Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 670 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 1505/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 29/06/09, depositato il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dott. A. Carestia, osserva e ritiene:

– il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive “Il relatore, cons. M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

1. S.C. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che non ha svolto attivita’ difensiva), impugnando il decreto del 29.06 – 22.09.2009, con cui la Corte di appello di Napoli ha respinto la sua domanda di equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo in tema di rideterminazione del TFR, processo da lui introdotto il 14.07.2000, dinanzi al Tar Campania, ancora pendente in primo grado al momento della proposizione del presente giudizio e poi definito con sentenza d’improcedibilita’ del 19.02.2009.

2. con l’impugnato decreto la Corte distrettuale ha negato l’invocato indennizzo avendo ritenuto che non fosse configurabile alcun danno da patema d’animo derivante dall’attesa della definizione del processo, avendo il difensore del ricorrente dichiarato che gia’ nel 2004, prima che la durata del processo presupposto acquisisse il carattere della irragionevolezza, la Circumvesuviana S.p.a. aveva soddisfatto interamente la pretesa azionata dallo S..

3. il suddetto provvedimento e’ stato censurato per una serie di motivi che attengono sia al diniego di equa riparazione che alla conseguente condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali del grado di merito.

4. in particolare le censure (nn 1 e 2), involgenti anche vizi motivazionali ed inerenti al diniego di equa riparazione, appaiono inammissibili in quanto con esse lo S., affermato che la durata ragionevole del processo affetto da ritardo di definizione debba essere ritenuta pari ad anni 3 secondo principi giurisprudenziali codificati, assume che avrebbe avuto diritto al ristoro del danno non patrimoniale nella misura di Euro 1.000,00 1.500,00 ad anno, relativamente al periodo eccedente detto triennio, ossia a quello intercorso tra il 15.07.2003 ed il 16,09.2004, data di soddisfacimento del suo credito, cosi’ non solo erroneamente (cfr tra le altre, cass. 200924399; 200602120; 200311715) sostenendo l’esistenza di un parametro temporale di riferimento fisso e predeterminato in via generale – laddove poi nella specie il triennio non appare nemmeno aderente all’esito della doverosa valutazione compiuta dai giudici di merito-, ma anche indebitamente richiamando la circostanza di fatto concernente la data dell’eseguito pagamento, circostanza che non e’ dato di riscontrare, stante l’assenza di specifici richiami con relative trascrizioni, essere stata gia’ resa nota e, quindi, apprezzabile nel pregresso grado, essendosi tra l’altro i giudici di merito espressi sul punto in termini generici, aderenti alle acquisite, valorizzate e non smentite risultanze.

5. le residue censure involgenti anch’esse pure vizi motivazionali ed inerenti al regime delle spese del grado di merito appaiono prive di pregio posto che i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste in tema di spese processuali, dall’art. 91 c.p.c., e segg., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito (cfr. da ultimo Cass. 201001101), regole interne per le quali la soccombenza ne legittima l’addossamento.

6. il ricorso puo’, quindi, essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per esservi respinto.

Roma, il 6 settembre 2010”.

La relazione e’ stata notificata al Pubblico Ministero ed al difensore del ricorrente.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Avverso le proposte contenute nella relazione di cui sopra non e’ stata mossa alcuna osservazione critica da parte del difensore del ricorrente ne’ emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle in essa esposte il ricorso va, quindi, respinto per manifesta infondatezza.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, atteso l’esito del giudizio ed il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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