Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6702 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6702 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA
sul ricorso 25850-2013 proposto da:
CASSA NeZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA RAGIONIERI
PERITI COMMERCIALI C.F. 80059790586, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46,
presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che
2016
151

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIOVANNI BERETTA, giusta delega in atti;
– ricorrente
contro

PERINETTI BRUNO C.F. PRNBRN35M15D332U, elettivamente

Data pubblicazione: 06/04/2016

domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso
lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAllA RICCI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA
TERESA SAPIENZA, giusta delega in atti;

controxicorrente

di TORINO, depositata il 16/07/2013 R.G.N. 896/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 746/2013 della CORTE D’APPELLO

NRG 25850 2013
MI 14.1.2016
Pres. Mammorie
Est. Torrice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Perinetti Bruno, titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di

Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (CNR!’, Cassa, d’ora
in avanti) ce!! dec_orrenza I .9.2000, ad i il giudice del

lavoro del Tribunale di Verbania per sentir

decorrere dall’1.1.2004 e sino al 31.12.2008, a titolo di contributo straordinario
di solidarietà, in attuazione dell’art. 40 del Regolamento di esecuzione adottato dalla stessa
Cassa con delibera 20.12.2013 e per sentir condannare ques rultima alla restituzione delle
somme indebitamente percepite.
2.

La domanda venne accolta e, a seguito di impugnazione della Cassa di previdenza, la

Corte d’appello di Torino, con la sentenza in data 16.7.2013, respinse l’appello, condannando
la Cassa a rimborsare al Perinetti le spese del giudizio.
3.

La Corte, condividendo la sentenza di primo grado, ritenne che l’art. 40 del

Regolamento, adottato con delibera del

20.12.2013, che aveva introdotto

il contributo di solidarietà, era illegittimo, in quanto violava i limiti imposti dalla L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 12 e ledeva l’affidamento dell’assicurato, già pensionato, e finiva per
incidere su un diritto acquisito.
4.

Secondo la Corte d’appello tale diritto non poteva essere travolto dallo “ius

supeveniens” costituito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, norma, questa, non
configurata come interpretativa e non dotata, perciò, di efficacia retroattiva.
5.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, la Cassa

Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, cui ha
resistito con controricorso Perinetti Bruno.
6.

Fissata la discussione dinanzi alla Sezione Lavoro e depositate memorie da entrambe le

parti, il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, essendo stato rimesso al Primo Presidente,
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, un ricorso avente ad oggetto questioni
analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.
7.

A seguito della pronunzia delle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n.

17742/2015 in data 23.6/8.8.2015 delle Sezioni Unite, la causa all’udienza odierna è stata
decisa, all’esito della relazione del consigliere relatore e della discussione, nel corso della quale
le parti in causa ed il Procuratore Generale hanno concluso come in atti. La Cassa ha
depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso.
1

dichiarare l’illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico, operato dalla Cassa, a

NRG 25850 2013
Ud. 14.1.2016
Pres. Mammone
Est. Torrice

8,

Col primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c. i n.3 c.p.c., vizio di

violazione o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in relazione all’art.
40 del Regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri entrato in vigore il 1
gennaio 2004.
9.

La ricorrente, dopo aver premesso che il principio del cosiddetto “pro rata” mira a

gestioni previdenziali è quello di conservare la corrispondenza fra ì contributi versati dagli
iscritti e le quote di pensione teoricamente maturate ai momento dell’introduzione delle
riforme, evidenzia che la stessa Corte d’appello ha rilevato che la fattispecie in esame riguarda
i pensionati e non anche gli assicurati, per cui non sarebbe in discussione il principio del “pro
rata”, ma quello della lesione di un diritto già acquisito.
10.

Da tali premesse la ricorrente trae il convincimento che nel caso di specie non è

invocabile il principio del “pro rata”, ritenuto violato dalla Corte territoriale, in quanto il
contributo straordinario di solidarietà ha interessato i pensionati (titolari di diritti perfetti) e
non gli assicurati (titolari di aspettative in ordine a situazioni in via di maturazione) ed è
intervenuto quando il rapporto previdenziale era già definito, incidendo su situazioni giuridiche

stabili e non in via di maturazione.
11.

Assume che l’introduzione del contributo straordinario di solidarietà, previsto dall’art. 40

del Regolamento di esecuzione della Cassa, non aveva affatto comportato la lesione del citato
principio del pro rata, in quanto lo stesso contributo non aveva inciso sull’affidamento degli
assicurati in ordine alle loro aspettative sulle prestazioni pensionistiche teoricamente maturate
in relazione alla quantità dei contributi versati.
12.

Invero, secondo la ricorrente, tale contributo aveva introdotto, per un periodo limitato

di tempo, un prelievo su trattamenti pensionistici in corso di pagamento, senza incidere sulla
proporzione fra quantità di contributi versati dai pensionati e l’ammontare delle prestazioni
pensionistiche dagli stessi percepite.
13.

Ne discenderebbe, secondo tale tesi difensiva, che la Corte di merito avrebbe violato la

legge nel dichiarare l’illegittimità del predetto contributo che comportava, invece, un sacrificio
temporaneo e quantitativamente modesto.

14.

Col secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.

1 n.3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12,
come novellato dalla L. n. 296 dei 2006, art. 1, comma 763.
15.

Assume che con quest’ultima norma il legislatore ha previsto espressamente la

salvezza, a titolo di sanatoria con efficacia retroattiva, degli atti e delle deliberazioni assunte
precedentemente dalle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria

2

garantire l’assicurato nella conservazione delle anzianità già maturate e che il dovere delle

NRG 25850 2013
Ud. 14.1.2016
Pres. Marnmone
Est. Torrice

già approvate dai Ministeri vigilanti; che, in conseguenza, la Corte di merito sarebbe incorsa in
errore nel ritenere illegittimo il contributo temporaneo straordinario di solidarietà .
16.

