Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6700 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25020-2020 proposto da:

CO.GE.MI. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO 20, presso

lo studio dell’avvocato MARIA CUOZZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BRUNO FORTE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA 8 CONCA DI SORA, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/18/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Società COGEMI srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione di avviso di pagamento per contributi consortili anno 2017, ha rigettato l’appello della contribuente.

La CTR ha respinto la doglianza della società sulla carenza di motivazione degli atti impugnati, confermando sul punto la statuizione della CTP e, per quanto ancora rileva, ha respinto l’appello, in quanto era stata dimostrata dall’ente impositore la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e, in mancanza di prova sulle inadempienze relative al piano di classifica approvato, gravante sul contribuente, sussistente il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ex art. 860 c.c. e R.D. n. 215 del 1933, art. 10.

Il Consorzio bonifica n. 8 conca di Sora si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c., e del R.D. 215 del 1933, artt. 10 e 11, degli artt. 2697 e 2729 c.c., della L. n. 212 del 2000, art. 7, degli artt. 112,115,116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla inclusione del bene nel comprensorio, ma deve essere provato dal Consorzio. Insiste nella carenza di motivazione dell’atto impositivo, mancante di ogni riferimento al piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il cui onere della prova ricade sul Consorzio. Deduce la presenza di un giudicato esterno (costituito da sentenza passata in giudicato per l’anno 2010) favorevole al contribuente, di cui la CTR non ha tenuto conto.

2. Va esaminata prioritariamente, per ragioni logiche, la doglianza relativa al mancato esame del giudicato esterno, che è fondata e va accolta.

La CTR, pur dando atto, nella parte in fatto della sentenza, che la COGEMI srl aveva dedotto la questione, invocando l’applicazione del giudicato esterno di cui alla sentenza della CTP di Frosinone, n. 955/02/14, non ha tuttavia motivato su tale questione.

Va confermato il principio secondo cui il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio “ne bis in idem”, e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (ex multis, Cass. n. 8379 del 07/04/2009).

Di tale giudicato pertanto la CTR avrebbe dovuto tener conto, al fine di constatarne la rilevanza o meno nella fattispecie in decisione. Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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