Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6708 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. I, 19/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 19/03/2010), n.6708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A.M. ((OMISSIS)), domiciliata in Roma, vìa

Confalonieri 5, presso l’avv. Manzi, rappresentata e difesa

dall’avv. ZENATTO M., come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca lombarda e piemontese s.p.a., domiciliata in Roma, via Aquileia

12, presso l’avv. MORSILLO A., che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. P. Anelli, come da mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 767/2005 della Corte d’appello di Brescia,

depositata il 30 agosto 2005 Sentita la relazione svolta dal

Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Pignatelli delegato per la ricorrente, avv.

Morsillo per la resistente Udite le conclusioni del P.M., Dott.

RUSSO Rosario, che ha chiesto la cassazione con rinvio della

sentenza impugnata.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da M.A.M. nei confronti della Banca lombarda e piemontese s.p.a., già Credito Agricolo Bresciano, per il risarcimento dei danni, pari a L. 623.000.000, derivatile dalla perdita della somma di L. 473.500.000 affidata a F.L., promotrice finanziaria della banca.

Hanno ritenuto i giudici del merito che, nei rapporti con M.A.M., F.L. aveva agito sia quale promotrice finanziaria del Credito Agricolo Bresciano sia come incaricata della FALIPRA s.r.l. e della società Mercury, che operavano tramite la Banca Antoniana Veneta e rimettevano alla investitrice regolari rendiconti periodici, ben distinti da quelli relativi al rapporto con il Credito Agricolo Bresciano. Sicchè, ammesso pure che il denaro affidato alla FALIPRA s.r.l. sia andato effettivamente perduto in seguito al fallimento della società, la Banca lombarda e piemontese s.p.a. non può essere chiamata a rispondere di questo danno, perchè, nonostante l’utilizzazione di moduli intestati alla banca per le ricevute rilasciate da F.L., M.A.M. era perfettamente consapevole della distinzione tra i due canali di investimento e non era legittimata a far valere la violazione del dovere di esclusiva da parte del promotore finanziario, trattandosi di regole poste solo nell’interesse della banca mandante. Non vi fu infatti rapporto di necessaria occasionalità tra il ruolo di promotrice finanziaria svolto da F.L. per conto del Credito Agricolo Bresciano e i rapporti autonomamente istaurati e intrattenuti da M.A.M. con le società FALIPRA s.r.l. e Mercury, sia pure tramite la stessa F.L., che le gestiva insieme al marito.

Contro la sentenza d’appello ricorre ora per cassazione M.A.M. e propone otto motivi di ricorso, cui resiste con controricorso la Banca lombarda e piemontese s.p.a., che ha depositato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo vizio di motivazione della decisione impugnata, si duole che i giudici del merito abbiano ritenuto inesistente la prova che taluni assegni emessi da terzi fossero stati da lei consegnati, senza girarli, a F.L. perchè li investisse quale promotrice finanziaria della Banca lombarda e piemontese s.p.a., e non abbiano considerato le ricevute per importo corrispondente sottoscritte dalla stessa F. su carta intestata della banca.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamenta che i giudici del merito, pur ritenendo accertato che talune somme fossero state consegnate a F.L., abbiano escluso, in violazione sia dell’art. 112 c.p.c., sia dell’art. 2697 c.c., che ne risulti provata la riconducibilità, peraltro mai contestata, al mandato a investire conferito il (OMISSIS) alla promotrice finanziaria, che di quelle somme si era appropriata.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17, comma 1, art. 18, comma 5, art. 23, commi 2 e 3, vigente all’epoca dei fatti, e della D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, art. 23, comma 6, art. 31, commi 2 e 3, vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene di avere sempre dedotto che F.L. le aveva assicurato che anche le società Mercury e FALIPRA s.r.l. erano riconducibili al Credito Agricolo Bresciano, per il quale la promotrice dichiarava di operare in ogni occasione, tanto da rilasciare ricevute su carta intestata della banca.

