Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6704 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/03/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 23/03/2011), n.6704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5853/2010 proposto da:

L.C. (OMISSIS), L.M.L.

(OMISSIS), L.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARANTO 58, presso lo studio

dell’avvocato FARSETTI MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato

VERDE Giovanni, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALSUGANA 2, presso il dott. TAMMARO MAIELO, rappresentato e difeso

dall’avv. BRINDISI Ferdinando, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3438/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

12.11.09, depositata il 20/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

visto il ricorso per cassazione proposto da M.L., G. e L.C. nei confronti di P. N., avverso la sentenza n. 3438 del 12/20.11.09 della Corte d’Appello di Napoli;

visto il controricorso dell’intimato;

rilevato che con atto in data 1.7.2010, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, la controversia è stata transatta, con connessa dichiarazione di rinunzia al suddetto ricorso e relativa adesione del controricorrente;

ritenuto dunque che il processo deve essere dichiarato estinto e che sulle spese non vi è luogo a provvedere, stante l’accettazione della rinunzia;

visti gli artt. 306, 390 e 391 c.p.c., sulle conformi conclusioni del P.G..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del suddetto processo.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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