Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6708 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.A., rappr. e dif. dall’avv. Stefano Cavalcanti,

stefanocavalcanti.pec.giuffre.it, elett. dom. presso lo studio in

Cosenza, via Martorelli n. 36, come da procura allegata in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

EUROCAPITAL S.P.A., (GIA FINANZIARIA M3 S.P.A.), in persona del

legale r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Salvatore Barilla,

salvatore.barilla.avvocatirc.legalmail.it, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Paola Grascia, in Roma, via Goito n. 42, come da

procura allegata in calce all’atto;

– controricorrente –

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Cosenza 21.1.2015, in R.G.

3286/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Ferro Massimo, alla camera di consiglio del 13.1.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. P.A. impugna il decreto Trib. Cosenza 21.1.2015, in R.G. 3286/2014 che, rigettandone l’opposizione svolta L.Fall., , ex art. 98 avverso il decreto del giudice delegato del FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. che aveva ammesso al passivo il credito di FINANZIARIA M3 s.p.a. (ora EUROCAPITAL s.p.a.), ha negato che il pagamento solo parziale e postfallimentare di detto credito ad opera di un ulteriore terzo (Net Insurance s.p.a.) giustificasse la predetta impugnazione;

2. il tribunale ha ritenuto che: a) le somme già ammesse al passivo in favore di Eurocapital, cessionaria del quinto stipendiale di P., ammontavano ad Euro 29.241.74, per come computate alla data del fallimento di (OMISSIS) s.p.a.; b) Net Insurance s.p.a., dopo il fallimento, aveva effettuato pagamenti per Euro 24.835,39 e la quietanza rilasciata da tale solvens, diretta a soggetto estraneo al finanziamento e comunque inerente al più limitato rapporto assicurativo, non assumeva valore confessorio dell’estinzione dell’intero debito; c) in ogni caso, operava nella specie il principio per cui il creditore, insinuato al passivo del coobbligato per il credito effettivo, continuava a concorrere per l’importo ammesso ancorchè destinatario nel frattempo di pagamenti parziali da altri coobbligati; d) anche la cessione del credito retributivo, effettuata tra il ricorrente e la società fallita e a favore del terzo creditore ammesso, replicava lo schema della cessione di credito ex art. 1260 c.c., “assumendo la delegazione di pagamento pure contrattualmente prevista mera modalità di adempimento dell’obbligazione”; d) difettando perciò il pagamento di alcune rate scadute prima del fallimento, l’invocato pagamento parziale non costitutiva titolo per impugnare l’ammissione di Eurocapital disposta per l’intero, rinviandosi ogni altra statuizione al riparto e il regresso al pagamento finale;

3. il ricorso è su tre motivi, cui resiste il creditore Eurocapital con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorrente ha premesso che, in forza della propria qualità di ex dipendente della (OMISSIS) (fallita), si era insinuato al passivo, vantando sia crediti retributivi che TFR e che analoga domanda era stata svolta dalla citata cessionaria del credito Eurocapital, nonostante questa fosse stata indennizzata da Net Insurance, contestandosi l’ammissione avvenuta per Euro 18.256,43 o quanto meno il diritto pieno sulla somma, dovuta dalla fallita al ricorrente, anzichè nella misura di un quinto;

2. con il primo motivo si invoca dunque la violazione della L.Fall., artt. 61-62, avendo erroneamente il tribunale trascurato che il pagamento con surrogazione era stato eseguito non da un condebitore solidale della fallita, ma da un terzo (Net Insurance), non legato alla fallita da alcun rapporto;

3. con il secondo motivo, quale vizio di motivazione, si adduce la omessa considerazione che, per via delle polizze assicurative (stipulate dal ricorrente per indennizzare la finanziatrice dal rischio di mancato incasso degli stipendi in virtù di eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, rischio in effetti accaduto), la creditrice era stata pagata in larga parte, sia pur dopo il fallimento del debitore ceduto e pur tuttavia nessun pagamento poteva imputarsi ad un coobbligato solidale in bonis del fallito medesimo;

4. con il terzo motivo si deduce, oltre che come vizio di motivazione, la violazione del dovere di decidere nella “corrispondenza tra chiesto e pronunciato” non avendo il decreto emesso alcuna decisione sulla domanda subordinata del ricorrente, volta a limitare l’ammissione al passivo di Eurocapital alla sola misura di un quinto di quanto dovuto dal fallimento all’istante;

5. i primi due motivi vanno trattati in via congiunta, perchè connessi e sono fondati, con assorbimento del terzo; il principio dell’irrilevanza, per la posizione concorsuale del creditore ammesso, dei pagamenti parziali postfallimentari effettuati in suo favore dal coobbligato in bonis del fallito, è in sè esatto ma applicato, nella vicenda, ad una fattispecie in cui non si coglie alcun accertamento di tale rapporto, che ne costituisce la premessa storica, onde evitare – come invece avvenuto – la falsa applicazione della norma di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente, perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro (Cass. 27686/2018);

6. dalla ricostruzione operata in decreto, per come integrabile anche ai fini della fondata censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – con l’esposizione dei fatti di causa operata in ricorso e non avversata in alcun modo dalla controricorrente, emerge che: a) il ricorrente era creditore della società fallita, di cui era stato dipendente e in tale veste aveva svolto domanda di ammissione al passivo per ratei stipendiali e TFR, conseguendone l’ammissione; b) Eurocapital, finanziatrice del ricorrente e anche sulla base della cessione nella misura di un quinto del credito di lavoro, si era parimenti insinuata al passivo, trovando identica ammissione, poichè non pagata se non in parte, in virtù dell’indennizzo corrispostole da un terzo, Net Insurance, con cui il ricorrente aveva stipulato un polizza per il rischio (con la risoluzione del rapporto di lavoro di non onorare il debito; non vi è dunque, in primo luogo, alcuna coincidenza fra il debito da restituzione dovuto dall’istante P. e il debito della società fallita, essendo questa rimasta estranea al rapporto di finanziamento, nè risulta che essa si sia mai affiancata in coobbligazione (volontaria o per qualche presupposto legale) rispetto al debito di garanzia assunto invece dalla impresa assicuratrice (che ha indennizzato la finanziatrice contro il rischio di mancato pagamento del mutuo, altro essendo la cessione del credito di lavoro);

7. dal decreto si evince che il pagamento del terzo assicuratore è stato qualificato alla stregua di coobbligazione, affermazione all’apparenza corretta ma a parti rovesciate e cioè, al più, solo se riguardata dal punto di vista economico del creditore principale Eurocapital e rispetto al debito da finanziamento e non certo a quello, concorsuale e qui rilevante, della società fallita; quest’ultima, appunto quale datore di lavoro di P., appare pertanto debitrice del proprio ex dipendente e, nei termini in cui questi sia stato ammesso al relativo stato passivo (circostanza riferita in ricorso, presupposta in decreto e verificata in relazione al tenore dei vizi denunciati), ben potrà subire la domanda di pagamento anche di Eurocapital, quale creditore del proprio creditore; nella vicenda, tuttavia, la denunciata grave carenza di presupposto del decreto, per come rappresentativo dei fatti di lite e verificata la doppia ammissione per identico importo tanto di P. (ammesso al passivo per il proprio credito di lavoro, retributivo e TFR) quanto di Eurocapital (ammessa al passivo per il medesimo importo, in chirografo), in effetti mette in luce un errore giuridico, avendo il tribunale omesso di considerare che la possibilità satisfattiva di Eurocapital, pur essendo ovviamente connessa alla circostanza che la società fallita risulti in primo luogo a sua volta debitrice di P., non significa che lo scrutinio del credito di tale terzo (creditore del creditore concorsuale) non debba essere condotto rigorosamente vagliando la sua pretesa per come autonomamente ed effettivamente sussistente;

8. a questa stregua, pur prendendosi atto che allo stato passivo risultano ammessi, in identica misura, tanto P. (in privilegio) quanto Eurocapital (in chirografo), risulta incomprensibile come la seconda – che vantava la qualità di creditrice perchè cessionaria del credito lavoristico e finanziatrice del primo -, per il solo fatto di essere stata garantita dalla società assicuratrice (essendosi dunque tale terzo soggetto meramente aggiunto al debitore P.) abbia finito per far assumere al rapporto di coobbligazione, del tutto esterno rispetto alla società fallita, l’inquadramento negli istituti di cui alla L.Fall., artt. 61-62; la società fallita, invero, era unicamente tenuta al pagamento del ben diverso debito di lavoro (direttamente vantato dall’ex dipendente ovvero anche per le quote cedute di retribuzione), ma non alla restituzione dei finanziamenti già contratti da P. con la Eurocapital e non restituiti;

9. essendo dunque errato ogni riferimento alla L.Fall., artt. 61 e 62 ne consegue, dall’altro lato, che il credito di Eurocapital, anche considerando le cessioni di credito, è solo quello che residua, rispetto all’iniziale finanziamento, al netto dei pagamenti nel frattempo provatamente ricevuti dall’assicuratrice-garante, ciò condizionando secondo l’accertamento che dovrà essere ripetuto dal giudice di merito la sorte della relativa utile partecipazione al concorso;

il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio, anche per le spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso quanto ai primi due motivi, assorbito il terzo, cassa e rinvia al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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