Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6701 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6701 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA
sul ricorso 24965-2013 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI C.F. 80021670585, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 06/04/2016

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47,
presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che
2016

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– rlcorrente-

150

contro

POZZATO PAOLO C. F. PZZPLA47A16D969Y, elettivamente

utde
domiciliato in ROMA,

-VIA aESCENZIO,

-76
presso lo

evi

studio dell’avvocato RITA FERA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIANLUIGI BARONE,
giusta delega in atti;
– contzaricorranta

avverso la sentenza n.

43012013 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito l’Avvocato LUCANTONI SILVIA per delega verbale
Avvocato PANDOLFO ANGELO;
udito l’Avvocato BARONE GIANLUIGI
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

di MILANO, depositata il 10/05/2013 R.G.N. 1663/2010;

NRG 24965 2013
Ud. 14.12016
Pres. Mammone
Est. Torrice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Con ricorso al giudice del lavoro di Milano Pozzato Paolo, titolare di pensione di

anzianità dal 1.10.2008 a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed A.ssistenza a favore dei
Dottori Commercialisti (CNPADC, ovvero C.assa, d’ora in avanti), aveva chiesto la riliquidazione

pensionistico da calcolarsi con computo della quota pensionistica riferita all’anzianità anteriore
al 31.12.2003 sulla base della normativa vigente prima dell’entrata ìn vigore del Regolamento
del 2004 , e dunque, ai sensi degli artt. 2 e 15 della legge 21/1986.
2.

Respinta la domanda, la Corte di Appello di Milano, adita in sede di appello dal Pozzato,

in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda ed ha dichiarato il diritto di
queseultimo alla riliquidazione del trattamento pensionistico prendendo in considerazione come
reddito dí riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall’iscritto negli anni anteriori alla
maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15 L 21/1986, applicando al suddetto
reddito medio rivalutato l’aliquota del 2% per tutte le anzianità contributive maturate sino al
31.12.2001 e l’aliquota dell’1,75% per le anzianità contributive successive, moltiplicando la
media reddituale per l’anzianità del professionista sino al 31.12.2003.
3.

La Corte territoriale ha ritenuto che il principio del pro rata di cui all’art. 3 comma 12

della legge 335/1995 era stato violato dall’art. 10 del nuovo Regolamento della CNPADC nella
parte in cui prevedeva che il calcolo della quota reddituale doveva essere effettuato sulla base
dei ventiquattro redditi antecedenti il 1° gennaio 2004.
4.

La Corte territoriale ha escluso che i provvedimenti adottati dalla Cassa potessero

ritenersi sanati per effetto dell’art. 1 comma 763 della legge 296/2006 e ha affermato che la
pensione doveva essere calcolata ai sensi degli artt. 2 e 15 della legge 21/1986 e dell’art. 3 del
Regolamento precedente la modifica del 2004 (riferimento ai redditi degli ultimi 15 anni).
5.

La Cassa, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso affidato a dnque motivi, al quale

ha resistito il Pozzato.
6.

Fissata la discussione dinanzi alla Sezione Lavoro e depositata memoria dalla CNPADC,

il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, essendo stato rimesso al Primo Presidente, per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, un ricorso avente ad oggetto questioni analoghe a
quelle oggetto del presente giudizio.
7.

A seguito della pronunzia delle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n.

17742/2015 in data 23.6/8.8.2015 delle Sezioni Unite, la causa all’udienza odierna è stata
decisa, all’esito della relazione del consigliere relatore e della discussione, nel corso della quale
le parti in causa ed il Procuratore Generale hanno concluso come in atti. Le parti hanno
depositato memorie ex art. 378 c.p.c. anche per l’odierna udienza.
1

del trattamento pensionistico, con condanna della Cassa al pagamento del trattamento

NRG 24965 2013
Ud. 14.1.2016
Pres. Mammone
Est. Torrice

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso
8.

CQn il primo motivo (rubricato come numero 11) la Cassa deduce, ai sensi dell’art. 360

9.

Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito il principio del pro rata in

maniera erronea in quanto aveva esteso detto principio ad un profilo diverso da quello relativo
al passaggio dal metodo contributivo a quello retributivo, e, in particolare, lo aveva ritenuto
applicabile alla modalità di calcolo della pensione ancora da computare secondo il metodo
reddituale. Deduce che il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è
oggetto di autonoma trattazione nell’ambito dello stesso art. 3 comma 12 della legge
335/1995.
10.

Con il secondo motivo (rubricato come III) la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360

c.1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2, 3, 35
e 38 comma 2 Cost.
11.

Con riguardo all’art. 38 Cost., deduce la necessità per le Casse dei liberi professionisti,

al fine di assicurare ai lavoratori la tutela previdenziale, di far quadrare i conti, non potendo
esse contare su alcuna rimessa che non sia costituita dai contributi degli iscritti e di tenere
conto dell’allungarsi dell’aspettativa di vita.
12.

Quanto all’art. 2 Cost., richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 1986,

nella parte in cui ha evidenziato la necessità, nel passaggio da un sistema di tipo mutualistico
ad uno di tipo solidaristico, di coniugare il principio di solidarietà stabilito da questa norma con
quello di gradualità e di equità tra le generazioni.
13.

Quanto all’art. 3 Cost., sostiene che la tesi prospettata dalla Corte territoriale

comporterebbe uno squilibrio a tutto danno dei giovani iscritti rispetto ai pensionati, beneficiari
del più vantaggioso sistema reddituale; sostiene che occorre distribuire i necessari sacrifici tra i
soggetti che, sia in veste di lavoratori attivi, che di pensionati, sono parti di un rapporto
previdenziale in atto.
14.

Con il terzo motivo (rubricato come IV) la Cassa deduce, ai sensi dell’art. 360 ci n. 3

c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 12 L 335/1995 con riferimento al
calcolo della quota reddituale.
15.

Deduce che il principio del pro rata divide la complessiva anzianità in due parti, che

assume a discrimine la medesima data come momento dai quale calcolare a ritroso i redditi
utili ai fini della media reddituale da considerare per il calcolo della quota reddituale di
pensione.
2

c. 1 n.3 c.p.c., violazione dell’art. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335.

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Pres. Mammone
Est. Torrice

16.

Con il quarto motivo (rubricato come V) la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.I.

n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2 commi l e 2 del digs 509/1994 e dell’art.
3 comma 12 L 335/1995, nel testo vigente prima della modifica introdotta con la legge n. 296
del 2006.
17.

Richiamata la facoltà attribuita dall’art. 2 del digs 509/1994 e l’autonomia che da

con modificazioni dall’art. 1 c.1 della legge 22.12.2011 n. 214, sostiene che l’art. 3 comma 12
della legge 335/1995 avrebbe consentito ad essa ricorrente di adottare le misure necessarie
per assicurare il riequilibrio finanziario

18.

Con il quinto motivo (rubricato come VI) la Cassa, denunzia, ai sensi dell’art. 360 c. 1

n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 763 ultimo periodo della legge
296/2006.
19.

Sostiene che detta disposizione avrebbe reso legittime le delibere adottate da essa

ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

20.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal

controricorrente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.., in quanto l’evoluzione del quadro normativo di
riferimento, di cui si dà conto di seguito, ed i difformi orientamenti di questa Corte, che hanno
richiesto l’intervento delle SSU, non consentono di ravvisare la sussistenza delle condizioni di
cui all’art. 360 comma 1 c.p.c.
21.

Tutti i motivi investono il Collegio della questione relativa alla operatività ed ampiezza

del principio del pro rata in relazione ai trattamenti pensionistici erogati dalla odierna
ricorrente; essi devono, pertanto, esaminarsi congiuntamente.

Esame dei motivi
22.

Le diverse questioni poste nei motivi di ricorso e nelle memorie depositate dalle parti a

conforto delle rispettive posizioni difensive, suggeriscono l’opportunità di ricostruire, in via di
doverosa sintesi, il quadro normativo, legale e regolamentare, che disciplina, le prestazioni
previdenziali erogate dalla CNPADC.
23.

L’excursus, ad un tempo, consentirà di valutare l’applicabilità alla fattispecie in esame

dei principi somministrati dalle SSUU nelle sentenze n.18136/16.9.2015 e n. 17742/2015, rese
con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ( CNRP).
24.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

(Cassa o CNPADC, d’ora in avanti) fu istituita con la Legge 3 febbraio 1963 n. 100, quale Ente
3

questa è riconosciuta, come confermata dall’art. 24 t. 4 del DL 201/2011 convertito in legge

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Pres. Mammone
Est. Torrice

di diritto pubblico, costituito per garantire trattamenti di previdenza ed assistenza agli iscritti
ed ai loro superstiti.
25.

Il regime originariamente previsto prevedeva (art. 26 della legge 100/1963)

l’erogazione di una pensione base minima nella misura prevista nella tabella A allegata alla
iegge alla quale si aggiungeva la pensione integrativa derivante dai montante finanziario

C) dell’art. 17 della stessa legge, risultanti a credito del conto individuale e quella derivante dal
montante finanziario dei versamenti volontari effettuati dall’iscritto. Le parti di pensione
integrativa e quella derivante dai contributi volontari sí determinavano in base ai coefficienti
indicati nella tabella B) allegata alla legge sopra richiamata. L’entità dei contributi da versare
alla Cassa e le modalità di calcolo della pensione di vecchiaia furono, nel corso del tempo,
variate per effetto di norme di legge che si sono susseguite nel tempo (L. 9.2.1963 n. 160, L
23.12.1970 n. 140).
26.

Con la legge 29 gennaio 1986 n. 21 il sistema fu riformato e , per quanto oggi rileva, fu

previsto (art. 2) che la pensione di vecchiaia sarebbe stata pari, per ogni anno di effettiva
iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali
professionali dichiarati dall’iscritto, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione
anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
27.

Per il calcolo della media di cui sopra, si considerava il reddito professionale soggetto al

contributo di cui all’articolo 10, comrna 1.
28.

Per gli anni per i quali fosse stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2

dell’articolo 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta sarebbe
stato pari al decuplo del contributo minimo pagato.
29.

I redditi annuali dichiarati erano rivalutati a norma dell’articolo 15 della presente legge.

30.

In attuazione del d.lgs. 30.06.94 n. 509, emanato in forza della delega conferita

dall’art. 1, c. 32, della 1. 24.12.93 n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche
private degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nel 1995 la Cassa
venne trasformata in Associazione con personalità giuridica di diritto privato.
31.

L’art. 2, e. 2, del d.lgs. n. 509 del 1994 statuì che “La gestione economico finanziaria

(delle associazioni) deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti
coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno
triennale”.
32.

Il sistema previdenziaie della CNPADC rimase, tuttavia, sostanzialmente immutato, in

quanto le norme della legge n. 29 gennaio 1986 n. 21 furono trasfuse nel Regolamento di
disciplina delle funzioni di previdenza, approvato con il decreto interrninisteriale 31.7.90.
4

afferente alle quote di riparto del contributo-marche ed alla percentuale prevista dalla lettera

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Pres. Mamrnone
Est. Torrice

33.

Con la L. 8.08.95 n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e

complementare, fu previsto, tra l’altro, che per gli iscritti all’Assicurazione generale
obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa la pensione fosse
determinata con il sistema contributivo (art, 1, c. 6).
34.

Per coloro che alla data del 31.12.95 vantavano un’anzianità contributiva inferiore a 18

all’anzianità antecedentemente acquisita, determinata secondo il sistema retributivo
previgente; b) quota determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata
successivamente (art. 1, t. 12),
35.