Col terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’ad. 360 c. 1 n.3 c.p.c., la

violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, con riferimento ali’ art. 40
che ha introdotto il contributo temporaneo straordinario
del Regolamento rite
rego ar

17.

Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il contributo

era stato adottato nel rispetto del principio di autonomia gestionale, organizzativa,
amministrativa e contabile previsto dal Digs. n. 509 del 1994, art. 2, e deduce che essa
ricorrente era stata oggetto, al pari di altre Casse previdenziali di professionisti, di un processo
di privatizzazione iniziato con la L. n. 537 del 1993.
18.

Sostiene che la predetta autonomia era stata introdotta al fine di consentire alle casse

dei professionisti di salvaguardare l’equilibrio dei propri bilanci e che, in ultima analisi,
l’adozione del suddetto prelievo temporaneo sui trattamenti pensionistici in corso di
pagamento non incideva sulla proporzione fra la quantità dei contributi versati dai pensionati e
l’ammontare delle prestazioni pensionistiche agli stessi corrisposte.
Con il quarto motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.1 n. 4 c.p.c., illogicità della
motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, pur dando atto che nella fattispecie non
erano in discussione il principio del “pro rata” e quello della “quota di autonomia normativa
attribuita agli enti previdenziali privatizzati”, aveva, nondimeno, dichiarato illegittimo
il contributo di solidarietà per violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma.
Esame dei motivi
19.

I motivi sopra esposti possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di

connessione, essendo sostanzialmente unitaria la questione ad essi sottesa.
20.

Il ricorso è infondato.

21.

Questa Corte, nel decidere l’analoga questione riguardante la Cassa di Previdenza ed

Assistenza dei Dottori Commercialisti, con la sentenza n. 25212 del 30/11/2009 ha affermato
che “in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione – atti o
provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento
pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie il contributo di solidarietà) su un
trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali
atti incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” – che è stabilito in relazione “alle
anzianità già maturate”, le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo – e lesivi
dell’affidamento dell’assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla
3

di solidarietà.

NRG 25850 2013
Ud. 14.1.2016
Pres. Mammone
Est. Torrice

quantità dei contributi versati”. Nello stesso senso questa Corte si è pronunziata con le
sentenze n. 25029 e n.25030 del 2009, con l’ordinanza della Sez. 6 n. 2749 del 2013, con la
sentenza n. 53 del 2015.
22.

Analoghi principi sono stati affermati nelle sentenze n. 25895, n. 26032, n. 26943 del

2014 con riguardo a controversie nelle quali era parte la odierna ricorrente.
In particolare, si è rilevato che nel nostro sistema non vige il principio della intangibilità

del trattamento pensionistico esistente nel momento in cui ebbe inizio l’iscrizione
dell’interessato alla Cassa di previdenza, non essendo interdetto al legislatore di emanare
disposizioni le quali vengano a modificare, in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dì
rapporti di durata, e quindi di modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il
quantum del trattamento previsto, limitando, allorché si verifichino determinati presupposti, il
detto trattamento con riferimento alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle
prestazioni.
24.

Si è, però, osservato che è necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite

della ragionevolezza, ossia che non leda l’affidamento dell’assicurato in una consistenza della
pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati.
25.

D’altra parte la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere

illegittima la norma che violi “l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale
elemento essenziale dello Stato di diritto” (Corte Cost. 10.2.1993 n. 39, 26.1.1994 n. 6,
28.2.1997 n. 50, 23.12.1997 n. 432, 22.11.2000 n. 525).
26.

Questo limite costituzionale imposto al legislatore induce, a maggior ragione, a ritenere

contrario al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost., comma 2) l’atto infralegislativo,
amministrativo o negoziale, con cui l’ente previdenziale debitore riduca unilateralmente
l’ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a
disporre pro futuro, con riguardo a pensioni non ancora maturate; in tal caso l’iniziativa
unilaterale, e non legislativa, colpirebbe più gravemente la sicurezza dei rapporti giuridici.
27.

Nelle decisioni sopra richiamate è stato escluso che possa rinvenirsi la giustificazione del

provvedimento in questione nel contenuto della norma dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3,
comma 12, esulando il detto atto dai previsti “provvedimenti di variazione delle aliquote
contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di
determinazione

del

trattamento

pensionistico”.

Nè la trattenuta può considerarsi legittima a seguito della entrata in vigore della L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 763, perché detta norma incide sui sistema dei pro rata, che quindi è
estraneo alla tematica del contributo di solidarietà che interessa la presente causa.
28.

Va rilevato che, in questa situazione di raggiunto assetto della giurisprudenza di

legittimità sulla portata e sull’ambito di applicazione della clausola di garanzia costituita dalla
4

23.

regola del pro rata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, nella sua originaria
formulazione, è da ultimo intervenuto il legislatore con una disposizione qualificata come di
interpretazione autentica – della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge dì stabilità 2014) – che
ha previsto: “L’ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si
interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di
cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che
siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”.
29.

Quest’ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione,

dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi
siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale
finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché
di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente.
In applicazione dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze sopra richiamate ai quali
questo Collegio ritiene di dare continuità, il ricorso va rigettato.
30.

Sussistono giustificati motivi, in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle

questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del
diritto vivente, e del mutamento del quadro normativo di riferimento, per compensare tra le
parti le spese di questo giudizio di cassazione.
31.

Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1-

quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.1.2016

NRG 25850 2013
Ud. 14.1.2016
Pres. Mamrnone
Est. Torrice

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