Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6703 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6703 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA
sul ricorso 1915-2014 proposto da:
MANNI BRUNO C.F. MNNBRN42B261480X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RICASOLI 7, presso lo studio
dell’avvocato EMANUELE RICCI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANNA CAMPILII, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
157

contro

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA RAGIONIERI
PERITI COMMERCIALI – CNPR C.F. 80059790586, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46,

Data pubblicazione: 06/04/2016

presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI
BERETTA, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 269/2013 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito l’Avvocato CAMPILII ANNA;
udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di GENOVA, depositata il 11/07/2013 R.G.N. 223/2013;

NRG 01915/2014
Ud. 14.1.2016
Pres. Mammone
st. Torrice
SVOLGIMENTO DLE PROCESSO

1.

Con ricorso al giudice del lavoro di Savona, Mannì Bruno, titolare di pensione di vecchiaia a

carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Ragionieri e Periti commerciali (di seguito

della disciplina contenuta negli artt. 49 e 50 del Regolamento della Cassa, nel testo successivo alla
delibera del 22 giugno 2002, ha contestato la liquidazione della prestazione, sostenendo che la
Cassa, nel calcolare la quota A retributiva, sulla base delle deliberazioni approvate nel giugno 2002 e
nel dicembre 2003, aveva violato il generale principio di legge del pro rata e le norme imperative di
legge che regolano la materia.
2.

Respinta la domanda e proposto appello dall’assicurato, la Corte d’appello di Genova con

sentenza del 11.7.2013 ha rigettato l’impugnazione.
3.

La Corte territoriale ha ritenuto che la prestazione dovesse essere liquidata in conformità

delle disposizioni di legge vigenti al momento della maturazione del diritto e, quindi, dell’art. 3, c.
12, della 1. 8.08.95 n. 335, come modificato dall’art. 1, e. 763, della 1. 27.12.06 n. 296.
4.

Ha affermato che il principio del pro rata aveva carattere non assoluto, secondo quanto

previsto nella nuova versione del c. 12 dell’art. 3, ma solo tendenziale, dovendo essere
contemperato con gli altri criteri (equilibrio finanziario di lungo termine, adozione del pro rata in
relazione all’anzianità maturata, attuazione dei criteri della gradualità e dell’equità tra generazioni)
che la nuova formulazione dello stesso c. 12 prevedeva.
5.

Avverso detta sentenza il Manni ha proposto ricorso per cessazione, affidato a due motivi, cui

ha resistito con controricorso la Cassa.
6.

Fissata la discussione dinanzi alla Sezione Lavoro e depositate memorie da entrambe le parti,

il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, essendo stato rimesso al Primo Presidente, per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, un ricorso avente ad oggetto questioni analoghe a quelle
oggetto del presente giudizio.
7.

A seguito della pronunzia delle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n. 17742/2015 in

data 23.6/8.8.2015 delle Sezioni Unite, la causa all’udienza odierna è stata decisa, all’esito della
relazione del consigliere relatore e della discussione, nel corso della quale le parti in causa ed il
Procuratore Generale hanno concluso come in atti. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex
art. 378 c.p.c. anche per l’odierna udienza.

Cassa o CNRP) dal 1°.03.07, liquidata in via definitiva con delibera del 15.10.2008, in applicazione

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Ud. 14.1.2016
Pres. Mammone
Est. Torrice

MOTIVI DELLA DECISIONE

8.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c., falsa

applicazione dell’art. 1 c. 763 ultimo periodo della legge 296/1996 , sostenendo che secondo un
consolidato orientamento giurisprudenziale detta norma si sarebbe limitata a prorogare l’efficacia
delle vecchie delibere, solo in quanto legittime in relazione alla legge vigente al tempo della loro
adozione; che, pertanto, non potrebbero essere considerati né prorogati né sanati i provvedimenti
della cassa in data 2.6.2202, e quelli successivi modificanti del 23.11.2002, del 7.6.2003, e del
20.12.2003 , recepiti nell’art. 50 comma 2 ( calcolo della quota A sulla media reddituale di 24 anni)
e comma 8 ( tetto pensionistico) del Regolamento entrato in vigore dal L1.2004.
9.

C.on il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c., falsa

applicazione dell’art. 1 c. 763, nella parte a regime, della legge 296/2006, sostenendo che la Corte
territoriale avrebbe introdotto un concetto di pro rata diverso da quello previsto dall’art. 3 c. 12 della
legge 335/1995.
10.

Sostiene che, per effetto di favorevoli precedenti giurisprudenziali di questa Corte ( cita, tra

le altre, Cass. 13607/2012; Ord. 18742/2013, 22117/2013) le delibere adottate negli anni 20022003 sarebbero state cancellate in parte qua dall’ordinamento giuridico per nullità e dunque non
potrebbero farsi rientrare nel novero di quelle prorogate
11.

Richiamati i criteri di calcolo seguiti da esso ricorrente e dalla Cassa per la quantificazione del

trattamento pensionistico, il Manni sostiene la inapplicabilità ai giudizi in corso della disposizione
contenuta nel comma 488 della legge di stabilità 147/2013 invocando il principio dell’affidamento le
decisioni della Corte Costituzionale 124/2008 , 263/2009, e 15/2011, le pronunce di questa Corte
del 2009 , e denuncia la incostituzionalità della disposizione sopra richiamata in relazione agli artt.
24, 101,102,104, 111 c. 1,117 c. 1 2,3, 81, 10 23, 38, 70 e 76 Cost.
Esame dei motivi. Le sentenze delle SSUU n. 18136/2015 e n.17742/2015
12.

