Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 670 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2018, (ud. 03/10/2017, dep.12/01/2018),  n. 670

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 7.5.2011, la Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, ha confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da S.F. avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato di pagare alla Cassa Edile per la Provincia di Taranto somme per contributi e accantonamenti omessi nel periodo gennaio 2005-luglio 2006.

La Corte, in particolare, riteneva che la costituzione in primo grado della Cassa, avvenuta mediante deposito di memoria nel giorno di sabato 13.10.2007, a fronte dell’udienza di comparizione fissata per il 24.10.2007, fosse tempestiva, con conseguente ammissibilità della produzione documentale già allegata al fascicolo del procedimento monitorio, e, nel merito, riteneva che la Cassa avesse legittimazione ad agire per la corresponsione dei contributi e degli accantonamenti non versati, i cui importi considerava provati per ciascuno dei lavoratori occupati ed indicati nominativamente nel decreto opposto in relazione alle denunce trasmesse telematicamente dal datore di lavoro nel periodo in contestazione.

Contro tale pronuncia ricorre per cassazione S.F., deducendo cinque motivi di censura, illustrati con memoria depositata avanti alla Sesta sezione di questa Corte. La Cassa Edile non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 155 e 416 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la costituzione in primo grado della Cassa edile, avvenuta sabato 13.10.2007 a fronte dell’udienza di comparizione fissata per il 24.10.2007, fosse tempestiva ed avere conseguentemente ammesso la produzione documentale già depositata a sostegno della domanda proposta mercè il ricorso al procedimento monitorio.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1270 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la legittimazione ad agire della Cassa edile nonostante che il suo rifiuto di corrisponderle le somme relative agli accantonamenti dovesse valere come revoca della delegazione di pagamento.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omessa pronuncia in ordine alla doglianza sollevata in appello circa la concorrente azione promossa dal lavoratore Z.A., che avrebbe dovuto privare la Cassa di legitimatio ad causam quanto meno in parte qua.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 2697 e 1269 ss. c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza della delegazione di pagamento nonostante che in specie mancassero le denunce nominative dei lavoratori occupati.

Con il quinto motivo, infine, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito dato corso al processo nonostante la nullità originaria della domanda monitoria, siccome priva dei nominativi dei lavoratori titolari dei crediti oggetto della delegazione di pagamento.

Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.

Come si evince dal contenuto della censura, l’eccezione di tardività della costituzione della Cassa edile è stata formulata allo scopo di derivarne l’inammissibilità di ogni deduzione difensiva e, in particolare, l’inutilizzabilità della documentazione esibita a sostegno della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, sulla scorta di un risalente orientamento di questa Corte secondo il quale l’acquisizione nella fase di opposizione della documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo doveva considerarsi subordinata al rispetto dell’onere del ricorrente in via monitoria di costituirsi tempestivamente in giudizio, depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione, di talchè, in difetto di tale produzione, essa non sarebbe entrata a fare parte del fascicolo d’ufficio e il giudice non avrebbe potuto tenerne conto (cfr. in tal senso Cass. n. 8955 del 2006).

Si tratta, tuttavia, di un orientamento che è stato superato da Cass. S.U. n. 14475 del 2015, la quale, valorizzando il canone di non dispersione della prova acquisita in giudizio, nell’ottica dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.), ha affermato, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso ed in base ai quali è stato emesso il decreto devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nell’eventuale fase di opposizione che completa il giudizio di primo grado, trattandosi di fasi di un medesimo processo che si svolge davanti al medesimo giudice e non potendo trarsi indicazioni in contrario dall’art. 638 c.p.c., il quale, nel prevedere che i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo “non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’art. 641”, non comporta affatto che, scaduto quel termine, essi possano essere liberamente ritirati, ciò valendo esclusivamente in caso di mancata opposizione e dovendo, al contrario, in caso di opposizione, la parte opposta essere autorizzata dal giudice ex art. 169 c.p.c..

Sulla scorta di tale principio, è inevitabile concludere, in specie, che l’eventuale tardività della costituzione della Cassa edile nella fase di opposizione giammai avrebbe potuto impedire al giudice di primo grado di esaminare la documentazione esibita a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo, dovendo quest’ultima ritenersi definitivamente acquisita al processo, di talchè la censura appare formulata in radicale carenza d’interesse (art. 100 c.p.c.).

I restanti motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure svolte, e sono in parte inammissibili, in parte infondati.

Superando l’impostazione originaria richiamata nel ricorso per cassazione, che, considerando le Casse edili quali mere depositarie di somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo, negava che esse avessero legittimazione a richiedere al datore di lavoro il pagamento dei relativi accantonamenti (così Cass. n. 5741 del 2001), questa Corte, pur continuando a costruire il rapporto tra imprenditore, Casse e lavoratori in termini di delegazione di pagamento (sulla scorta di Cass. n. 5257 del 1998), ha tratto spunto dall’impossibilità per il delegato di opporre al delegatario le eccezioni fondate sul rapporto di provvista (art. 1271 c.c.) per affermare che, non essendo tale obbligo configurabile senza un simmetrico diritto, ben possono le Casse esigere dal datore di lavoro il pagamento delle somme dovute, indipendentemente dal fatto che tali somme costituiscono accantonamenti d’una parte della retribuzione dei lavoratori: il complesso meccanismo che presiede al funzionamento delle Casse edili, infatti, si spiega da un lato con l’esigenza di assicurare ad esse la pur temporanea disponibilità di somme necessarie allo svolgimento delle loro attività previdenziali ed assistenziali e, dall’altro lato, con lo scopo di garantire ai lavoratori beneficiari non tanto l’unitarietà, bensì l’effettività del pagamento delle spettanze per riposi, ferie e gratifica natalizia, che in un settore notoriamente esposto a sospensioni, interruzioni e mutamenti di titolarità dell’azienda è più facilmente suscettibile di contestazioni od elusioni o ritardi da parte del datore di lavoro (così espressamente Cass. n. 13300 del 2005).

Trattandosi di principio ormai consolidato (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 10140 del 2014), coerentemente con l’ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in tal senso le argomentazioni di Cass. nn. 25888 del 2008 e 6869 del 2012), resta da dire che una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto all’avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze, non già al rifiuto di adempiere alla richiesta di pagamento della Cassa (così già Cass. n. 13300 del 2005; nello stesso senso Cass. n. 7050 del 2011). E se quanto appena affermato palesa l’infondatezza del secondo motivo, resta da rilevare che il terzo, il quarto e il quinto motivo scontano un evidente difetto di specificità, non evincendosi dal ricorso nè quale fosse la domanda proposta nei confronti dell’odierno ricorrente dal lavoratore Z.A., nè in che modo codesta censura fosse stata fatta valere in appello, nè quale contenuto avessero le denunce mensili valorizzate dai giudici di merito ai fini della prova della delegazione di pagamento, nè che tenore avesse il ricorso per decreto ingiuntivo, e non essendo consentito formulare nel ricorso per cassazione censure per relationem rispetto al contenuto di altri atti del processo (così Cass. n. 11984 del 2011; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. nn. 22023 del 2015 e 16977 del 2017).

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

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