Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6708 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 05/07/2019, dep. 10/03/2020), n.6708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5-2014 proposto da:

D.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERTO

CARONCINI 51, presso lo STUDIO ASS. SIMONETTI PERSICO SCIVOLETTO,

rappresentano difeso dall’avvocato ANNALISA FUSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA (OMISSIS);

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 357/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositava il 1311/2012;

udita la relazione della causa svolte nella camera di consiglio del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 357/04/2012 del 16 ottobre 2012, pubblicata il 15 novembre 2012, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 280/12/10 del 1 aprile 2010, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente D.S.L. avverso congiuntamente:

1) l’avviso di rettifica e liquidazione, notificato il 26 giugno 2006, recante il complessivo importo di Euro 60.581,20 a titolo di imposta sull’incremento di valore degli immobili, di imposta di registro e di imposte catastale e ipotecaria, sanzioni, interessi e accessori pertinenti, dovuti in conseguenza della decadenza dalle agevolazioni fiscali, in relazione alla vendita di immobile, giusta rogito (OMISSIS), n. (OMISSIS) di rep., del notaio F. di Roma, registrato il (OMISSIS) con n. (OMISSIS);

2) il rigetto della istanza, presentata il 5 ottobre 2006, di annullamento in autotutela del ridetto avviso di rettifica.

2. – Il contribuente, con atto del 18 dicembre 2013, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato si è tardivamente costituita al solo fine della eventuale partecipazione alla udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando: il contribuente ha reiterato la impugnativa dell’atto impositivo sotto i profili a) del vizio di notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione; b) della tardività del provvedimento de quo; c) della violazione del principio dell’affidamento; orbene aa) la notificazione è stata validamente eseguita dalla Agenzia delle entrate, direttamente, tramite il servizio postale e risulta documentata dalla firma di ricezione apposta il 28 giugno 2006 sull’avviso di ricevimento della raccomandata; bb) la ridetta notificazione è tempestiva, in quanto il termine triennale di accertamento delle maggiori imposte veniva a scadenza il 31 luglio 2006; cc) la precedente istanza di condono riguardava esclusivamente “gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione”; mentre la “decadenza delle agevolazioni fiscali” era conseguita all’accertamento che l’immobile alienato aveva le caratteristiche di immobile di lusso, sicchè non competeva alcun beneficio e tutti i tributi erano dovuti nella misura ordinaria.

2. – Il ricorrente sviluppa due motivi.

2.1 – Col primo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alle Disp. sul processo tributario, art. 62, emanate con D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (N. B. d’ora innanzi infra indicate: “disp. proc. trib.”), nullità della sentenza impugnata per extrapetizione e inosservanza dell’art. 112 c.p.c..

Il ricorrente deduce: la Commissione tributaria regionale, acriticamente recependo le controdeduzioni della Agenzia delle entrate – sul punto che il condono richiesto avesse “definito solo gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione”, mentre “per definire le violazioni relative alle agevolazioni tributarie (…) il contribuente avrebbe dovuto presentare, contestualmente alla istanza di condono, la dichiarazione di non voler beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta” ha frainteso la doglianza di merito dell’appellante il quale aveva censurato proprio il diniego delle agevolazioni c.d. prima casa, contestando che l’immobile alienato avesse le caratteristiche di abitazione di lusso. E, a tal fine, aveva prodotto – a corredo dell’atto di gravame (allegato n. 3) – “perizia tecnica dell’ing. B.D., relativa all’immobile de quo, commissionata dall’acquirente”.

2.2 – Col secondo motivo denunzia – ancora – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 62 disp. proc. trib., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e inosservanza dell’art. 112 c.p.c..

