Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6703 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22199-2021 proposto da:

C&C ENERGY SRL, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini previsti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6555/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 22/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Come si evince dal controricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, C&C Energy srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione – in data 22 giugno 20121 – avverso la sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe – del 22 dicembre 2020 – ma ne ha omesso il deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., come da certificazione negativa di quest’ultima.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che, attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 c.p.c., il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d’ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c. (v. Cass. n. 25453 del 2017).

In conseguenza, anche l’omesso deposito del ricorso – ipotesi più grave del deposito tardivo – deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell’art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544 del 2012).

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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