La giurisprudenza individua in tale disposizione l’affermazione implicita del principio del

pro rata, sul rilievo che la legge consente che i lavoratori assicurati, i quali alla data del
31.12.95 vantino una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, abbiano una base frazionata
per il calcolo della prestazione, calcolata sulla base del sistema retributivo per l’anzianità
contributiva maturata fino a quella data e sulla base del sistema contributivo per quella
successiva (v., tra le tante, Cass. 16.11.09 n. 24202 e 24.09.10 n. 20235, e, da ultimo SSUU
17742/2015 e 18136/2015).
36.

Con riferimento agii enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

generale (tra cui rientrava la CNPADC), e nel rispetto dei principi di autonomia del d.lgs. n. 509
del 1994, la stessa legge stabilì che “allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in
attuazione di quanto previsto daWarticolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la
stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni.
In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del predetto
decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote
contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di
determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione
alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti” (art. 3, c. 12).
37.

L’art. 1, c. 763, della 1. 27.12.06 n. 296 sostituì il primo ed il secondo periodo dell’art.

3, c. 12, della legge n. 335 del 1995, con tale diversa formulazione: “Nel rispetto dei principi di
autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione
generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità
delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco
temporale non inferiore a trenta anni. … In esito alle risultanze e in attuazione di quanto
disposto dal citato articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti
5

anni era previsto un sistema misto, articolato in due quote: a) quota, corrispondente

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necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il
principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di
gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di equilibrio non vengano affrontate,
dopo aver sentito l’ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa

legislativo 30 giugno 1994, n. 509. … (sono omessi i periodi, introdotti dalla riforma, non
rilevanti ai fini della presente trattazione)”.
38.

L’ultimo periodo di detto c. 763, dopo le modifiche apportate all’art. 3, c. 12, stabilì che

“Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al
presente connma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della
presente legge”.
39.

Con l’art. 24, c. 24, del d.1.6.12.11 n. 201 (conv. dalla 1. 22.12.11 n. 214) fu adottato

un ulteriore intervento legislativo che impose agli enti privati indicati dal d.lgs 509 del 1994
(tra cui la (CNPADC) di allungare il termine di stabilità della gestione da 30 a 50 anni, fissando,
altresì, il termine del 30.06.12 per l’adozione delle misure conseguenti.
40.

Infine, l’art. 1, c. 488, della 1. 27.12.13 n. 147 ha previsto che “L’ultimo periodo

dell’articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che
gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma
763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad

\\)2

assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”.

41.

Per quanto oggi rileva, il Regolamento di disciplina del regime previdenziale della

CNPADC, approvato con DI del 14.7.2004, all’art. 10 comma 8 ha modificato il sistema di
gestione previdenziale passando, in via graduale, dal sistema di calcolo reddìtuale a quello
contributivo.
42.

Esso ha previsto, infatti, che la pensione degli associati che possano far valere un

periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004 è formata
sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal l° gennaio 2004
e
v”vàd una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, facendo riferimento, bj
ì0,9$19″/ iindividuati nella Tabella 8 allegata al Regolamento.

43.

previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto

Detta tabella individua diversi periodi di riferimento, a seconda della data di decorrenza

q()/\ della pensione; in particolare è previsto che per le pensioni che, come nella fattispecie in
esame, decorrono dal 1.1.2008, vengono in rilievo i redditi degli ultimi 24 anni antecedenti la
data del 1.1.2004.
6

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Pres. Marnmone
Est. Torrice

44.

I principi affermati nelle sentenze 18136/2015 e 17742/2015. con riguardo ai

trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Ragionieri e Periti Commerciali (CNRP).
45.

Nelle sentenze sopra richiamate le SSUU hanno ricostruito la storia, le funzioni e la

natura della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali

dell’assicurazione generale obbligatoria gestite, tra gli altri, dagli Enti contemplati dall’art. 2 c.
2 del d.lgs 509/1994. Hanno dato conto dei contrasti giurisprudenziali che avevano motivato
l’intervento delle stesse SSUU, e, per quanto concerne la portata e gli effetti della disposizione,
qualificata di interpretazione autentica recata dall’art. 1 c. 488 della legge 27.12.2013 n. 147,
si sono confrontate con i principi della Costituzione e quelli dettati dall’Art. 6 della Convenzione
CEDU, nella interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo.
46.

