Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6707 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. I, 19/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 19/03/2010), n.6707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3861/2005 proposto da:

FALLIMENTO DELLA CORSARO ARCHITETTURA D’INTERNI DI CORSARO GENNARO

& C. S.N.C. (P.I. (OMISSIS)), NONCHE’ DI C.G. E

T.D. IN PROPRIO, in persona del Curatore Avv. EZIO NUZZOLO,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SCOTTI GALLETTA ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CI.GI.FR.;

– intimato –

sul ricorso 7117/2005 proposto da:

CI.GI.FR. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CAFIERO 17 (PARCO DELL’ELLERA), presso l’avvocato ABBATE

PASQUALE (c/o ABBATE QUAGLIERI MARGHERITA), rappresentato e difeso

dagli avvocati DI NATALE EDOARDO, MARINO AURELIO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO DELLA CORSARO ARCHITETTURA D’INTERNI DI CORSARO GENNARO

& C. S.N.C., FALLIMENTO PERSONALE DI C.G. E

T.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3476/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 5.9.2002 il Tribunale di Napoli ha accolto l’azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela del fallimento della s.n.c. Corsaro Architettura di interni nei confronti di Ci.Gi.Fr. della vendita di due appartamenti siti in (OMISSIS) stipulata dai soci falliti – C. e T. – in favore del convenuto nel 1994 per il prezzo complessivo di L. 54.000.000 – ritenuto sproporzionato rispetto al valore dei beni – condannando quest’ultimo alla restituzione degli immobili ovvero della somma di L. 130.410.000 – essendo emersa la successiva cessione a terzi – nonchè al pagamento di L. 83.000.000 per l’occupazione senza titolo degli appartamenti.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6.12.2004, in accoglimento dell’appello proposto dal Ci., in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda, ritenendo insussistente la notevole sproporzione, accertata in primo grado da consulenza tecnica d’ufficio, alla luce di atti di compravendita prodotti dall’appellante.

Contro la sentenza di appello la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’intimato il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a dieci motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.- Con l’unico motivo di ricorso la curatela ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dover disattendere le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado senza disporre una rinnovazione della consulenza – richiesta dall’appellante – e ha proceduto alla diretta valutazione degli immobili alla luce di un solo atto di compravendita prodotto dall’appellante senza tenere conto della particolarità costituita dalla notorietà dell’alto valore degli immobili siti in (OMISSIS), nota località sciistica, peraltro valorizzando il prezzo dichiarato in relazione alla rendita catastale e non all’effettivo valore.

3.1 – Il ricorrente incidentale, con il primo motivo, denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, e relativo vizio di motivazione per avere la Corte di appello disatteso il motivo di appello con il quale aveva dedotto che l’azione proposta mirava alla declaratoria di inefficacia originaria dell’atto e il Tribunale non poteva emettere pronuncia costitutiva, quale è quella di accoglimento di revocatoria.

3.2.- Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, e art. 112 c.p.c., e relativo vizio di motivazione per omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale era denunciato il vizio di ultrapetizione o extrapetizione.

3.3.- Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, art. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c., e relativo vizio di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale aveva dedotto che era mancata la prova della stipula dell’atto nel biennio anteriore al fallimento.

3.4.- Con il quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, art. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c., e relativo vizio di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale aveva dedotto che era mancata la prova della conoscenza da parte del Ci. della qualità di soci illimitatamente responsabili dei venditori (la T. nell’atto dichiarò di essere casalinga e il C. commerciante).

3.5.- Con il quinto motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, e art. 345 c.p.c., e relativo vizio di motivazione perchè aveva dimostrato l’inscientia decoctionis. La Corte di merito ha ritenuto infondata la censura senza adeguata motivazione.

3.6.- Con il sesto motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, e art. 112 c.p.c., e relativo vizio di motivazione perchè la Corte di appello non ha esaminato il motivo di appello con il quale aveva dedotto che erroneamente il Tribunale aveva accolto sia la domanda principale di restituzione degli immobili che quella subordinata di pagamento del controvalore, con conseguente ultrapetizione.

3.7.- Con il settimo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, artt. 11, 180 e 183 c.p.c., e art. 2652 c.c., comma 1, n. 5, e relativo vizio di motivazione per erroneo rigetto del motivo di appello con il quale era stata dedotta la tardività (perchè contenuta solo nella comparsa di costituzione di nuovo difensore, dopo la scadenza dei termini per le deduzioni istruttorie) dell’allegazione della cessione a terzi degli immobili e della domanda di condanna al pagamento del valore dei beni. Era mancata, inoltre, la prova dell’impossibilità di restituzione degli immobili.