Solo in seguito aveva scoperto che la promotrice aveva violato l’obbligo di esclusiva che per legge le incombeva. Ma ì giudici del merito hanno erroneamente escluso la sua legittimazione a far valere tale violazione della legge, sostenendo che avrebbe potuto dedurla solo la banca mandante, nel cui interesse è posto il divieto di assumere plurimi mandati di promozione finanziaria. Deve invece ritenersi che la violazione dell’obbligo di esclusiva da parte del mandatario può comportare una responsabilità anche del mandante, ove non provi di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno per l’investitore. Infatti le imprese di investimento mobiliare rispondono di ogni danno derivante dalla violazione di regole convenzionali o legali attinenti al rapporto con 1 proprì promotori. E non è rilevante se F.L. sia responsabile del fallimento della FALIPRA s.r.l., ma che la promotrice abbia venduto titoli viziati. Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine all’affermata mancanza di prova che l’induzione a intrattenere rapporti con le società Mercuri e FALIPRA s.r.l. sia connessa alla spendita del nome del Credito Agricolo Bresciano. Lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di considerare talune testimonianze acquisite all’udienza del 7 gennaio 2001, dalle quali risulta l’importanza del ruolo di F.L. all’interno del Credito Agricolo Bresciano.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17, art. 18, comma 5, art. 23, commi 2 e 3, e del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21, 23 e 31, vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine all’efficacia probatoria delle ricevute rilasciate da F.L. su carta intestata del Credito Agricolo Bresciano, con indicazione del conto corrente della investitrice. Lamenta che i giudici del merito si siano limitati a rilevare la mancanza di stampigliature informatiche della banca, senza considerare il ruolo che nella banca svolgeva F.L.. Nè l’intestazione di taluni investimenti alla Mercuri o FALIPRA s.r.l. vale a escludere la responsabilità del Credito Agricolo Bresciano, perchè gli obblighi legali di informazione imponevano di precisare espressamente che quei rapporti non erano riconducibili alla banca.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prova del danno lamentato. Lamenta che i giudici del merito abbiano escluso l’ipotizzabilità di un danno dovuto al solo fallimento della FALIPRA s.r.l., quando la stessa banca convenuta aveva riconosciuto di essere l’unico soggetto solvibile.

Con il settimo motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17, art. 18, comma 5, art. 23, commi 2 e 3, e del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21, 23 e 31, art. 2697 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine alla prova della responsabilità solidale della banca per il fatto del suo promotore.

Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, ai fini della responsabilità dell’impresa preponente è sufficiente un rapporto di necessaria occasionante tra le incombenze affidate al promotore e il suo comportamento dannoso, nel senso che il comportamento illecito sia stato reso possibile dalle incombenze demandate al promotore. E aggiunge che per legge incombe sui soggetti abilitati l’onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta. Sicchè, per escludere la propria responsabilità, la banca avrebbe dovuto provare l’esistenza di un accordo specifico tra promotore e cliente per la vendita di titoli diversi dai suoi.

Con l’ottavo motivo infine la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, per l’incomprensibilità di un capo della motivazione e per omessa pronuncia su una richiesta istruttoria formulata nelle conclusioni di secondo grado.

2. Il ricorso è fondato.

Quando viene in discussione la responsabilità di un intermediario finanziario, che abbia operato per il tramite di un promotore, si pone l’esigenza di due accertamenti distinti:

a) occorre prima accertare se il promotore abbia commesso un illecito dannoso per il risparmiatore;

b) occorre poi verificare se la responsabilità del promotore si estenda all’intermediario per il quale egli ha operato.

2.1 – Quanto al primo accertamento, come questa corte ha già avuto modo di chiarire, “in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorchè risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall’investitore, va accertato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonchè, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e prima ancora dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonchè dalla normativa secondaria, risultando, quindi, cosi disciplinato, il riparto dell’onere della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, nonchè fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta” (Cass., sez. 1^, 17 febbraio 2009, n. 3773, m. 606918).

Nel caso in esame M.A.M. ha dedotto di avere perduto il capitale affidato a F.L., che, pur avendo operato quale promotore finanziario del Credito Agricolo Bresciano, non è stata più in grado di rendere conto del denaro ricevuto, perchè è fallita, come è fallita la società FALIPRA s.r.l., nelle, quale parte dei fondi ricevuti erano stati investiti.

I giudici del merito hanno affermato che non vi sarebbe prova del danno, perchè M.A.M. potrebbe insinuarsi nel fallimento della FALIPRA s.r.l. e non risulta accertato in quale percentuale potrebbe essere soddisfatta del suo credito. Ma M.A.M. lamenta un’appropriazione indebita del suo denaro, che è stato impiegato da F.L. nelle società gestite con il marito, anzichè in titoli gestiti dal Credito Agricolo Bresciano. E questo danno non è nè controverso nè controvertibile nella sua esistenza, sebbene sia incerto nella sua effettiva entità.

