Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6702 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. I, 19/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 19/03/2010), n.6702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26252/2004 proposto da:

M.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA R. FAURO 62, presso l’avvocato BELLI Andrea, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO GREZZANO NEPI (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

BETTOLO 22, presso l’avvocato PENZAVALLI Giancarlo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LISTA PASQUALE, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4225/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PENZAVALLI che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14 maggio 2003, in riforma di una precedente pronuncia del Tribunale di Viterbo, rigettò la domanda con cui il Sig. M.S. aveva chiesto fosse accertata la legittimità del suo recesso dal Consorzio Grezzano di (OMISSIS), cui egli aveva in precedenza aderito in quanto proprietario di un immobile incluso nel comprensorio di pertinenza di detto consorzio.

A giudizio della corte romana, infatti, le disposizioni statutarie dell’ente non consentono ai proprietari di recedere ad nutum, fin quando il vincolo associativo rimanga in vigore, e ciò esclude che, in difetto di giusta causa, il Sig. M. possa sottrarsi agli obblighi di contribuzione derivanti dall’adesione al consorzio.

Il Sig. M. ha impugnato tale sentenza per cassazione lamentando la violazione dell’art. 24 c.c. e art. 1362 c.c., e segg., nonchè vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il consorzio Grezzano di (OMISSIS) si è difeso con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato, per alcuni aspetti, ed inammissibile per altri.

Ciò di cui il ricorrente si duole è l’interpretazione data dalla corte d’appello alle clausole dello statuto consortile che riguardano la durata del consorzio ed il diritto di recesso anticipato degli aderenti.

Le clausole in questione prevedono che il consorzio, al quale aderiscano tutti i proprietari dei terreni indicati un una ben specificata planimetria, sia destinato a durare sino al febbraio 2010 (artt. 3 e 4 dello statuto) e che il socio il quale “per qualsiasi motivo” intenda recedere anticipatamente sia comunque tenuto al pagamento delle quote consortili relative all’esercizio in corso ed al successivo, non operando il recesso se non dopo l’avvenuto pagamento di tali quote (art. 14 bis).

La corte di merito, a differenza del giudice di primo grado, ha ritenuto che le espressioni adoperate in dette clausole, tenuto anche conto della natura del consorzio urbanistico di cui si tratta ed in coerenza con il limite generale di durata del consorzio medesimo, debbano essere interpretate nel senso di ammettere e disciplinare la facoltà dell’aderente di sciogliersi anticipatamente dal vincolo associativo, ma solo in presenza di una giusta causa di recesso.

Le critiche che il ricorrente muove a tale interpretazione non colgono nel segno.

Nulla consente di affermare, anzitutto, che la corte d’appello abbia violato l’art. 24 c.c., e che – come nel ricorso si afferma – essa si sia erroneamente rifatta a “schemi per c.d. pubblicistici circa la natura giuridica del Consorzio”.

Va premesso che l’impugnata sentenza ha correttamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei consorzi di urbanizzazione, i caratteri dell’associazione personale coesistono con elementi di realità. In tal senso si è ripetute volte pronunciata questa Suprema corte, affermando appunto che siffatti consorzi (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone le quali, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un’organizzazione sovraordinata), finalizzati alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi, costituiscono figure atipiche; figure che, essendo caratterizzate dall’esistenza di una stabile organizzazione di soggetti, funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute, ma che si caratterizzano anche per un forte profilo di realità, in quanto il singolo associato assume obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei cespiti rientranti nel comprensorio consortile, qualificabili in termini di obligationes propter rem. Donde la conseguenza che i partecipanti non possono sottrarsi alle spese per la conservazione dei beni comuni posti al servizio delle proprietà esclusive dei medesimi, neppure mediante rinuncia alla proprietà, in difetto di diversa disciplina contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto, essendo la fonte primaria della disciplina di siffatti consorzi, specie per quel che riguarda l’ordinamento interno e l’amministrazione, da ricercare nell’accordo delle parti sancito appunto nell’atto costitutivo o nello statuto ad esso allegato (in argomento si vedano Cass. 9 febbraio 2007, n. 2877; 22 dicembre 2005, n. 28492; 6 maggio 2005, n. 9401; 10 gennaio 2005, n. 286; e 21 marzo 2003, n. 4125).

La risposta alla domanda se sìa o meno da considerare legittimo il recesso del Sig. M. dal consorzio si risolve, pertanto, in una questione d’interpretazione delle clausole dello statuto consortile, come bene ha inteso la corte territoriale.

Le censure del ricorrente riguardanti il modo in cui tale interpretazione è stata condotta e l’esito che ne è scaturito si sostanziano, a ben guardare, in doglianze di merito, come tali non ammissibili in questa sede.

Sotto il profilo del diritto nessuna specifica violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., è dato riscontrare; nè del resto lo stesso ricorrente, a parte la generica invocazione delle citate disposizioni del codice, specifica quale dei diversi criteri legali d’interpretazione dei contratti ivi enunciati sarebbe stata disattesa nel presente caso e perchè. Non basta certo, a tal riguardo, l’accenno al fatto che la già ricordata clausola statutaria relativa al recesso “per qualsiasi motivo” sia stata introdotta in un momento successivo alla costituzione dell’ente: circostanza, questa, che la corte d’appello non ha ignorato, che comunque non implica il venir meno della necessità di un’interpretazione sistematica dello statuto e che, comunque, non appare di per sè sola in grado di supportare logicamente la conclusione cui il ricorrente vorrebbe pervenire.

Del pari insufficienti a determinare l’accoglimento del ricorso sono le censure concernenti la motivazione dell’impugnata sentenza.

Censure solo assai sommariamente formulate, che inammissibilmente – in contrasto col principio di autosufficienza del ricorso – rinviano ad argomentazioni prospettate in sede di merito e che non individuano vizi logici del ragionamento svolto dal giudice d’appello, ma si limitano a prospettare un diverso convincimento della parte.

Al rigetto del ricorso, per effetto delle considerazioni anzidette, fa seguito la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari ed Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari ed Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA