Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6705 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19908-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.V., EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 196/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. S.V. impugnava la comunicazione dell’iscrizione di ipoteca effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sostenendo la carenza di motivazione dell’atto impugnato, l’omessa notifica dell’avviso di rettifica dell’imposta di registro che costituiva atto prodromico e la prescrizione o decadenza in cui era incorso l’ente impositore poichè l’avviso d rettifica avrebbe dovuto essere effettuato entro due anni dal pagamento dell’imposta.

La CTP di Napoli respingeva l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’agenzia delle entrate ed accoglieva il ricorso del contribuente poichè il debito per il quale era stata iscritta ipoteca era inferiore al limite soglia di Euro 8.000,00.

Proponeva appello l’Agenzia delle entrate e la CTR della Campania, nella contumacia dell’agente della riscossione e del contribuente, lo rigettava sul rilievo: a) che sussisteva la legittimazione passiva dell’agenzia; b) che l’iscrizione ipotecaria non era condizionata dal superamento dell’importo del debito di Euro 8.000,00; c) che, tuttavia, la concessionaria non aveva provato di aver osservato il termine indicato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77; d) che il valore del credito era superiore al 5% del prezzo base di incanto determinato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4.

2. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate svolgendo un motivo. La concessionaria Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

3. Osserva la Corte che l’unico motivo di ricorso svolto dall’agenzia delle entrate, con cui la stessa deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver la CTR dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ente impositore, è infondato. Invero il contribuente, con il ricorso introduttivo, si è doluto dell’omessa notifica dell’avviso di rettifica dell’imposta di registro che costituiva atto prodromico ed ha eccepito la prescrizione o decadenza in cui era incorso l’ente impositore poichè l’avviso d rettifica avrebbe dovuto essere effettuato entro due anni dal pagamento dell’imposta. Ciò facendo il contribuente ha esercitato la facoltà, riconosciuta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare l’atto di scrizione di ipoteca, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto e contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. Sussisteva, dunque, la legittimazione passiva all’ente titolare del credito tributario, oltre a quella del concessionario, poichè il contribuente si era doluto anche della fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. 16412 del 25/07/2007; Cass. n. 2803 del 09/02/2010).

4. Il primo motivo di ricorso incidentale, con cui Equitalia Sud s.p.a. deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR dichiarato la nullità dell’iscrizione ipotecaria per motivi che non erano stati proposti dal contribuente con il ricorso originario, è fondato. Invero il contribuente, come risulta dal ricorso di primo grado che la controricorrente ha allegato al controricorso in adempimento dell’obbligo di autosufficienza, non ha dedotto con il ricorso introduttivo la circostanza che concessionaria non aveva osservato il termine indicato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e che il valore del credito era inferiore al 5% del prezzo base di incanto determinato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, per il che è da ritenersi che la CTR abbia violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nel porre a fondamento della decisione questioni che neppure erano rilevabili d’ufficio.

5. Il secondo motivo di ricorso incidentale, con cui la controricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver la CTR dichiarato l’inammissibilità delle domande che avevano ad oggetto non già vizi propri dell’atto impugnato ma vizi dell’atto impositivo prodromico, rimane assorbito.

Il ricorso principale va, dunque, rigettato; va accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo, e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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