Il ricorrente deduce: l’avviso di rettifica impugnato non consente di desumere l’esattezza dell’importo dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, in quanto manca il relativo prospetto di liquidazione; il ricorrente ha supposto che il tributo in parola “rientrasse in quello fatto oggetto di condono”; e, rassicurato in tal senso dalla Agenzia delle entrate, su suggerimento della medesima, ha presentato – in pendenza del termine per la presentazione del ricorso – la istanza di annullamento in autotutela dell’atto impositivo, “fidando nel sicuro” accoglimento; la questione dell’affidamento genericamente disattesa dalla Commissione tributaria provinciale la quale, con indiscriminato riferimento alle “restanti censure”, le ha considerate “infondate, non influenti (…) e assorbite”, è stata debitamente riproposta coll’atto di gravame e coltivata colle memorie presentate al giudice a quo; ricorrono i presupposti e le condizioni del legittimo affidamento, costituiti dalla apparente legittimità e coerenza della attività della amministrazione finanziaria, dalla buona fede del contribuente e dalle ulteriori, specifiche circostanze atteso che “nel corpo dell’atto impositivo” era contenuta la “sola richiesta dell’INVIM”, mentre le altre imposte erano liquidate nel prospetto allegato all’atto impositivo, e atteso che l’importo dell’INVIM era “pari a quello oggetto di precedente condono”; peraltro la stessa Amministrazione finanziaria è incorsa in errore, suggerendo di presentare istanza di annullamento in autotutela (nella pendenza del termine per ricorrere alla Commissione tributaria provinciale) e supponendo nelle controdeduzioni di secondo grado che il thema decidendum fosse “circoscritto all’INVIM e al condono”.

3.- Il ricorso è inammissibile.

3.1 – Lo scrutinio del secondo motivo di ricorso precede quello del primo per ragione di pregiudizialità logico-giuridica, in quanto la decisione (sfavorevole per il ricorrente) in ordine al ridetto secondo mezzo di impugnazione preclude l’esame delle censure proposte con il primo motivo di ricorso.

3.2 – La eccezione di nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 112 c.p.c., e per omessa pronuncia è manifestamente infondata.

Risulta palese, alla stregua della illustrazione dei motivi della decisione della sentenza impugnata (v. supra il p. 1.), che la Commissione tributaria regionale ha formalmente pronunciato sul motivo di gravame, concernente il legittimo affidamento, rigettandolo.

Le deduzioni sviluppate dal ricorrente attengono, invece, alla sufficienza, alla completezza e alla adeguatezza delle considerazioni che sorreggono la decisione di rigetto.

Sicchè è palesemente esclusa la ricorrenza del denunziato vizio di omessa pronuncia.

Consegue, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 2, la inammissibilità del secondo motivo del ricorso.

3.3 – Il rilievo della inammissibilità assorbe la considerazione che il principio del legittimo affidamento del contribuente “ha per oggetto soltanto il rapporto giuridico tributario sostanziale, che lega Amministrazione finanziaria e contribuente, non anche quel lo processuale, intercorrente tra il contribuente e il giudice della controversia “sicchè” non può essere invocato (sulla base di indicazioni fornite da circolari dell’Amministrazione ovvero dell’Avvocatura dello Stato) per garantirsi l’ammissibilità del ricorso (N.B. nel caso scrutinato) per cassazione” (Sez. 5, sentenza n. 13672 del 22/07/2004, Rv. 574826 – 01), in quanto “la tutela del legittimo affidamento – sancita in materia tributaria dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, ed espressione dei principi di cui agli artt. 3,23,53 e 97 Cost., – resta peraltro assoggettata al rispetto delle regole generali del processo, sicchè il contribuente che intende contestare una pretesa ritenuta illegittima, anche per violazione dello stesso, ha l’onere di proporre tempestivamente ricorso avverso il relativo atto impositivo” (Sez. 5, ordinanza n. 4614 del 28/02/2018, Rv. 647275 – 01 e Sez. 5 sentenza n. 13757 del 24/04/2016).

3.4 – La definitività dell’avviso di rettifica e liquidazione litigioso (pacificamente non impugnato dal contribuente nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, scaduto – secondo la stessa editio actionis del ricorso, v. pp. 3 e 24 – 25 il 12 ottobre 2006) preclude l’esame del primo motivo di ricorso.

E’ vero che il mezzo di impugnazione concerne la extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale, ma tutte le pertinenti questioni di merito, sottese al dedotto vizio della sentenza (scilicet: la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, la prova dei requisiti per l’agevolazione e la “illegittimità della pretesa nel merito per non avere l’immobile i requisiti di lusso”), avrebbero dovuto essere fatte valere mediante la tempestiva proposizione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione.

Sicchè, in difetto, la definitività dell’atto impositivo preclude il relativo esame.

3.5 – Consegue alle considerazioni che precedono la declaratoria della inammissibilità del ricorso.

3.6 – Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio, in quanto la vittoriosa intimata non ha svolto difese.

3.7 – La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA