Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6703 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 907-2012 proposto da:

D.G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORENZO DEL FEDERICO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA PRAGMA SPA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO CIMETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 362/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 18/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. D.G.R. ha impugnato la comunicazione dell’iscrizione di ipoteca sul diritto di usufrutto a lei spettante su di un immobile sito a (OMISSIS). Ha sostenuto la ricorrente di essere titolare del solo diritto di abitazione sull’immobile medesimo e che tale diritto reale limitato non era suscettibile di iscrizione ipotecaria, a norma dell’art. 2810 c.c.. La CTP di Pescara ha rigettato il ricorso con sentenza che è stata confermata dalla CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sul rilievo che la ricorrente, con atto del 16.6.2000, aveva ceduto la nuda proprietà dell’immobile sicchè era rimasto in capo alla venditrice il diritto di usufrutto, nel quale era da ritenersi compreso il diritto di abitazione.

2. La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR formulando tre motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso Equitalia Centro s.p.a.. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Osserva la Corte che il primo motivo, con cui la ricorrente deduce violazione di legge poichè il diritto di abitazione non è suscettibile di iscrizione ipotecaria, è infondato. Occorre premettere che il diritto di abitazione, come quello di uso, non può essere oggetto di ipoteca poichè, in ossequio al divieto di alienazione di cui all’art. 1024 c.c., non è ricompreso nell’elencazione dell’art. 2810 c.c.. Vero è che la contribuente ha ceduto la nuda proprietà dell’immobile e si è riservata il mero diritto di abitazione che, rispetto all’usufrutto, incontra un limite quantitativo in quanto non va oltre il fabbisogno abitativo personale e familiare del titolare e non può essere ceduto. Si tratta, quindi, di un diritto reale parziario di contenuto meno ampio rispetto all’usufrutto e la contribuente, avendo ceduto la nuda proprietà ed essendosi riservata il solo diritto di abitazione, avrebbe di fatto abdicato alle facoltà residue nelle quali si esplica il diritto di usufrutto. Ora, mette conto considerare che l’atto di rinunzia ai diritti reali deve avere forma scritta ed essere trascritto ai sensi dell’art. 2643 c.c., n. 5. Va, dunque, ritenuto che il diritto residuato in capo alla contribuente a seguito della cessione della nuda proprietà è l’usufrutto, a prescindere dal nomen iuris attribuito ad esso, posto che la cedente non ha abdicato ad esso, con la conseguenza dell’iscrivibilità su di esso dell’ipoteca.

4. Il secondo ed il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione poichè la CTR avrebbe dovuto risolvere in via incidentale la questione afferente l’interpretazione del contratto di vendita, a norma dell’art. 1362 c.c., dato che per mero errore del notaio rogante era stato indicato in atto che la cessione riguardava la nuda proprietà dell’immobile mentre, invece, si trattava di cessione della proprietà con riserva del solo diritto di abitazione in capo alla cedente, sono inammissibili. Invero la CTR ha considerato, facendo applicazione della regola dell’interpretazione letterale del contratto, che la ricorrente aveva ceduto la nuda proprietà dell’immobile, sicchè si doveva ritenere che la stessa fosse rimasta titolare del diritto di usufrutto, in esso intendendosi compreso il diritto di abitazione. E costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di interpretazione dei contratti, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata, ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 19507 del 16/09/2014; Cass. n. 9054 del 15/04/2013). La ricorrente si è limitata a dedurre che i giudici di appello non hanno interpretato il contratto nel senso da lei auspicato ed ha omesso di specificare gli elementi testè indicati.

5. Il ricorso va, perciò, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ad Equitalia Centro s.p.a. le spese processuali che liquida in Euro 8.000,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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