Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6707 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 23/03/2011), n.6707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7943/2010 proposto da:

PROVINCIA DI TERNI (OMISSIS), in persona del Presidente della

Giunta provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 42, presso lo studio dell’avvocato PITZOLU ANNA MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BECECCO Patrizia giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.S. (OMISSIS), in proprio e nella qualità

di Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società

ESKIGEL srl, elettivamente domiciliate in RGMA, VIA TARO 25, presso

lo studio dell’avvocato IANNUCCI ERNESTO, rappresentate e difese

dagli avvocati FABRIZI Marco, DIOFEBI GRISANTE giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 402/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

22/10/09, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2011 dar Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RECECCO PATRIZIA che si riporta

agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta l’11.11.10, il Consigliere designato per l’esame preliminare del ricorso proposto dalla Provincia di Terni, nei confronti della società Eskiget s.r.l.

e di D.S.S., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia del 22/27.11.09, riferiva:

“rilevato che con la sentenza in epigrafe, in riforma di quella appellata la corte umbra ha accolto le opposizioni L. n. 689 del 1981, ex art. 22, avverso n. 24 ordinanze – ingiunzioni (sulle 25 opposte di cui ai giudizi riuniti), tutte relative all’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 1 e art. 52, comma 3, per aver omesso di indicare la quantità di rifiuti speciali sul prescritto formulario di accompagnamento del trasporto, ritenendo le condotte non punibili per incolpevole errore sull’interpretazione del precetto, nella specie determinato dall’ambiguità del formulario suddetto, pur conforme al modello approvato con il D.M. n. 145, all. C;

ritenuta la palese fondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale si evidenzia come il giudice di appello abbia disatteso la giurisprudenza in termini di questa Corte (sent. n. 779/06, poi richiamata dalla sentenza n. 11184/09) che, in fattispecie del tutto analoga, ha escluso la sussistenza di un errore scusabile idoneo ad escludere l’elemento soggettivo dell’illecito, senza addurre convincenti e nuove argomentazioni atte a far mutare indirizzo;

ritenuto che il secondo motivo difetta d’interesse;

propone l’accoglimento del ricorso, sul primo motivo, e la dichiarazione d’inammissibilità o di assorbimento del secondo”.

Alla suddetta relazione, comunicata con la fissazione dell’udienza camerale, le parti ed il P.G. non hanno mosso rilievi.

Tanto premesso; disattesa la, preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalle controricorrenti (considerato che la mancata o erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano (come nella specie, in cui esplicito risulta il riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 1, lett. b) e art. 52, comma 3, ed implicito, ma inequivoco, quello ai principi regolanti l’elemento psicologico negli illeciti amministrativi) di individuare le norme e i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid dispuntandum: v. Cass. 28.9.94 n. 7886); ribadito che in base al disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 3 e art. 15, comma 1, lett. b), il produttore dei rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare all’atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantità, in peso o misurategli stessi, senza poterlo fare, in alternativa, solo all’arrivo, poichè il combinato disposto delle citate disposizioni, tenuto conto della ratto delle stesse, implica la doppia misurazione, e che al riguardo non può essere dedotto l’errore interpretativo scusabile delle relative disposizioni normative, tenuto conto dei doveri di esatta conoscenza e di particolare informazione gravanti, per la specificità del settore, sugli operatori professionali in questione (v., oltre alle pronunzie citate nella relazione, anche Cass. 23621/06, 20776/04, 5615/03, 9642/99); richiamate e fatte proprie le ragioni esposte dal relatore e la conclusiva proposta; il collegio provvede in conformità a quest’ultima.

All’accoglimento del primo motivo di ricorso conseguono l’assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame del gravame di merito ad altra Corte d’Appello, che in ragione della vicinanza,si designa in quella di Roma, cui va demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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