Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6704 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 01/03/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20816/2020 R.G. proposto da:

S.O., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Giovanni Sanna.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER), in persona del presidente pro

tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 1245/19,

depositata il 29/10/2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2022

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, convertito

dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Riccardo Guida.

Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Locatelli Giuseppe ha

concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.O. ha impugnato il preavviso di iscrizione di ipoteca per Irpef accertata e non versata per gli anni 2007 e 2008 adducendo vizi formali della comunicazione.

2. La C.T.P. di Savona ha respinto il ricorso, con sentenza (n. 472/02/2015), che è stata confermata dalla C.T.R. della Liguria che, nel contraddittorio dell’agente della riscossione (dato atto che a Equitalia Nord è succeduta Agenzia delle entrate Riscossione (“AdeR”)), e dell’Agenzia delle entrate, oltre a dichiarare improcedibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate (avverso il capo della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato tardiva la sua costituzione in giudizio a seguito della chiamata in causa da parte dell’Agente della riscossione), ha disatteso l’appello principale della contribuente sul rilievo che la comunicazione di iscrizione di ipoteca era esente da vizi e che l’iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ha natura cautelare.

3. La contribuente ricorre con un motivo, illustrato con una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia delle entrate e l’AdeR resistono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso (“(I)n relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (…) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, nonché dell’art. 2808 c.c., e dell’art. 2645-ter c.c.”), la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha affermato che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, o la sua preventiva comunicazione, sia un atto cautelare, non finalizzato all’esecuzione forzata, ed ha quindi erroneamente ravvisato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria su un immobile destinato a prima casa.

1.1. Il motivo non è fondato.

Dal contenuto del ricorso per cassazione, la cui narrativa è poco chiara, sembra che la contribuente censuri la sentenza di appello che avrebbe ritenuto ammissibile l’ipoteca esattoriale sulla “prima casa” della debitrice morosa in ragione del fatto che l’ipoteca ha natura cautelare e non è un atto dell’esecuzione forzata.

Il dictum del giudice di merito (che, in realtà, si sofferma sull’iscrizione ipotecaria, senza esaminare la natura del bene vincolato a garanzia) è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, fin da Cass. Sez. U. 18/09/2014, n. 19667, ha affermato che “L’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”. Inoltre, con specifico riferimento all’atto oggetto del giudizio, questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 21/09/2021, n. 25600) ha enunciato il principio che “La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell’interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione del provvedimento finale (l’iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all’adempimento.”.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità all’Agenzia delle entrate, liquidandole in Euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, e all’Agenzia delle entrate Riscossione, liquidandole in Euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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