Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6705 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14857-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADA DEI FIORI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FERDINANDO ACQUA BARRALIS, giusta

procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1203/2014 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta agli

scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROMANELLI che si riporta

agli scritti.

Fatto

1. – La Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 1.203 del 16 dicembre 2013, pubblicata il 1 dicembre 2014, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Savona n. 14/2/12 di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente Autostrada dei Fiori s.p.a. avverso l’avviso di accertamento catastale, notificato il 23 marzo 2011, col quale la Agenzia delle entrate aveva attribuito la categoria D/1 e la rendita di Euro 2.088,00 alla cabina di trasformazione della elettrica della autostrada Savona – Ventimiglia, ubicata alla (OMISSIS) e riportata in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), disattendendo la proposta formulata della società contribuente colla dichiarazione DOCFA, presentata il 25 marzo 2010, di attribuzione della categoria E/1 colla rendita di Euro 1.606,00.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 1 giugno 2015, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La società contribuente ha resistito mediante controricorso dell’8 luglio 2015.

E, con memoria del 21 novembre 2019, ha insistito per la inammissibilità e, gradatamente, per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza, osservando che la obiezione della appellante Agenzia delle entrate (l’Amministrazione finanziaria sosteneva che le cabine elettriche dell’impianto autostradale non rientravano “nella tipologia delle stazioni di servizio per il trasporto terrestre” contemplate della categoria E/1) era resistita dalle seguenti considerazioni:

a) “nella cabina elettrica non possono individuarsi caratteri di autonomia funzionale e reddituale” rispetto alla infrastruttura autostradale, in quanto la energia distribuita alimenta la illuminazione della autostrada e le altre apparecchiature e installazioni per il transito veicolare;

b) la peculiarità delle funzioni adempiute – al pari delle “costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche” annoverate nella categoria E/3 – consente di includere la cabina di distribuzione nel ridetto gruppo E degli immobili a destinazione particolare;

c) la stessa Agenzia delle entrate ha stabilito, colla circolare n. 4/2006, che devono considerarsi compresi nella ridetta categoria “gli immobili o le loro porzioni utilizzati a titolo esclusivo dal soggetto giuridico erogante il servizio pubblico per l’esercizio della propria specifica attività”.

2. – La Avvocatura generale dello Stato sviluppa due motivi.

2.1 – Col primo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5, (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249,) e in relazione al D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40, “alla luce” del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2.

Dopo aver riportato il contenuto delle citate disposizioni la Avvocatura generale dello Stato obietta: ai fini della attribuzione della categoria catastale assumono rilievo “le caratteristiche costruttive e impiantistiche che, in via ordinaria e permanentemente, caratterizzano l’immobile, in sè e per sè considerato, indipendentemente dalla destinazione contingente di volta in volta effettuata”; e la stessa società contribuente proprio in dipendenza della “presentazione del DOCFA” dimostra di aver considerato la cabina elettrica come “unità immobiliare a se stante” dotata di autonomia funzionale e reddituale; mentre, in caso contrario, il manufatto “avrebbe dovuto essere dichiarato e disegnato nel perimetro della unità urbana rispetto alla quale sarebbe asseritamente connessa”.

2.2 – Col secondo motivo la Avvocatura generale dello Stato denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8, comma 2, e in relazione al D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, (convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286), con riferimento all’art. 14 preleggi.

La parte sostiene: gli immobili compresi nella categoria E sono indicati “in maniera analitica e specifica, con metodo casistico; peraltro il legislatore, mediante il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, ha limitato l’ambito della categoria catastale E, escludendo gli immobili “destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”; la Commissione tributaria regionale mediante indebita interpretazione analogica, vietata dall’art. 14 preleggi, per le norme tributarie di esenzione e/o di agevolazione, ha ampliato l’ambito della categoria E, in essa includendo l’immobile litigioso; e, addirittura, ha violato l’espressa disposizione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8, comma 2, di esclusione degli immobili funzionalmente e redditualmente autonomi.

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

3.1 – Devono essere in limine disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla società controricorrente, sotto i concorrenti profili che le censure formulate dalla Avvocatura generale dello Stato concernerebbero il “campo fattuale” dell’accertamento di merito operato dalla Commissione tributaria regionale; che la impugnazione dispiegata sarebbe preclusa, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5; e che ricorrerebbe l’ipotesi contemplata dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1.

3.1.1 – La impugnazione proposta non investe – come è reso palese dalla illustrazione dei relativi motivi nel paragrafi che precedono sub 2.1 e sub 2.2 – l’accertamento in punto di fatto del giudice di merito (è pacifico e fuori discussione che l’immobile accatastato è la cabina di trasformazione della energia elettrica dell’impianto autostradale), bensì la qualificazione giuridica della fattispecie.

3.1.2 – La evocazione della disposizione dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, recante limitazione dei casi di ricorso per cassazione, non è concludente in quanto la impugnazione è stata proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1.3 – In mancanza di specifici precedenti in termini della giurisprudenza di legittimità si rivela affatto impertinente il richiamo della disposizione dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1.

3.2 – Entrambi i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione delle questioni, sono infondati.

3.2.1 – La questione del divieto della applicazione analogica “delle leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi”, stabilito dell’art. 14 preleggi, comma 1, è nella specie palesemente mal posta.

Innanzi tutto non si verte in materia di applicazione di norme tributarie di esenzione, di agevolazione ovvero di condono.

Nè, peraltro, la Commissione tributaria regionale ha postulato la applicazione in via analogica di alcuna disposizione.

3.2.2 – Insussistente è la denunziata violazione o falsa applicazione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8, comma 2, e delle disposizioni che definiscono la nozione di “unità immobiliare”.

La Commissione tributaria regionale ha applicato la norma del ridetto articolo sul presupposto dell’accertamento, in punto di fatto, della pertinente previsione della “unità immobiliare a destinazione particolare”, costituita dalla cabina di trasformazione della energia elettrica somministrata all’impianto autostradale.

3.2.3 – Nè il giudice a quo è incorso nella inosservanza del divieto, stabilito dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, della inclusione nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 di immobili, o di loro porzioni, destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, e dotati di “autonomia funzionale e reddituale”.

La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito: “in tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, (…) nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per sè stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (…). Ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, infatti “Si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sè stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”. Con il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, l’espressione risulta ulteriormente affinata, con la locuzione “che rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente”. Ciò che determina l’impossibilità di ricondurre i beni nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 è, dunque, la capacità di produrre reddito proprio” (Sez. 5, ordinanza n. 14184 del 24/05/2019, n. m.).

Orbene, il manufatto litigioso appare – alla evidenza – per ubicazione e per intrinseche caratteristiche strutturali e di destinazione, privo di alcuna autonomia funzionale e reddituale rispetto alla infrastruttura nella quale è inserito.

3.2.4 – In conclusione deve affermarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:

“La cabina di trasformazione, installata presso la autostrada, per la somministrazione della energia elettrica occorrente alla illuminazione e al funzionamento degli apparati della infrastruttura, costituisce “unità immobiliare a destinazione particolare” compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all’immobile principale”.

3.2.5 – Al superiore principio si è correttamente uniformata la Commissione tributaria regionale.

Consegue il rigetto del ricorso.

3.3 – Le spese del presente giudizio meritano di essere compensate per la novità della questione, in considerazione della carenza di precedenti specifici di legittimità in termini.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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