richiesti dal citato massimo orientamento nomofilattico;

il motivo di ricorso per cassazione assume che il ricorso in appello contenesse “il mero richiamo” alle difese di primo grado e – il che tra l’altro non è la stessa cosa – “una mera pedissequa riproposizione” di esse, senza però riprodurre alcun passaggio dell’atto di gravame e dunque senza proporre concreti elementi di smentita delle diverse valutazioni svolte dalla Corte di merito;

il profilo di doglianza non consente dunque di percepire, dal tenore della denuncia, profili tangibili della sua fondatezza;

si tratta dunque di motivo generico che si pone in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1 (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);

con il secondo motivo di ricorso è dedotta la errata valutazione degli atti provenienti da enti pubblici acquisiti al processo; travisamento dei fatti e vizio di motivazione relativo agli stessi; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa e insufficiente motivazione, in contrasto con l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli artt. 1352, 1363, 1365, 1366 e 1369 c.c., nell’interpretazione del CCNL 22 luglio 2000, art. 27, area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.;

la Corte d’Appello ha argomentato nel merito, segnalando come fatto costitutivo del diritto al trattamento retributivo rivendicato fosse la preposizione ad una struttura ospedaliera qualificabile come struttura semplice o ex modulo funzionale, in quanto aumenti diversi erano previsti per chi fosse invece preposto a struttura complessa o fosse munito di incarico ai sensi del c.c.n.l. 8 giugno 2000, art. 27, lett. c);

in proposito la Corte di merito riteneva insufficiente il richiamo terminologico alla “funzione dell’ecocardiografia (modulo funzionale)” in quanto tra l’altro, in uno dei documenti prodotti si affermava che tale modulo era corrispondente all’incarico professionale di cui al citato art. 27, posizione rispetto alla quale non vi era dubbio che il ricorrente avesse ricevuto le maggiorazioni retributive per essa previste, mancando pertanto la spiegazione di quali concreti elementi dell’attività svolta potessero integrare gli estremi della preposizione a struttura semplice, non essendo a tal fine sufficiente la “parziale coincidenza terminologica tra modulo funzionale ex art. 384 del 1990” e la denominazione dell’incarico come riguardante il “modulo funzionale di ecocardiografia”;

a tale riguardo, come già affermato da questa Corte (Cass. 25 settembre 2018, n. 22734 e Cass. 24 ottobre 2019, n. 27346, quest’ultima riguardante proprio l’odierno ricorrente per il periodo 2001/2006 ed il diverso c.c.n.l. 2002-2003) “va premesso che il CCNL 8 giugno 2000, art. 27, stabiliva che, anteriormente alla adozione dell’atto aziendale, gli incarichi di direzione di struttura semplice corrispondessero a quelli previsti dal CCNL 5 dicembre 1996, art. 56, comma 1, fascia b), e gli incarichi di natura professionale a quelli previsti dal medesimo CCNL, art. 57, fasce a) e b). Il richiamato CCNL (Contratto collettivo per il quadriennio 1994-1997), nel prevedere per la prima volta gli incarichi di direzione di struttura (complessa e semplice), indicava a titolo esemplificativo: – all’art. 56, comma 1, fascia b), tra gli incarichi di direzione di struttura semplice “i settori o moduli di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 116, con particolare riguardo a quelli che hanno valenza dipartimentale”; – all’art. 57, fascia a), tra gli incarichi non comportanti direzione di struttura “i settori o moduli previsti dal D.P.R. n. 384 del 1990, art. 116, cui siano correlate le attività del comma 2 – (studio e ricerca, ispettive o di verifica e controllo, attività di natura professionale: nrd) – ma non le attività di direzione di struttura”, sicché “l’ex-modulo funzionale poteva corrispondere tanto ad un incarico di direzione di struttura semplice, che ad un incarico professionale non comportante direzione di struttura, come affermato dalla Corte d’Appello nel vagliare l’espressione utilizzata nel contratto individuale di lavoro, e dal certificato di servizio del 10 marzo 2007, riportato nella sentenza impugnata, risultava che il modulo di ecocardiografia attribuito al lavoratore era tra quelli che non comportavano direzione di struttura”; ragionamento non diverso vale per il c.c.n.l. 2006/2007, il cui art. 20, ricalca, a parte i diversi valori economici, le previsioni del precedente c.c.n.l., art. 37, così come è per il c.c.n.l. 2008/2009, art. 5, qui rilevanti;

il ragionamento della Corte di merito si pone del tutto in linea con tali indirizzi nomofilattici e l’insistenza del ricorrente, ancora in memoria, sulla corrispondenza necessaria dell’ex modulo funzionale di ecocardiografia con una struttura semplice, e non con un incarico professionale, come indicato nel documento valorizzato dalla Corte territoriale, oltre a non confrontarsi sotto il profilo giuridico in alcun modo con il precedente di questa S.C. riguardante la medesima persona ed analoga vicenda giuridica, è infondata;

le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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