Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6706 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. I, 19/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 19/03/2010), n.6706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. e B.D. e F.M.D.,

domiciliati in Roma, via L. Caro 12, presso l’avv. S. Fiore,

rappresentati e difesi dall’avv. Cara V., come da mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

Contro

Comune di Zambrone, domiciliato in Roma, via Rubini 48/d, presso

l’avv. R. Gullo, rappresentato e difeso dall’avv. Sorace D., come da

mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.T.E.R.P. (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale

pubblica) di (OMISSIS), domiciliata in Roma, via della Frezza 59,

presso l’avv. R. Mirigliani, che la rappresenta e difende, come da

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 525/2006 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 15 settembre 2006 Sentita la relazione svolta dal

Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Cara per i ricorrenti principali, avv.

Mirigliani per il resistente e avv. Sorace per il ricorrente

incidentale;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. GOLIA Aurelio, che ha chiesto

accogliersi il ricorso principale e dichiararsi inammissibile

l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 16 settembre 1982 B.G. e B.D. e F. M.D. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia il Comune di Zambrone e l’A.T.E.R.P. (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l’occupazione e l’irreversibile trasformazione di taluni fondi di loro proprietà, destinati alla costruzione di alloggi.

Il 30 giugno 2003 il tribunale, respinta la domanda nei confronti dell’A.T.E.R.P. (OMISSIS), che aveva eccepito la prescrizione del diritto vantato dagli attori, condannò invece il comune, che tale eccezione non aveva proposto, al pagamento della somma di Euro 31.390,03, oltre rivalutazione e interessi, in favore di B. G. e B.D. e F.M.D..

La sentenza fu appellata dal Comune di Zambrone, che propose l’eccezione di prescrizione e contestò comunque nel merito la domanda degli attori. Costoro, costituitisi in giudizio, chiesero la condanna anche dell’A.T.E.R.P. (OMISSIS), deducendo che nessun termine di prescrizione potesse decorrere in mancanza di un provvedimento giustificativo dell’occupazione.

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Catanzaro, dichiarata ammissibile la nuova eccezione, in quanto proposta in un giudizio regolato dal testo originario dell’art. 345 c.p.c., ha rigettato la domanda degli attori anche nei confronti del comune appellante.

Hanno ritenuto i giudici del merito che, trattandosi di occupazione acquisitiva, il termine quinquennale di prescrizione fosse già decorso alla data della domanda (16 settembre 1982), in quanto l’irreversibile trasformazione del fondo era avvenuta certamente prima del 21 gennaio 1977, secondo quanto accertato dal tribunale e non contestato dagli attori.

Contro la sentenza d’appello ricorrono per cassazione B.G. e B.D. e F.M.D., che propongono un unico motivo d’impugnazione, illustrato da memoria, cui resistono con distinti controricorsi il Comune di Zambrone e l’A.T.E.R.P. Catanzaro. Il Comune di Zambrone ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria, di cui va disposta la riunione al ricorso principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale proposta dal Comune di Zambrone, che ha rilevato come l’autenticazione da parte del difensore sia riferibile solo alla sottoscrizione della ricorrente F., in quanto le firme degli altri due ricorrenti risultano apposte sul foglio precedente.

Infatti l’autenticazione dell’avv. Cara è esplicitamente riferita alle “firme superiori” e quindi anche alle firme apposte in fine del foglio precedente.

2. Con l’unico complesso motivo d’impugnazione i ricorrenti principali deducono falsa applicazione degli art. 2935 c.c. e L. n. 865 del 1971, art. 51 violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13 e della L. n. 865 del 1971, artt. 10 e 11. Sostengono che l’occupazione di cui si discute ebbe natura usurpativa, non appropriativa, perchè la delibera di localizzazione del programma di edilizia residenziale, alla cui attuazione l’occupazione era destinata, non era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e non conteneva la fissazione dei termini per l’esecuzione dei lavori e il compimento delle espropriazioni. Sicchè, trattandosi di illecito permanente, il termine di prescrizione non è decorso.

Il ricorso è inammissibile, perchè la qualificazione dell’occupazione come usurpativa, anzichè appropriativa, viene per la prima volta dedotta nel giudizio di cassazione.

Secondo una giurisprudenza indiscussa, infatti, “la diversità delle fattispecie dell’occupazione appropriativa e dell’occupazione usurpativa comporta che l’omessa doglianza delle parti sulla qualificazione appropriativa dell’occupazione, in sede di giudizio di merito, determina l’irretrattabilità della questione per il formarsi del giudicato interno sul punto; pertanto, il ricorso per cassazione non può essere formulato sulla base di una diversa configurazione della fattispecie, in termini di occupazione usurpativa, proponendo in tal modo, al fine di sottrarsi alla prescrizione del diritto risarcitorio derivante dalla qualificazione appropriativa, questioni nuove che alterano l’oggetto sostanziale della domanda e i termini della lite e introducono un tema d’indagine e di decisione mai prima dedotto” (Cass., sez. 1, 19 ottobre 2006, n. 22479, m. 592878, Cass., sez. 1, 23 aprile 2008, n. 10560, m. 603063).

In realtà nel caso in esame, anche a ritenere che gli attori avessero proposto appello incidentale contro la sentenza di primo grado, non risulta che essi avessero dedotto nei giudizi di merito la mancanza o comunque l’invalidità della dichiarazione di pubblica utilità. Neppure si sostiene nel ricorso che tale questione di fatto fosse stata già in precedenza dedotta. Sicchè si tratta di questione di fatto che viene inammissibilmente proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione.

3. La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale condizionato.

Si giustifica la compensazione integrale delle spese, in ragione della posizione delle parti e dell’andamento del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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