3.8.- Con l’ottavo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, artt. 2043 e 2038 c.c., e art. 112 c.p.c., e relativo vizio di motivazione per l’erroneo rigetto del motivo di appello con il quale era stata dedotta l’illegittimità della condanna al pagamento della rivalutazione e degli interessi sul valore degli immobili. Il risarcimento del danno presuppone un illecito ma l’atto revocabile non è atto illecito.

3.9.- Con il nono motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, artt. 2043, 1148, 1142, 1143 e 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., e relativo vizio di motivazione per l’erroneo e immotivato rigetto del motivo di appello con il quale si deduceva l’erronea condanna al pagamento della somma di L. 83.000.000 oltre interessi e rivalutazione per l’illegittima occupazione degli immobili, non dovuta per inesistenza di illecito ed essendo viziata da ultrapetizione se emessa in applicazione dell’art. 1148 c.c.. Inoltre, era mancata la prova del possesso nel periodo successivo alla domanda giudiziale e quella dei frutti civili. Inoltre la condanna era riferita al periodo a far tempo dalla stipula dell’atto.

3.10.- Con il decimo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, artt. 2043, 1148 e 2038 c.c., e relativo vizio di motivazione per l’erroneo e immotivato rigetto del motivo di appello concernente l’illegittima condanna al pagamento della rivalutazione monetaria.

4.1.- I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.

Osserva preliminarmente la Corte che “nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica” (Sez. U, Sentenza n. 11097 del 15/05/2006 (Rv. 588613). Talchè i profili di violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte di merito utilizzato documenti nuovi prodotti in appello – non dedotti in sede di ricorso – sono del tutto inammissibili. Peraltro, la questione dell’utilizzabilità dei detti documenti è manifestamente infondata per avere la Corte di appello espressamente motivato sulla indispensabilità dei documenti stessi ai sensi dell’art. 345 c.p.c., e per avere consentito tali documenti il ribaltamento della decisione di primo grado. Sì che non è prospettabile alcun dubbio sulla decisività degli stessi e, quindi, sull’ammissibilità della loro produzione ex art. 345 c.p.c..

Quanto al profilo della natura fiscale dei prezzi indicati negli atti di compravendita utilizzati dalla Corte di merito al fine di accertare l’effettivo valore degli immobili compravenduti oggetto di revocatoria, va evidenziata in proposito l’assoluta mancanza di autosufficienza del ricorso (e della memoria, che tale profilo ripropone) trattandosi di questione di fatto non trattata dalla sentenza impugnata e il ricorrente non ha indicato specificamente in quale atto difensivo egli abbia sollecitato il giudice del merito a valutare la natura di prezzo dichiarato a soli fini fiscale di quello risultante dagli atti prodotti dalla controparte. Sì che sotto tale profilo la censura è inammissibile.

D’altronde è d’uopo ricordare il risalente principio giurisprudenziale per il quale il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica (peraltro, nella concreta fattispecie, neppure richiesta dal ricorrente bensì dal resistente), potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado – come, del resto, può anche dissentire dalle stesse – “semprechè fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio” (Cass., Sentenza n. 15263 del 06/07/2007).

Criteri che indubbiamente informano la giustificazione offerta dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato, alla luce di altro atto di compravendita stipulato nel (OMISSIS) che un appartamento composto da due vani e accessori sito al piano terra del medesimo edificio ove si trovano gli immobili per cui è causa, venne venduto per il prezzo dichiarato di L. 54.000.000 e che, come risultante dai dati catastali e dai confini riportati nell’atto citato, tale appartamento era costituito da due unità immobiliari originariamente distinte e che, dunque, il suo valore era da presumersi maggiore di quelli venduti al Ci., costituiti ciascuno da un solo vano e servizi e non comunicanti “come può evincersi dai numeri dei rispettivi interni (1 e 3) e dai confini, in considerazione di una più comoda abitabilità”. Ha aggiunto, poi, la Corte del merito che i medesimi immobili vennero acquistati dal C. nel novembre del 1981 per il prezzo complessivo di L. 31.500.000, talchè il prezzo pagato dal Ci. nel (OMISSIS) non poteva essere considerato affetto da notevole sproporzione considerato che nel corso di circa 12 anni il valore nominale dei due appartamentini era aumentato di ben 23 milioni. Infine, la Corte di merito ha dato atto anche dell’effettiva situazione – alla luce delle fotografie allegate alla CTU – delle unità abitative in questione, che, “situate al piano terra, ricevono scarsa luminosità, non hanno cucina e hanno servizi privi di finestre o luci, per cui anche sotto questo profilo deve escludersi qualsiasi sproporzione”.

Sono insussistenti, dunque, i vizi di motivazione denunciati.

Al rigetto del ricorso consegue la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato e la condanna della curatela ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la curatela ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del resistente liquidandole in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA