Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6706 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3827-2013 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato MAURO MORELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI GRECO;

– ricorrente –

contro

CONCESSIONARIO EQUITALIA ESATRI SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TORRISI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 08/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. F.S. impugnava la comunicazione dell’iscrizione di ipoteca effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sostenendo che nella comunicazione mancava l’indicazione dei titoli in forza dei quali si era proceduto e che non aveva ricevuto intimazioni di pagamento nell’anno precedente.

La CTP di Milano rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Lombardia. Osservavano i giudici di appello che Equitalia Nord s.p.a. aveva sostenuto di aver inviato in allegato alla comunicazione di iscrizione ipotecaria un documento recante l’indicazione dei titoli per cui si procedeva. Il contribuente aveva contestato di aver ricevuto tale allegato in quanto esso non era contenuto nella busta. Tuttavia, a prescindere dalla veridicità di quanto sostenuto dal contribuente, non era prevista la nullità dell’iscrizione ipotecaria per la mancata indicazione dei titoli prodromici ed, in ogni caso, il contribuente medesimo era in grado di conoscere l’esistenza del suo debito nei confronti del fisco.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi.

Equitalia Nord s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, artt. 6, 7 e 17 e L. n. 241 del 1990, art. 3. Sostiene che ha errato la CTR nell’affermare che l’indicazione dei crediti da cui trae origine l’iscrizione ipotecaria non costituisce elemento essenziale dell’iscrizione stessa.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c., per non aver la CTR proceduto all’accertamento della sussistenza della comunicazione afferente l’indicazione dei crediti.

5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità “(Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016).

Ne consegue la fondatezza del ricorso in quanto il contribuente, dolendosi del fatto di non aver ricevuto la comunicazione relativa ai titoli per cui l’iscrizione aveva avuto luogo, lamenta nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.

6. Il secondo motivo rimane assorbito.

7. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma del art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario del contribuente va accolto. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione del formarsi della giurisprudenza sul punto in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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