In particolare nella sentenza SSUU 18136/2015, relativa a fattispecie in cui il diritto a

pensione era stato maturato successivamente alla data del 1° gennaio 2007, sono stati
affermati i seguenti principi di diritto:
47.

A). Nel regime dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla 1. 27.12.06
n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell’art. 3, c. 12 della legge di
riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1° gennaio
2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti
previdenziali privatizzati ex d.lgs. 30.06.94 n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio
di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in
modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione
anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della
pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio
retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti
suddetti. Pertanto, con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (delibere 22.06.02,
7.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo,
per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata
con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il
calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il
7

(CNRP), avendo riguardo, alle disposizioni di legge che disciplinano le forme sostitutive

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Ud. 14.1.2016
Pres. Mammone
Est. Torrice

principio del pro rata e, quindi, trova applic.azione il previgente più favorevole criterio di calcolo
della pensione.
48.

B). Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 10 gennaio 2007 trova

applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della 1. n. 335 del 1995, ma nella formulazione
introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali
suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di
lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti
dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra
generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già
adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della legge n. 296 del 2006.Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione
qualificata di interpretazione autentica recata dalla 1. 27.12.13 n. 147, art. 1, c. 488
(disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di
stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare
l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattarnenti
pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1° gennaio 2007 nel rispetto della citata
normativa regolamentare interna (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03)”.
49.

La regolamentazione del trattamento di previdenza erogato dalla Cassa ricorrente è

sostanzialmente sovrapponibile a quella scrutinata dalle SS.UU nelle recenti sentenze
18136/2015 e 17742/2015, relative ai trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNRP).
50.

La disciplina legale è, infatti, la medesima, e analoga è quella di fonte regolamentare,

ove si consideri che quella adottata dalla Cassa con i Regolamenti approvati con i decreti
interministeriall in data 31.7.1990 e 14.7.2004 fa riferimento ai due distinti sistemi, retributivo
e contributivo, di calcolo della pensione di vecchiaia che si sono succeduti nel tempo, ed il
passaggio graduale dall’uno all’altro per gli assicurati che possano far valere un periodo di
effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004.
51.

Trovano, pertanto, applicazione nella fattispecie in esame i principi di diritto affermati

nella sentenza SSUU 18136/2015, atteso che il Regolamento approvato con D.I. 14.7.2004 ha
modificato ii sistema di calcolo della pensione di vecchiaia, introducendo – in ottemperanza
dell’obbligo imposto dalla legge di assicurare l’equilibrio di bilancio (art. 3, c. 12 legge
335/1995) e al fine di salvaguardare gli equilibri economico-finanziari di lungo periodo della
Cassa stessa – il sistema contributivo in via graduale, posto che sono state salvaguardate le
posizioni degli assicurati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e
contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004.
8

.

52.

Sono prive di pregio le prospettazioni difensive sviluppate dal controricorrente nella

memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., avuto riguardo alle considerazioni svolte nelle sentenze
18136/2015 e 17742/2 in ordine alla conformità agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU della
disposizione contenuta nell’art. 1 c. 488 della legge 147/2013 015., alla esatta portata del
principio del pro rata ed alle ragioni della rilevanza del momento della maturazione del diritto a
pensione.
53.

In attuazione dei richiamati principi, essendo il diritto maturato in data 10.10.2008, la

pensione dell’assicurato Pozzato deve essere liquidata sulla base della delibera Regolamento
della cassa approvato con D.I. del 14.7. 2004 (quota reddituale con computo della media dei
redditi degli ultimi 24 anni antecedenti la data del 1.1.2004).
54.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rigetto dell’originaria domanda

proposta dal Pozzato, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 comma 2
c.p.c.).
55.

In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi che hanno

sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata
Rigetta l’originaria domanda
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.1.2016

NRG 24965 2013
Ud. 14.1.2016
Pres. Marrimone
Est. Torrice

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