Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6704 del 23/03/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/03/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 23/03/2011), n.6704
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5853/2010 proposto da:
L.C. (OMISSIS), L.M.L.
(OMISSIS), L.G. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARANTO 58, presso lo studio
dell’avvocato FARSETTI MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato
VERDE Giovanni, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALSUGANA 2, presso il dott. TAMMARO MAIELO, rappresentato e difeso
dall’avv. BRINDISI Ferdinando, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3438/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
12.11.09, depositata il 20/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso per cassazione proposto da M.L., G. e L.C. nei confronti di P. N., avverso la sentenza n. 3438 del 12/20.11.09 della Corte d’Appello di Napoli;
visto il controricorso dell’intimato;
rilevato che con atto in data 1.7.2010, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, la controversia è stata transatta, con connessa dichiarazione di rinunzia al suddetto ricorso e relativa adesione del controricorrente;
ritenuto dunque che il processo deve essere dichiarato estinto e che sulle spese non vi è luogo a provvedere, stante l’accettazione della rinunzia;
visti gli artt. 306, 390 e 391 c.p.c., sulle conformi conclusioni del P.G..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del suddetto processo.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011