Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6700 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6700 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 8910-2013 proposto da:
CASSA

NAZIONALE

PREVIDENZA

ASSISTENZA

FAVORE

RAGIONIERI PERITI COMMERCIALI C.F. 80059790586, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata

in

ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato MATTIA
2016

148

PERSIANI,

che la rappresenta e difende, qiugta deleqd

in atti;
– ricorrente contro

CLEMENTI SERGIO C.F. CLMSGR44A08H294Z, elettivamente

Data pubblicazione: 06/04/2016

domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio
dell’avvocato FRANCO ANTONAZZO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ADRIANO DEL BIANCO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

di BOLOGNA, depositata il 26/09/2012 R.G.N. 452/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI per delega verbale
Avvocato PERSIANI MATTIA;
udito l’Avvocato ANTONAZZO FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 467/2012 della CORTE D’APPELLO

NRG 08910 2013

Ud. 14.1.2016
Pres. Mammone
Est. Torrice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Con ricorso ai giudice del lavoro di Rimini, Clementi Sergio, titolare di pensione di

anzianità a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Ragionieri e Periti

riliquidare il trattamento pensionistico secondo le modalità di calcolo previste nel tempo
antecedente le delibere adottate dalla Cassa in data 22.6.2002 e 7.6.2003.
1.

Il Tribunale aveva dichiarato la inefficacia delle delibera in data 22.6.2002 e affermato il

diritto del Clementi alla liquidazione della pensione di anzianità richiesta il 20.7.2002 con
applicazione del principio del pro rata, in relazione all’anzianità maturata anteriormente a detta
delibera ed ha condannato la cassa al pagamento della prestazione richiesta, oltre accessori di
legge.
2.

Adita in sede di appello dalla Cassa, la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in

data 26.9.2012, ha confermato la sentenza di primo grado.
3.

La Corte, per quanto oggi rileva, ha ritenuto che il rispetto del principio del pro rata,

affermato dall’ art. 3 comma 12 della legge 335/1995, impone che i provvedimenti adottandi
dalle Casse di previdenza allo scopo di assicurare l’equilibrio del bilancio devono garantire la
intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano
state ancora acquisite, diele quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle
prestazioni potenzialmente maturate in itinere e che, a fortiori, non possono essere incise le
prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al
Momento degli interventi correttivi. La stessa Corte ha escluso che gli atti ed i provvedimenti
adottati prima della entrata in vigore dall’art. 1 c. 763 della legge 296/2006 fossero stati
validati, in quanto la disposizione si limitava a prevederne la salvezza ma non anche a
consentire il vaglio della loro legittimità alla luce della nuova disciplina.
4.

La Cassa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e il Clementi ha

resistito con controricorso.
5.

Fissata la discussione dinanzi alla Sezione Lavoro, il Collegio ha disposto il rinvio a

nuovo ruolo, essendo stato rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite, un ricorso avente ad oggetto questioni analoghe a quelle oggetto del presente
giudizio.
6.

A seguito della pronunzia delle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n.

17742/2015 in data 23.6/8.8.2015 delle Sezioni Unite, la causa all’udienza odierna è stata
decisa, all’esito della relazione del consigliere relatore, e della discussione nel corso della quale
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commerciali (CNRP) dal 20.7.2002, aveva chiesto che la Cassa stessa fosse condannata a

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le parti in causa ed il Procuratore Generale hanno concluso come in atti. La Cassa ha
depositato memoria ex art. 378 c.p.c. per l’odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso
Con il primo motivo la Cassa deduce, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c., violazione

dell’ad. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335.
8.

Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito il principio del pro rata in

maniera distorta in quanto aveva applicato detto principio nel senso che esso, derogando al
generale criterio dell’applicazione della normativa vigente al momento della maturazione dei
requisiti per la pensione, consente di salvaguardare periodi di anzianità contributiva per i quali
non è stato maturato alcun diritto a pensione; e nel senso che detto principio consente al
pensionando di conservare, nell’ambito dello stesso sistema, il criterio quantitativo di
determinazione della pensione a sé più favorevole.
9.

La ricorrente sostiene che non sussiste un diritto quesito dell’assicurato a conservare i

più favorevoli criteri di liquidazione della prestazione precedentemente vigenti, in quanto il
diritto a pensione viene ad esistenza solo nel momento in cui sono realizzati i requisiti previsti
dalla legge; che, in conseguenza, le delibere adottate ben potevano rettificare in senso
peggiorativo il previgente regime di calcolo del trattamento pensionistico con riguardo alle
posizioni assicurative degli iscritti che non avessero ancora maturato i requisiti per accedere a
quel trattamento.
10.

Lamenta, in sostanza, che la sentenza impugnata non afferma che la pensione debba

„fil

essere riliquidata secondo i vari criteri di calcolo succedutisi nel tempo (I. 9.02.63 n. 160, 1.
30.12.91 n. 414 con il regolamento di esecuzione 1.01.95, 1. 8.08.95 n. 335 con le modifiche
del regolamento apportate con le delibere del Comitato del 28.06.97 e del 26.7.1997, e,
ancora, con le delibere del 22.6.2002, e, quindi, del 7.6.2003 e del 20.12.2003 ), in relazione
alla contribuzione via via maturata (il che costituirebbe interpretazione rigorosa del principio
del pro rata), ma statuisce che la riliquidazione debba essere effettuata sulla base di un solo
criterio, quello previsto dal regolamento del 1995, prima delle modifiche apportate dalla
delibera del 28.06.97, che sul piano monetario è più favorevole all’assicurato.
11.

7.

