Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6706 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2022, (ud. 12/10/2021, dep. 01/03/2022), n.6706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1002-2016 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LEONARDO;

– ricorrente –

contro

T.V., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

Roma, Via Garigliano 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

MAIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO MATTIONI;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 222/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/06/2015 R.G.N. 9/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 30 giugno 2015, la Corte d’Appello di Brescia, chiamata a pronunziarsi sull’appello contestualmente proposto dall’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema avverso tre distinte pronunzie con le quali il Tribunale di Cremona aveva accolto la domanda distintamente avanzata dai Sig.ri T.V. ed altri 25, tutti dipendenti della predetta Azienda ospedaliera, con mansioni di infermiere professionale ed operatore socio sanitario, avente ad oggetto la condanna dell’Azienda ospedaliera a retribuire, in quanto rientrante nell’orario di lavoro, il tempo, pari a non meno di 15 minuti per turno, impiegato per indossare e dismettere la divisa loro fornita per lo svolgimento della prestazione, confermava la decisione.

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, alla stregua del compiuto accertamento in fatto, in base al quale la Corte stessa è pervenuta al convincimento del carattere eterodiretto e non meramente preparatorio dell’attività, in quanto disciplinata e controllata dal datore, di dover qualificare, in consonanza con l’orientamento espresso da questa Corte, il tempo relativo, identificato, confermando la determinazione operata dal primo giudice, in dieci minuti complessivi (cinque minuti per ogni cambio), come incluso nell’orario di lavoro e tale da fondare a carico dell’Azienda ospedaliera datrice l’obbligo di retribuirlo nella misura corrispondente ai conteggi predisposti dalla stessa Azienda accettati dagli istanti.

– che per la cassazione della decisione ricorre l’Azienda ospedaliera, con un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti.

Diritto

CONSIDERATO

– che con l’unico motivo, l’Azienda ospedaliera ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 692 del 1923, artt. 1 e 3, del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2, e dell’art. 2104 c.c., in una con il vizio di motivazione, lamenta l’incongruità logica e giuridica dell’iter argomentativo della Corte territoriale che approda al convincimento del carattere eterodiretto dell’operazione di vestizione/svestizione senza dare rilievo alcuno al dato dell’assenza di precise disposizioni circa il momento in cui effettuare la timbratura e, dunque, in modo tale da consentire al lavoratore di svolgere l’attività di vestizione secondo tempi e modalità completamente libere;

– che il motivo deve ritenersi inammissibile, risolvendosi la censura nel riproporre a fronte della valutazione operata, all’esito dell’accertamento in fatto, dalla Corte territoriale, che non manca di dare conto in motivazione dell’irrilevanza del dato dell’assenza di specifiche disposizioni circa il tempo della timbratura, la propria visione dell’incidenza della rilevata mancanza di regolamentazione prescindendo del tutto dai rilievi espressi a riguardo dalla Corte territoriale;

– che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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