D’altro canto gli stessi giudici del merito riconoscono che F.L. ha violato quantomeno il divieto di operare per plurimi intermediari finanziari; anche se escludono che di tanto possa dolersi un soggetto diverso dal suo mandante. Ma nella prospettiva dell’attrice M.A.M. è proprio la violazione di quel divieto che ha consentito a F.L. di appropriarsi del denaro della sua cliente.

In realtà la stessa destinazione degli investimenti alla FALIPRA s.r.l., anzichè al Credito Agricolo Bresciano, costituì appropriazione, ove effettivamente non consentita dall’investitrice. Ma quand’anche si ritenesse che M.A.M. era consapevole della diversificazione degli investimenti, dovrebbe egualmente concludersi che il suo capitale è andato, almeno in parte, perduto, in ragione della violazione dei doveri di correttezza cui la promotrice finanziaria era tenuta.

Non v’è dubbio dunque che, contrariamente a quanto ì giudici del merito sostengono, la responsabilità di F.L. risulta ben riconoscibile sulla base della stessa motivazione della sentenza impugnata, che pure ha omesso di accertarla.

2.2 – Ciò posto, occorre stabilire se la responsabilità della promotrice F.L. possa estendersi al Credito Agricolo Bresciano, suo mandante. Già con la L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4, poi sostituito dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23, e quindi dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, si è posta a carico dell’intermediario finanziario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche quando tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Sicchè neppure la natura penale dell’illecito commesso dal promotore esclude la responsabilità dell’intermediario finanziario, quando vi sia un rapporto di necessaria occasionante tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli (Cass., sez. 1^, 13 dicembre 2007, n. 26172, m. 601217, Cass., sez. 3^, 22 ottobre 2004, n. 20588, m. 577787).

Nel caso in esame i giudici del merito hanno escluso che questo rapporto di necessaria occasionante sussista, perchè hanno ritenuto che M.A.M. fosse perfettamente consapevole che gli investimenti destinati alla FALIPRA s.r.l. erano estranei all’attività del Credito Agricolo Bresciano.

Sennonchè questa motivazione, per quanto opinabile possa essere in fatto, è certamente errata in diritto.

Infatti l’eventuale consapevolezza di M.A.M. non varrebbe a escludere il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto illecito certamente commesso da F.L. e l’esercizio delle mansioni affidatele dal Credito Agricolo Bresciano, posto che fu solo il suo ruolo di promotrice finanziaria della banca a renderle possibile il rapporto con l’investitrice.

La consapevolezza di M.A.M. potrebbe tuttavia escludere la rilevanza di quella “necessaria occasionalità”.

Ma la responsabilità dell’intermediario finanziario non potrebbe comunque essere esclusa da un’ingenuità dell’investitore ingannato dal promotore, perchè la finalità di tutela del risparmiatore, ispiratrice di queste norme, risulterebbe vanificata, se si accollasse al risparmiatore stesso la responsabilità per la loro violazione da parte dei promotori finanziari.

Sicchè l’esigenza della tutela va preservata con riferimento a un ambito di prevedibile tipicità dei rapporti tra promotore e risparmiatore; mentre va certamente esclusa se tali rapporti presentino connotati di anomalia, quando non di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Ma incombe all’intermediario finanziario provare tale anomalia di rapporti, per escludere la propria responsabilità solidale con il promotore.

In particolare, come s’è detto, incombe all’investitore l’onere di provare l’illiceità della condotta del promotore; incombe all’intermediario l’onere di provare che tale illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall’investitore.

Come l’illiceità penale della condotta del promotore non vale a escludere la responsabilità della banca, così l’atteggiamento dell’investitore rileva solo se risulti di connivenza con il promotore in danno dell’istituto di credito, non essendo sufficiente la mera consapevolezza di una pur riconoscibile violazione di regole comportamentali. Ed è su questo accertamento di fatto che la sentenza impugnata risulta erroneamente motivata, quando afferma che è certamente provata la piena consapevolezza del duplice ruolo svolto da F.L., cui s’era affidata per conoscenze familiari, indipendentemente dal suo rapporto con il Credito Agricolo Bresciano.

Sicchè è certo che il comportamento di F.L. fu illecito; è certo che ella agì in connessione con il suo ruolo di promotrice del Credito Agricolo Bresciano; non è sufficiente che, come sostengono i giudici del merito, M.A.M. fosse consapevole della violazione dei doveri che alla promotrice incombevano, se non si dimostri una sua collusione in danno dell’istituto di credito.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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