Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6704 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.15/03/2017), n. 6704
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14576-2012 proposto da:
D.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 337/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 05/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/02/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. D.A.R. ha impugnato, formulando due motivi, la sentenza con cui la CTR del Lazio, nell’accogliere l’appello della contribuente avverso la sentenza pronunciata dalla CTP di Roma, ha compensato le spese processuali senza dar conto delle gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della pronuncia sul punto, con ciò incorrendo nel vizio di motivazione ed in violazione di legge, essendo stati i motivi di gravame totalmente accolti e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero la compensazione in parola.
2. Osserva la Corte che i motivi di ricorso sono fondati poichè nella sentenza impugnata non sono state indicate le ragioni a sostegno della disposta compensazione delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi art. 58, comma 1 della predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, quindi, applicabile al caso in esame ratione temporis (ricorso depositato il 17 dicembre 2009), può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”. Per la configurabilità di siffatte ragioni non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o, come nel caso all’esame, la contumacia dello stesso, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 21083 del 19/10/2015; Cass. n. 901 del 23/1/ 2012; Cass. n. 23632 del 17/10/2013); nè tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regola, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017