Questa interpretazione, secondo la ricorrente, non sarebbe interpretazione corretta del

principio del pro rata, ma costituirebbe applicazione di un principio di miglior favore
sconosciuto al diritto previdenziale.

2

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12.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione dell’alt. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335, in relazione all’art. 1,
c. 763, della 1. 30.12.06 n. 296.
13.

Precisato che quest’ultima disposizione prevede che la stabilità delle gestioni

previdenziali è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni e che gli enti di
previdenza privata (quale è essa CNRP) adottino provvedimenti per la salvaguardia

relazione alle anzianità già maturate (rispetto all’introduzione delle modifiche) e, comunque,
tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni”, sostiene che il legislatore,
tuttavia, con il c. 763 non si è limitato a modificare l’art. 3, c. 12, ma ha espressamente
introdotto la salvezza degli atti e delle deliberazioni assunte in precedenza ed approvate dal
Ministero vigilante, con ciò intendendo mantenere la validità delle scelte volte a salvaguardare
l’equilibrio di gestione nel lungo periodo.
14.

Deduce che, per tale ragione, le determinazioni assunte da essa CNRP assumerebbero

ex lege il crisma della legittimità, anche se non hanno applicato rigorosamente il principio dei
pro rata; che la disposizione del c. 763 è norma valida solo per il futuro ma lascia in vigore le
delibere adottate precedentemente.
Esame dei motivi. Le sentenze delle SSUU n. 18136/2015 e n.17742/2015
15.

I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché pongono questioni di

interpretazione delle leggi che delineano l’intero quadro normativa che disciplina la materia dei
trattamenti pensionistici erogati dalla CNRP, vanno scrutinati alla luce dei principi dì diritto
affermati dalle SS.UU nelle sentenze n. 18136 in data 23.6116.9.2015 e n. 17742/2015 in data
23.6/8.8.2015, relative a fattispecie in fatto ed in diritto in parte sovrapponibili a quella in
esame.
16.

Nella richiamate sentenze le SSUU hanno ricostruito la storia, le funzioni e la natura

della Cassa ricorrente ed il complesso quadro normativa di fonte legale e di fonte interna, i
contrasti giurisprudenziali che avevano motivato l’intervento delle stesse SSUU, e, per quanto
concerne la portata e gli effetti della disposizione, qualificata di interpretazione autentica
recata dall’art. 1 c. 488 della legge 27.12.2013 n. 147, i principi della Costituzione e quelli
dettati dall’Alt. 6 della Convenzione CEDU, nella interpretazione datane dalla Corte di
Stasburgo.
17.

Le SSUU hanno affermato i principi di diritto ai quali questo Collegio ritiene di dare

continuità nello scrutinio del ricorso in esame.
18.

In particolare nella sentenza 18136/2015 sono stati affermati i seguenti principi di

diritto:

3

dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente il principio del pro rata in

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19.

A). Nel regime dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla 1. 27.12.06
n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell’art. 3, c. 12 della legge di
riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 0 gennaio
2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti
previdenziali privatizzati ex d.igs. 30.06.94 n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed

aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio
di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in
modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione
anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della
pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio
retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti
suddetti.
20.

Con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (delibere 22.06.02,
7.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo,
per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata
con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il
calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il
principio del pro rata e, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo
della pensione.
21.

B). Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 10 gennaio 2007 trova

applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della 1. n. 335 del 1995, ma nella formulazione
introdotta dal citato L n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali
suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di
lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti
dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra
generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già
adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della legge n. 296 del 2006.
22.

Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione

autentica recata dalla 1. 27.12.13 n. 147, art. 1, c. 488 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed
4

assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle

1r

.

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efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con
decorrenza del 1° gennaio 2007 nei rispetto della citata normativa regolamentare interna
(delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03)”.
23.

Tenendo conto di tali principi, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame l’assicurato

ha maturato il diritto a pensione a decorrere dal 20.7.2002 e che, quindi, risultano irrilevanti
tanto la modifica apportata all’art. 3, c. 12, della legge 335 dall’art. 1, c. 763, della legge n.
296 del 2006 e, più che mai, l’interpretazione data dall’art. 1, c. 488 della legge n. 147 del
2013.
24.

I principi sopra richiamati evidenziano l’intondatezza della prospettazione difensiva,
ill
sviluppata in maniera esplicita dalla ricorrente soloisede di memoria difensiva depositata per
l’odierna udienza , e nel corso della discussione orale, secondo cui i principi affermati dalle
SSUU nelle sentenze n.1813612015 e n.17742/2015 non sarebbero applicabili nella fattispecie
in esame, in cui verrebbe in rilievo il coefficiente di neutralizzazione introdotto con la delibera
del 7.6.2003 e tanto sul rilievo che le delibere del 7.6. 2003 e del 20.12.2003 non rientrerebbe
nel novero dei provvedimenti contemplati dall’art. 3 c, 12 della legge 335 del 1995.
25.

La garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per

le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n.509, nei provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio
di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in
modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha, infatti, carattere generale e trova
applicazione anche in riferimento alle modifiche in peìus dei criteri di calcolo della quota
retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione
temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa
regolamentare delle Casse (Cass. SSUU 18136/2015, e, con specifico riferimento al cd 0
coefficiente di neutralizzazione Cass. 1243/2015, 1243/2015, 457/2015, 25155/2014,
18642/2012).
26.

In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi, che hanno

sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio di legittimità.
27.

Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1-

quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.
La Corte
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NRG 08910 2013

Ud. 14.1.2016
Pres. Mammone
Est. Torrice

Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma i – bis dello stesso

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.1.2016

art. 13

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