I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché pongono questioni di

interpretazione delle leggi che delineano l’intero quadro normativo che disciplina la materia dei
trattamenti pensionistici erogati dalla CNRP, vanno scrutinati alla luce dei principi di diritto affermati
dalle SS.UU nelle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n. 17742/2015 in data
23.6/8.8.2015, relative a fattispecie in fatto ed in diritto sovrapponibili a quella in esame.
13.

Nelle sentenze sopra richiamate le SSUU hanno ricostruito la storia, le funzioni e la natura

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNRP),
2

I motivi di ricorso

NRG 01915/2014
Ud. 14.1.2016
Pres. Mammone
E . Torrice
endo riguardo, alle disposizioni di legge che disciplinano le forme sostitutive dell’assicurazione
generale obbligatoria gestite, tra gli altri, dagli Enti contemplati dall’art. 2 c. 2 del digs 509/1994.
Hanno dato conto dei contrasti giurisprudenziali che avevano motivato l’intervento delle stesse
SSUU, e, per quanto concerne la portata e gli effetti della disposizione, qualificata di interpretazione

della Costituzione e quelli dettati dall’Art. 6 della Convenzione CEDU, nella interpretazione datane
dalla Corte di Strasburgo.
14.

In particolare nella sentenza SSUU 18136/2015, relativa a fattispecie in cui il diritto a

pensione era stato maturato successivamente alla data del 10 gennaio 2007, sono stati affermati i
seguenti principi di diritto:
15.

A). Nel regime dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla 1. 27.12.06 n.
296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell’art. 3, c. 12 della legge di riforma,
e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 10 gennaio 2007, la
garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali
privatizzati ex d.lgs. 30.06.94 n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a
favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive,
di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate

le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti – ha carattere ~rale e trova appilcazion@ enene in riferimento alle modinche in peius

criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla
salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla
normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto, con riferimento alle modifiche regolamentari
adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio
contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di
pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera
– per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il
principio del pro rata e, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della
pensione.
16.

o
B). Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 11 gennaio 2007 trova

applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della 1. n. 335 del 1995, ma nella formulazione
introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti
emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine,
3

autentica recata dall’art. 1 c. 488 della legge 27.12.2013 n. 147, si sono confrontate con i principi

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Ud. 14.1.2016
Pres. Mammone
Est. Torrice
‘ vendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle
)Anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti
….)

e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza
degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati
dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n, 296 del 2006.Tali atti e
deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla 1.
27.12.13 n. 147, art. 1, c. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato — legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano
finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la
liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 0 gennaio 2007 nel
rispetto della citata normativa regolamentare interna (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03)”.
17.

Sono prive di pregio le prospettazioni difensive sviluppate dal ricorrente nel ricorso con

riguardo agli arti. 24, 101, 102,104, 111 c. 1, 10 , 117 c. 1 2,3, 81 , 10 23, 38, 70 e 76 e delle
disposizioni della CEDU e dell’art. 1 Protocollo Addizionale 1 della CEDU.
18.

Con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 24, 101, 102, 104 ,111, c. 1 e 117,

1,2,3 e 38 della Costituzione, 6, e 14 CEDU e nel Protocollo Addizionale 1 della CEDU vanno
richiamate le puntuali ed esaustive argomentazioni motivazionali contenute nella sentenza delle
SSUU n. 18136/2015.
19.

La ricostruzione dell’intero quadro normativa e regolamentare contenuta nella sentenza sopra

richiamata evidenzia la infondatezza della prospettata lesione dei principi di cui agli art. 23 della
Costituzione, affermato con riferimento a materia estranea a quella oggetto del giudizio (in cui non
si controverte della imposizione di prestazioni personali o patrimoniali).
20.

Quanto agli artt. 70 e 76 della Costituzione va osservato che nella fattispecie in esame non si

discute della delega della funzione legislativa alla CNRP, la quale è solo stata chiamata dal
legislatore ad adeguare la disciplina relativa ai trattamenti da essa erogati ai principi generali che
ispirano l’ordinamento giuridico previdenziale.
21.

Le argomentazioni difensive correlate all’ 81 Cost., fondate sulla prospettazione di un

eventuale futuro dovere di restituzione da parte dello Stato delle imposte (maggiori) pagate dai
pensionati sui trattamenti pensionistici (più consistenti monetariarnente) percepiti dalla Cassa in
esecuzione di sentenze favorevoli, per essere prive di dati ed elementi concreti e specifici, non
consentono di vagliare se la questione sia manifestamente non infondata, in una fattispecie , quale
quella in esame, si discute dei limiti della applicazione dello ius superveniens costituito dalla legge
n. 296 del 2006 e della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla 1. 27.12.13
n. 147, art. 1, c. 488.
4

NRG 01915/2014
Ud. 14.1.2016
Pres. Mammone
Est. Torrice
,22.

In attuazione dei richiamati principi affermati nella decisione SSUU 18136/2015, il ricorso va

/rigettato perché il diritto al trattamento pensionistico del Manna è maturato in data 1.03.07.
23.

In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi, che hanno sollecitato

l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di
legittimità.
24.

Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1-quater

del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente , dell` ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.1.2016

5

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